Art. 3. Patrimonio 1. L'Universita' trae i mezzi necessari al proprio funzionamento: a) dai trasferimenti dello Stato; b) da forme autonome di finanziamento, quali contributi di enti e di privati, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni; c) dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli iscritti ai corsi universitari; d) dai proventi delle iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana e delle attivita' di certificazione linguistica. 2. A garanzia del prestigio dell'Ateneo, la licenza dell'uso del marchio per finalita' non istituzionali e' autorizzata dal rettore.