(Allegato A-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Patrimonio 
 
    1. L'Universita' trae i mezzi necessari al proprio funzionamento: 
      a) dai trasferimenti dello Stato; 
      b) da forme autonome di finanziamento, quali contributi di enti
e di privati, proventi di attivita', rendite,  frutti  e  alienazioni
del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi  di  contratti  e
convenzioni; 
      c) dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti  dagli
iscritti ai corsi universitari; 
      d) dai proventi delle iscrizioni ai corsi di lingua  e  cultura
italiana e delle attivita' di certificazione linguistica. 
    2. A garanzia del prestigio dell'Ateneo, la licenza dell'uso  del
marchio per finalita' non istituzionali e' autorizzata dal rettore.