Art. 30. Disposizioni transitorie 1. Al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, la durata dell'incarico del Direttore generale, in servizio alla data di entrata in vigore della modifica di Statuto di cui all'art. 26, comma 2, e' prorogata fino al raggiungimento del quarto anno di mandato. 2. Alla data di entrata in vigore della modifica di Statuto di cui all'art. 11, comma 2, lettere b) e j), i membri in carica di cui alla lettera b) cessano dalla carica di componenti del Consiglio di amministrazione e si procede conseguentemente all'attivazione della procedura per l'acquisizione delle candidature a rappresentante dei docenti di I fascia.