(Allegato A-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
 
                           Anno accademico 
 
    1. L'anno accademico dell'Universita' inizia  il  1°  novembre  e
termina il 31 ottobre dell'anno successivo.  Resta,  comunque,  salvo
quanto previsto  da  norme  dell'ordinamento  universitario  volte  a
soddisfare esigenze di carattere generale.