(Allegato A-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
 
      Norme generali sul funzionamento degli organi collegiali 
 
    1. Salvo diversa specifica disposizione, in tema di  costituzione
e  funzionamento  degli  organi   collegiali   dell'Universita',   si
applicano le seguenti disposizioni: 
      a) per la validita' delle adunanze e' necessario che intervenga
la maggioranza assoluta degli aventi diritto; 
      b) le deliberazioni  sono  validamente  assunte  a  maggioranza
assoluta dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui le  delibere
devono essere adottate con quorum funzionali differenti; 
      c) in caso di parita' prevale il voto del presidente. 
    2. In via ordinaria e salvo diversa specifica  disposizione,  gli
incarichi  a  qualunque  titolo  in  seno  agli   organi   collegiali
dell'Universita' hanno decorrenza dall'inizio  dell'anno  accademico.
In caso di cessazione anticipata, la carica del  subentrante  decorre
dalla conclusione del procedimento di nomina e  si  conclude  con  il
maturare  del  periodo  previsto  dalla  legge   o   dallo   statuto,
indipendentemente dal decorso dell'anno accademico. 
    3. Anche quando per l'organo  di  riferimento  sia  prevista  una
maggiore durata, i rappresentanti degli studenti durano in carica  un
biennio. 
    4. Per ogni aspetto organizzativo e di funzionamento  concernente
gli organi che non sia regolato dal presente Statuto, ivi comprese le
procedure di elezione, si rinvia al  Regolamento  di  Ateneo  e  agli
altri regolamenti dell'Universita'.