Art. 6. Norme generali sul funzionamento degli organi collegiali 1. Salvo diversa specifica disposizione, in tema di costituzione e funzionamento degli organi collegiali dell'Universita', si applicano le seguenti disposizioni: a) per la validita' delle adunanze e' necessario che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto; b) le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui le delibere devono essere adottate con quorum funzionali differenti; c) in caso di parita' prevale il voto del presidente. 2. In via ordinaria e salvo diversa specifica disposizione, gli incarichi a qualunque titolo in seno agli organi collegiali dell'Universita' hanno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico. In caso di cessazione anticipata, la carica del subentrante decorre dalla conclusione del procedimento di nomina e si conclude con il maturare del periodo previsto dalla legge o dallo statuto, indipendentemente dal decorso dell'anno accademico. 3. Anche quando per l'organo di riferimento sia prevista una maggiore durata, i rappresentanti degli studenti durano in carica un biennio. 4. Per ogni aspetto organizzativo e di funzionamento concernente gli organi che non sia regolato dal presente Statuto, ivi comprese le procedure di elezione, si rinvia al Regolamento di Ateneo e agli altri regolamenti dell'Universita'.