Art. 7. Decadenze e incompatibilita' 1. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle sedute degli organi collegiali per tre volte consecutive determina la decadenza dalla carica. 2. Salvo diversa e specifica previsione nel presente Statuto o nel Regolamento di Ateneo si stabiliscono le seguenti incompatibilita': a) la condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto; b) le cariche di membro del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono incompatibili con ogni altra carica accademica, fatta eccezione: per la carica di rettore; limitatamente al solo Senato accademico, per le cariche di direttore di Dipartimento e di direttore di Scuola e di Centri autonomi, in quanto membri di diritto; c) le cariche di membro del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono inoltre incompatibili: con la qualita' di membro di altri organi dell'Universita', salvo che del Consiglio di Dipartimento; con incarichi di natura politica; con l'incarico di rettore o di membro del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; con lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR; d) le cariche di direttore di Dipartimento e di direttore di Scuola o di Centro Autonomo sono incompatibili con ogni carica accademica elettiva, fatta salva quella di membro del Senato accademico; e) la qualita' di membro interno del Nucleo di valutazione e' incompatibile con ogni altra carica accademica. 3. In caso di incompatibilita' l'interessato deve esercitare una scelta entro quindici giorni dalla seconda elezione o nomina. Qualora cio' non avvenga, si intende acquisita l'elezione o nomina piu' recente. 4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato: a) ai docenti e agli appartenenti alla categoria del personale tecnico e amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici) che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocazione a riposo; b) agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'.