(Allegato A-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                    Decadenze e incompatibilita' 
 
    1. La  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo  alle
sedute degli organi collegiali per tre volte consecutive determina la
decadenza dalla carica. 
    2. Salvo diversa e specifica previsione nel  presente  Statuto  o
nel   Regolamento   di   Ateneo   si   stabiliscono    le    seguenti
incompatibilita': 
      a)  la  condizione  di   professore   a   tempo   definito   e'
incompatibile  con  l'esercizio  di  tutte  le  cariche   accademiche
previste dallo Statuto; 
      b) le cariche di membro del Senato accademico e  del  Consiglio
di  amministrazione  sono  incompatibili  con   ogni   altra   carica
accademica, fatta eccezione: 
        per la carica di rettore; 
        limitatamente al solo Senato accademico, per  le  cariche  di
direttore di Dipartimento e  di  direttore  di  Scuola  e  di  Centri
autonomi, in quanto membri di diritto; 
      c) le cariche di membro del Senato accademico e  del  Consiglio
di amministrazione sono inoltre incompatibili: 
        con la qualita' di membro di altri  organi  dell'Universita',
salvo che del Consiglio di Dipartimento; 
        con incarichi di natura politica; 
        con l'incarico di  rettore  o  di  membro  del  Consiglio  di
amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o
del Collegio dei Revisori dei Conti  di  altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
        con lo svolgimento di funzioni inerenti alla  programmazione,
al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel
Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca   e
nell'ANVUR; 
      d) le cariche di direttore di Dipartimento e  di  direttore  di
Scuola o di  Centro  Autonomo  sono  incompatibili  con  ogni  carica
accademica  elettiva,  fatta  salva  quella  di  membro  del   Senato
accademico; 
      e) la qualita' di membro interno del Nucleo di  valutazione  e'
incompatibile con ogni altra carica accademica. 
    3. In caso di incompatibilita' l'interessato deve esercitare  una
scelta entro quindici giorni dalla seconda elezione o nomina. Qualora
cio' non avvenga, si  intende  acquisita  l'elezione  o  nomina  piu'
recente. 
    4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato: 
      a) ai docenti e agli appartenenti alla categoria del  personale
tecnico e amministrativo (ivi compresi  i  collaboratori  ed  esperti
linguistici) che assicurino  un  numero  di  anni  di  permanenza  in
servizio almeno pari alla durata del  mandato  prima  della  data  di
collocazione a riposo; 
      b) agli studenti iscritti per la prima volta  e  non  oltre  il
primo anno fuori corso  ai  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  e
dottorato di ricerca dell'Universita'.