Art. 8. Altre norme sul funzionamento degli organi dell'Universita' 1. I titolari di piu' cariche tra di loro compatibili, per le quali sia eventualmente prevista la corresponsione di indennita', sono tenuti ad optare per una sola di esse. 2. Ai fini della durata dei mandati delle cariche monocratiche, l'anno della prima elezione viene computato solo quando la nomina abbia luogo prima di 180 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista.