(Allegato A-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
     Altre norme sul funzionamento degli organi dell'Universita' 
 
    1. I titolari di piu' cariche tra di  loro  compatibili,  per  le
quali sia eventualmente prevista  la  corresponsione  di  indennita',
sono tenuti ad optare per una sola di esse. 
    2. Ai fini della durata dei mandati delle  cariche  monocratiche,
l'anno della prima elezione viene computato  solo  quando  la  nomina
abbia  luogo  prima  di  180  giorni  dalla  scadenza  ordinariamente
prevista.