(Allegato A-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
 
                               Rettore 
 
    1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo ed esercita
le funzioni di indirizzo, di  iniziativa  e  di  coordinamento  delle
attivita' scientifiche e didattiche. Il rettore inoltre: 
      a)  convoca  e  presiede  il   Senato   accademico,   curandone
l'esecuzione delle decisioni e rappresentandone presso  il  Consiglio
di amministrazione le istanze; 
      b)  esercita  l'alta  vigilanza  sull'attivita'   didattica   e
scientifica svolta nell'Universita' e  sull'attivita'  del  personale
docente  ed  e'  responsabile  del  perseguimento   delle   finalita'
dell'Universita' secondo criteri  di  qualita'  e  nel  rispetto  dei
principi di  efficacia,  efficienza,  trasparenza  e  promozione  del
merito; 
      c)  riferisce   con   relazione   annuale   al   Consiglio   di
amministrazione    sull'attivita'     scientifica     e     didattica
dell'Universita' e  promuove  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del
Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; 
      d) propone al Consiglio  di  amministrazione  il  documento  di
programmazione triennale di Ateneo, recepito  il  parere  del  Senato
accademico; 
      e) propone al Consiglio di amministrazione, previo  parere  del
Senato accademico, i documenti contabili previsionali e consuntivi; 
      f) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei  docenti
universitari, trasmettendone gli  atti  al  Collegio  di  disciplina,
ferma la propria competenza ad  irrogare  provvedimenti  disciplinari
non superiori alla censura; 
      g) adotta i  provvedimenti  disciplinari  nei  confronti  degli
studenti; 
      h) avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice  etico
e propone al Senato accademico la sanzione, qualora  la  materia  non
ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; 
      i) propone al Consiglio di amministrazione, previo  parere  del
Senato  accademico,  il  conferimento  dell'incarico   di   Direttore
generale; 
      j) in caso di necessita' e  urgenza,  adotta  provvedimenti  di
competenza del Senato  accademico  sottoponendoli  a  ratifica  nella
seduta immediatamente successiva; 
      k) emana lo Statuto, i Regolamenti  di  Ateneo  e  le  relative
modifiche; 
      l) attribuisce, su proposta  motivata  del  responsabile  della
struttura  proponente  e  previa  pubblica   selezione   comparativa,
nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e  con  contratti
di diritto privato  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  e
indeterminato, incarichi di docenza e supporto alla didattica per  lo
svolgimento dei corsi di grado non universitario di lingua e  cultura
italiana. Gli attributari degli incarichi dovranno essere in possesso
delle competenze  professionali  stabilite  a  tal  fine  dal  Senato
accademico; 
      m) esercita ogni  altra  attribuzione  che  gli  sia  demandata
dall'ordinamento  generale  universitario,  dallo   Statuto   e   dai
Regolamenti di Ateneo. 
    2. Il rettore e' eletto fra  i  professori  di  prima  fascia  in
regime di tempo pieno in servizio  presso  le  Universita'  italiane.
Dura in carica tre anni e non puo' essere  rieletto  consecutivamente
piu' di una volta. 
    3. L'elettorato attivo spetta: 
      a) a tutti i professori di prima  e  di  seconda  fascia  e  ai
ricercatori; 
      b) ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento; 
      c) a un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento
dei docenti di lingua e cultura italiana corrispondente al 10%  della
consistenza numerica della categoria, con  arrotondamento  all'unita'
superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5  e  con  un
minimo di rappresentanti non inferiore a 1; 
      d) a un  numero  di  rappresentanti  del  personale  tecnico  e
amministrativo corrispondente al 10% della consistenza numerica della
categoria, con arrotondamento all'unita'  superiore  in  presenza  di
decimali uguali o superiori al 5 e con un  minimo  di  rappresentanti
non inferiore a 1; 
      e) a un numero di rappresentanti dei collaboratori  ed  esperti
linguistici corrispondente al 10% della  consistenza  numerica  della
categoria, con arrotondamento all'unita'  superiore  in  presenza  di
decimali uguali o superiori al 5 e con un  minimo  di  rappresentanti
non inferiore a 1; 
      f) a due rappresentanti eletti  dagli  studenti  dei  corsi  di
laurea e di laurea magistrale. 
    4. Il rettore e' eletto, nelle prime due votazioni, a maggioranza
assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede
ad una votazione di  ballottaggio  tra  i  due  candidati  che  hanno
riportato piu' voti nella seconda votazione. 
    5. Il rettore e' proclamato eletto dal Decano dell'Universita' ed
e'   nominato   con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
    6.  Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  il  rettore   puo'
nominare un prorettore, nonche' avvalersi di delegati da  lui  scelti
tra i docenti dell'Universita' e nominati con proprio decreto.