Art. 9. Rettore 1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo ed esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Il rettore inoltre: a) convoca e presiede il Senato accademico, curandone l'esecuzione delle decisioni e rappresentandone presso il Consiglio di amministrazione le istanze; b) esercita l'alta vigilanza sull'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Universita' e sull'attivita' del personale docente ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita' e promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; d) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, recepito il parere del Senato accademico; e) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, i documenti contabili previsionali e consuntivi; f) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari, trasmettendone gli atti al Collegio di disciplina, ferma la propria competenza ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura; g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti; h) avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di disciplina; i) propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, il conferimento dell'incarico di Direttore generale; j) in caso di necessita' e urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Senato accademico sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; k) emana lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo e le relative modifiche; l) attribuisce, su proposta motivata del responsabile della struttura proponente e previa pubblica selezione comparativa, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, incarichi di docenza e supporto alla didattica per lo svolgimento dei corsi di grado non universitario di lingua e cultura italiana. Gli attributari degli incarichi dovranno essere in possesso delle competenze professionali stabilite a tal fine dal Senato accademico; m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 2. Il rettore e' eletto fra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le Universita' italiane. Dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. 3. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori; b) ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento; c) a un numero di rappresentanti della categoria ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; d) a un numero di rappresentanti del personale tecnico e amministrativo corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; e) a un numero di rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici corrispondente al 10% della consistenza numerica della categoria, con arrotondamento all'unita' superiore in presenza di decimali uguali o superiori al 5 e con un minimo di rappresentanti non inferiore a 1; f) a due rappresentanti eletti dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale. 4. Il rettore e' eletto, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato piu' voti nella seconda votazione. 5. Il rettore e' proclamato eletto dal Decano dell'Universita' ed e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il rettore puo' nominare un prorettore, nonche' avvalersi di delegati da lui scelti tra i docenti dell'Universita' e nominati con proprio decreto.