(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
             Statuto dell'Universita' Telematica Pegaso 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                       Istituzione e finalita' 
 
    1. E' istituita l'Universita'  telematica  «Pegaso»,  di  seguito
denominata Universita', con sede centrale in Napoli. 
    2.  L'Universita'  nasce  con  la  finalita'  specifica  di  dare
completa  attuazione  a   quanto   affermato   dall'art.   27   della
dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo  in   materia   di
istruzione del 10 dicembre 1948 e  dall'art.  34  della  Costituzione
italiana che garantisce a tutti i cittadini  il  diritto  a  ricevere
quell'istruzione  che  contribuisca  alla  formazione  dell'individuo
ponendo tutti i capaci e meritevoli  in  condizioni  di  svolgere  un
ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita'  e  il
rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali. 
    3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi
dall'art. 26 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289  e  del  decreto
ministeriale 17 aprile 2003, ha  il  compito  primario  di  svolgere,
oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita'  di  formazione
mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con
particolare riguardo alle applicazioni di  e-learning.  A  tale  fine
l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per  rendere  accessibili
agli  studenti  i  corsi  di  studio  a  distanza  e   per   favorire
l'inserimento dei giovani  nel  mercato  del  lavoro  e  lo  sviluppo
professionale dei lavoratori. 
    4. Tra  le  attivita'  dell'Universita'  rientra  altresi'  anche
quella di mediazione di cui al decreto legislativo 4  marzo  2010  n.
28. 
    5. L'Universita'  appartiene  alla  categoria  delle  istituzioni
previste  dall'art.  1,  comma  2  del  testo   unico   delle   leggi
sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933,
n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica. 
    6.  L'Universita'  e'  autonoma  ai  sensi  dell'art.  33   della
Costituzione e pertanto gode di autonomia  didattica,  organizzativa,
amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformita' alle  leggi
ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento  universitario
e nei limiti del presente Statuto.