Art. 11. Il collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' adottato dal Consiglio di amministrazione.