Art. 13. Il consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e non ruolo. Fanno parte inoltre del consiglio di facolta', secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di facolta' sono stabilite dal regolamento di facolta', deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo. 2. Sono compiti del consiglio di facolta': a. la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; b. la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del senato accademico; c. la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati; d. la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio; e. esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.