(Allegato-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
 
                      Il consiglio di facolta' 
 
    1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
non ruolo. Fanno parte inoltre del  consiglio  di  facolta',  secondo
quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i  rappresentanti
dei  ricercatori  universitari.  Le  modalita'  di  funzionamento  di
ciascun consiglio di  facolta'  sono  stabilite  dal  regolamento  di
facolta', deliberato dal consiglio nel rispetto  di  quanto  disposto
dal regolamento generale di Ateneo. 
    2. Sono compiti del consiglio di facolta': 
    a. la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo
della facolta', ai fini  della  definizione  dei  piani  di  sviluppo
dell'Ateneo; 
    b.  la  programmazione   e   l'organizzazione   delle   attivita'
didattiche  in  conformita'  alle  deliberazioni  del  Consiglio   di
amministrazione e del senato accademico; 
    c. la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti  per
la copertura degli insegnamenti attivati; 
    d. la  formulazione  delle  proposte  in  ordine  ai  criteri  di
ammissione ai corsi di studio; 
    e. esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle
norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli
altri organi previsti dal presente statuto.