(Allegato-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
 
                          Titoli rilasciati 
 
    1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1 l'Universita'
rilascia  i  titoli  accademici  di  cui  all'art.  3   del   decreto
ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004,  al  termine  dei  corsi  di
studio a distanza previsti nel regolamento didattico di Ateneo. 
    2. L'Universita' puo' istituire  i  corsi  previsti  dall'art.  6
della legge 19  novembre  1990,  n.  341  in  materia  di  formazione
finalizzata e di servizi didattici  integrativi  nonche'  ogni  altra
iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge  attribuisce
alle Universita'. 
    3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della  legge  14  gennaio
1999,  n.  4,  l'Universita'  puo'  attivare,   disciplinandoli   nel
Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico
e di alta formazione permanente e ricorrente,  alla  conclusione  dei
quali sono rilasciati i conseguenti titoli e i Master universitari di
primo e di secondo livello.