(Allegato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
 
           Ricerca, accordi e cooperazione internazionale 
 
    1. L'Universita' favorisce attivita' di  ricerca,  di  consulenza
professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di  appositi
contratti e convenzioni. 
    2.   L'Universita'   collabora   con   organismi   nazionali    e
internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi  di
cooperazione scientifica e di formazione. 
    3.  Al  fine  di  realizzare   la   cooperazione   internazionale
l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita'  e
istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine puo'
promuovere  e  incoraggiare   scambi   internazionali   di   docenti,
ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.