Art. 17. Docenti 1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. 3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico, lo stato di quiescenza e di previdenza dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonche' per le altre forme di assicurazioni sociali, si osservano oltre le disposizioni di cui all'art. 4 legge 29 luglio 1991, n. 243 e s.s.m.m. e i.i., le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali. 4. I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' statali e non statali. 5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. 6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.