(Allegato-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
 
                               Docenti 
 
    1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal  Regolamento
didattico di Ateneo sono  impartiti  da  professori  universitari  di
prima  e  di  seconda  fascia,  da  ricercatori  nonche'  da  esperti
idoneamente  qualificati  sulla  base  delle  vigenti   disposizioni,
mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 
    2. I contratti di cui  al  comma  precedente  possono  riguardare
anche moduli di insegnamento corrispondenti  ad  argomenti  specifici
nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. 
    3.  Per  l'assunzione,  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento
economico, lo stato di quiescenza e di previdenza dei  professori  di
ruolo e dei ricercatori, nonche' per le altre forme di  assicurazioni
sociali, si osservano oltre le disposizioni di cui all'art.  4  legge
29 luglio 1991, n. 243 e s.s.m.m. e  i.i.,  le  norme  legislative  e
regolamentari  vigenti  in  materia  per  il  personale   docente   e
ricercatore delle Universita' statali. 
    4. I  professori  trasferiti  dalle  Universita'  statali  e  non
statali entrano in ruolo con  l'anzianita'  maturata  alla  data  del
trasferimento  quali  professori  di   ruolo   presso   le   medesime
Universita' statali e non statali. 
    5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto
professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti, o  studiosi
dotati  di  comprovata  ed  adeguata  qualificazione  scientifica   o
tecnica. 
    6. Contratti di insegnamento possono  essere  conferiti  anche  a
docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 
    7.  I  contratti  di  insegnamento   determinano   gli   obblighi
didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione.  Il
compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al  livello  di
impegno richiesto.