Art. 2. Principi generali 1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» con sede in Napoli, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e procede ai relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti. 2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori. 3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo. 4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri. 5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative. 6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi. 7. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione. 8. L'Universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di collaborazione alle attivita' di societa' e/o di altri organismi. La collaborazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione. 9. L'Universita' regola con specifica convenzione o contratto i rapporti con il soggetto promotore al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali e dei relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti. 10. L'Universita' per le proprie iniziative didattiche e di ricerca puo' costituire sedi all'estero, con riguardo all'ordinamento del paese nel quale ha luogo l'iniziativa e sempre nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano, anche mediante la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.