(Allegato-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
 
                          Principi generali 
 
    1.  L'Universita'  e'  promossa  e   sostenuta   dalla   societa'
«Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» con sede  in  Napoli,  che  ne
assicura  il  perseguimento  dei  fini  istituzionali  e  procede  ai
relativi mezzi  e  servizi  specifici,  necessari,  indispensabili  e
strumentali per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti. 
    2. Allo sviluppo dell'Universita'  potranno  altresi'  concorrere
soggetti pubblici e privati interessati  a  sostenere  l'impegno  dei
promotori. 
    3.  Al  mantenimento  dell'Universita'  sono  altresi'  destinate
tasse, contributi e diritti versati dagli studenti  nonche'  tutti  i
beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo. 
    4.  Per  il  perseguimento   dei   propri   scopi   istituzionali
l'Universita' sviluppa  la  ricerca  e  svolge  attivita'  didattiche
sperimentali nonche' attivita'  a  queste  collegate,  anche  con  la
collaborazione e il supporto di soggetti  sia  pubblici  che  privati
italiani e stranieri. 
    5. Per assicurare il costante miglioramento  dei  propri  livelli
qualitativi  e  l'ottimale  gestione   delle   risorse   disponibili,
l'Universita' procede alla sistematica  valutazione  delle  attivita'
scientifiche, didattiche e amministrative. 
    6. Per favorire il confronto su problemi connessi  all'attuazione
dei   propri   fini   istituzionali   l'Universita'   garantisce   la
circolazione  delle  informazioni  all'interno  e  all'esterno  delle
proprie sedi. 
    7. L'Universita' puo' partecipare a societa'  o  ad  altre  forme
associative  di  diritto   privato   per   l'ideazione,   promozione,
realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca  o,
comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili  per  il
conseguimento dei propri fini  istituzionali.  La  partecipazione  e'
deliberata dal Consiglio di amministrazione. 
    8. L'Universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare  le
modalita' di collaborazione alle attivita' di societa' e/o  di  altri
organismi.  La  collaborazione  e'  deliberata   dal   Consiglio   di
amministrazione. 
    9. L'Universita' regola con specifica convenzione o  contratto  i
rapporti con il soggetto promotore  al  fine  del  perseguimento  dei
propri fini istituzionali e dei relativi mezzi e  servizi  specifici,
necessari, indispensabili e strumentali per il proprio  funzionamento
e per il perseguimento dei fini anzidetti. 
    10. L'Universita' per  le  proprie  iniziative  didattiche  e  di
ricerca puo' costituire sedi all'estero, con riguardo all'ordinamento
del paese nel quale ha  luogo  l'iniziativa  e  sempre  nel  rispetto
dell'ordinamento   universitario   italiano,   anche   mediante    la
collaborazione ed il supporto di soggetti sia  pubblici  che  privati
italiani e stranieri.