(Allegato-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
 
                    Il consiglio di Dipartimento 
 
    1. Il consiglio di Dipartimento e' composto dal direttore, che lo
presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti  di
dottorato  di  ricerca,  ove  tali  corsi  siano  istituiti,  da   un
rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 
    2. Il consiglio di Dipartimento e' organo di programmazione e  di
gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare: 
    a. delibera sulle domande  di  afferenza  dei  professori,  degli
studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano  istituiti,  e  dei
collaboratori all'attivita' di ricerca; 
    b. formula proposte di posti di ruolo docente e  ricercatore  che
vengono trasmessi alle facolta',  sulla  base  di  un  circostanziato
piano di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le  coordinino
con le  esigenze  didattiche  e  le  rinviino  per  la  decisione  al
Consiglio d'amministrazione; 
    c. approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui
risultati dell'attivita' di ricerca; 
    d. cura il coordinamento didattico e l'organizzazione  dei  corsi
di laurea, di master universitari, di formazione  continua  e  quelli
finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca; 
    e. approva convenzioni, contratti e  atti  negoziali  secondo  le
condizioni e nel rispetto  dei  limiti  stabiliti  dal  Consiglio  di
amministrazione; 
    f. detta criteri generali per l'impiego coordinato del  personale
e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; 
    g. avanza richieste di spazi,  di  personale,  di  servizi  e  di
risorse  finanziarie   al   senato   accademico   ed   al   Consiglio
d'amministrazione, motivate  sulla  base  dell'attivita'  di  ricerca
svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a  supporto
della didattica; 
    h. adotta a maggioranza un proprio regolamento  e  lo  invia  per
l'approvazione al Consiglio d'amministrazione.