Art. 21. Il consiglio di Dipartimento 1. Il consiglio di Dipartimento e' composto dal direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 2. Il consiglio di Dipartimento e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare: a. delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; b. formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio d'amministrazione; c. approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; d. cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei corsi di laurea, di master universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca; e. approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione; f. detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; g. avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al senato accademico ed al Consiglio d'amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica; h. adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio d'amministrazione.