(Allegato-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
 
                        Il direttore generale 
 
    1. Il direttore generale dell'Universita', allorche' nominato, e'
assunto con contratto a tempo determinato di durata non  superiore  a
tre anni rinnovabile, tra persone dotate di  esperienza  manageriale,
previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il contratto stesso
definisce i diritti ed i doveri del  direttore  generale  e  provvede
alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione
dei risultati conseguiti. 
    2. Il direttore generale dell'Universita' puo' ricoprire anche la
funzione di direttore amministrativo.