Art. 22. Il direttore generale 1. Il direttore generale dell'Universita', allorche' nominato, e' assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. 2. Il direttore generale dell'Universita' puo' ricoprire anche la funzione di direttore amministrativo.