(Allegato-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
 
                      L'Amministratore delegato 
 
    1. L'Amministratore delegato, allorche' nominato, e'  assunto  su
proposta  del  presidente  del  Consiglio  di   amministrazione   con
contratto a tempo determinato di durata  non  superiore  a  tre  anni
rinnovabile, tra persone dotate  di  esperienza  manageriale,  previa
delibera  del  Consiglio  di  amministrazione.  Il  contratto  stesso
definisce i  diritti  ed  i  doveri  dell'Amministratore  delegato  e
provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in
funzione dei risultati conseguiti. 
    2. L'Amministratore delegato partecipa di diritto al Consiglio di
amministrazione.