Art. 23. L'Amministratore delegato 1. L'Amministratore delegato, allorche' nominato, e' assunto su proposta del presidente del Consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. 2. L'Amministratore delegato partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione.