(Allegato-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
 
                     Il direttore amministrativo 
 
    1. Il direttore amministrativo e' assunto con contratto di durata
non superiore a tre anni rinnovabili, tra persone dotate di  adeguata
esperienza previa  delibera  del  Consiglio  di  amministrazione.  Il
contratto  stesso  definisce  i  diritti  e  doveri   del   direttore
amministrativo e il relativo trattamento economico.