(Allegato-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
 
                          Centri di ricerca 
 
    1. L'Universita' puo' costituire Centri di ricerca. I  Centri  di
ricerca sono strutture istituite per la promozione e  lo  svolgimento
dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi. 
    2. L'Universita'  puo'  istituire  Centri  di  ricerca  anche  in
collaborazione con altre istituzioni universitarie e non,  attraverso
apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione
e' disposta dal Consiglio di amministrazione, anche su  proposta  del
consiglio di facolta' o del senato accademico;  l'organizzazione  dei
Centri  di  ricerca  e'  disciplinata  dai   rispettivi   regolamenti
approvati dal Consiglio di amministrazione.