Art. 26. Centri di ricerca 1. L'Universita' puo' costituire Centri di ricerca. I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi. 2. L'Universita' puo' istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione e' disposta dal Consiglio di amministrazione, anche su proposta del consiglio di facolta' o del senato accademico; l'organizzazione dei Centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione.