Art. 27. Strutture di servizio 1. L'Universita' puo' costituire strutture di servizio. Appartengono alle strutture di servizio: la Biblioteca; il Centro servizi e-learning; le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di amministrazione al fine di supportare e integrare le attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca. 2. La Biblioteca e' struttura di servizio a supporto delle attivita' didattiche e di ricerca. L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. 3. Il Centro servizi e-learning e' la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell'Universita'. L'organizzazione del Centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.