(Allegato-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
 
                        Strutture di servizio 
 
    1.  L'Universita'  puo'   costituire   strutture   di   servizio.
Appartengono alle strutture di servizio: 
    la Biblioteca; 
    il Centro servizi e-learning; 
    le altre strutture individuate e regolamentate dal  Consiglio  di
amministrazione al fine di supportare e integrare le attivita' per la
didattica, la formazione e la ricerca. 
    2. La Biblioteca  e'  struttura  di  servizio  a  supporto  delle
attivita' didattiche e di ricerca. L'organizzazione della  Biblioteca
e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento
approvato dal Consiglio di amministrazione. 
    3.  Il  Centro  servizi  e-learning  e'  la   struttura   tecnica
responsabile  della  progettazione  e  gestione   della   piattaforma
e-learning dell'Universita'. L'organizzazione del Centro e i  servizi
da esso erogati sono disciplinati in apposito  regolamento  approvato
dal Consiglio di amministrazione.