Art. 4. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione e' cosi' composto: a) dal presidente del Consiglio di amministrazione della societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» o suo delegato; b) dall'amministratore delegato dell'Universita' ove nominato; c) da fino a nove rappresentanti designati dalla societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.»; 2. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati in qualsiasi momento dall'ente proponente che li ha nominati; la revoca e' disposta con delibera del Cda dell'Universita' telematica Pegaso S.p.a. 3. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' il cui importo minimo e' determinato con delibera del Consiglio stesso. 4. La mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia la validita' di costituzione del Consiglio. 5. Il Consiglio di amministrazione puo' nominare tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' e il vice presidente. 6. L'amministratore delegato, ove il Consiglio di amministrazione decida di nominarlo, deve essere scelto all'interno del consiglio. Il Consiglio di amministrazione stabilisce le deleghe conferite all'amministratore delegato. 7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. 8. Ad ogni scadenza del mandato il Consiglio di amministrazione della societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Universita' telematica «Pegaso». 9. Durante il triennio ugualmente il Consiglio di amministrazione della societa' «Universita' Telematica Pegaso S.p.a.» attiva le procedure per la nomina anche di un solo o piu' componenti in caso di integrazione del numero dei consiglieri stessi e della loro sostituzione.