Art. 6. Il presidente del CdA Il presidente del Consiglio di amministrazione: 1. provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; 2. nomina ad ogni seduta del consiglio un membro quale segretario verbalizzante; 3. ha la rappresentanza legale dell'Universita' anche in giudizio; 4. convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ove costituito; 5. assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione e della giunta salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica; 6. e' membro del senato accademico; 7. esercita le altre competenze attribuitegli dal presente statuto, nonche' poteri ad esso delegati dal consiglio d'amministrazione; 8. adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, ai quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.