Art. 7. Il Comitato esecutivo 1. Il Consiglio di amministrazione puo' provvedere a costituire un comitato esecutivo quale sua emanazione operativa composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, dall'amministratore delegato dell'Universita' ove nominato, dal rettore e da un consigliere scelto fra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), dal direttore generale e dal direttore amministrativo. Svolge le funzioni di segretario il direttore amministrativo. 2. Possono essere invitati a partecipare al comitato esecutivo, senza diritto di voto, i presidi di facolta' allorche' vengano trattate materie di loro specifica competenza. 3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di amministrazione la giunta delibera: a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca; b) sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale; c) sentito il consiglio di facolta', sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio; d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri; e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonche' sugli assegni di ricerca. 4. Il comitato esecutivo delibera a maggioranza ed adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente del Consiglio di amministrazione. 5. Il comitato esecutivo e' convocato dal presidente del Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno tre giorni. Il comitato esecutivo puo' deliberare validamente ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti.