(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                        Il Comitato esecutivo 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione puo' provvedere  a  costituire
un comitato esecutivo quale sua  emanazione  operativa  composta  dal
presidente  del  Consiglio  di  amministrazione,  dall'amministratore
delegato  dell'Universita'  ove  nominato,  dal  rettore  e   da   un
consigliere scelto fra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera c),
dal direttore generale e  dal  direttore  amministrativo.  Svolge  le
funzioni di segretario il direttore amministrativo. 
    2. Possono essere invitati a partecipare al  comitato  esecutivo,
senza diritto di  voto,  i  presidi  di  facolta'  allorche'  vengano
trattate materie di loro specifica competenza. 
    3.  Sulla  base  di   specifiche   deleghe   del   Consiglio   di
amministrazione la giunta delibera: 
    a) a norma della legislazione vigente, in  merito  alle  chiamate
dei professori di ruolo, alla nomina dei  ricercatori,  nonche'  alla
stipula di contratti di insegnamento e di ricerca; 
    b) sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica
dirigenziale; 
    c)  sentito  il  consiglio  di  facolta',  sulle   modalita'   di
ammissione degli studenti ai corsi di studio; 
    d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi  e  sugli  eventuali
esoneri; 
    e)  sul  conferimento  dei  premi,   borse   di   studio   e   di
perfezionamento nonche' sugli assegni di ricerca. 
    4. Il comitato esecutivo delibera a maggioranza  ed  adotta,  nei
casi di necessita' e  urgenza,  i  provvedimenti  di  competenza  del
Consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per
la ratifica nella prima riunione successiva. In caso  di  parita'  di
voti prevale il voto del presidente del Consiglio di amministrazione. 
    5.  Il  comitato  esecutivo  e'  convocato  dal  presidente   del
Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno tre  giorni.  Il
comitato esecutivo puo' deliberare validamente ove siano presenti  la
meta' piu' uno dei suoi componenti.