(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
                             Il rettore 
 
    1. Il rettore e' nominato  ai  sensi  dell'art.  5  del  presente
statuto tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale
nazionale ed internazionale di riconosciuto valore  e  qualificazione
scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro. 
    2.  Il  rettore  dura  in  carica  un  triennio  e  puo'   essere
confermato. 
    3. Il rettore: 
    a)   riferisce   con   relazione   annuale   al   Consiglio    di
amministrazione    sull'attivita'     scientifica     e     didattica
dell'Universita'; 
    b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia  scientifica  e
didattica; 
    c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del  Consiglio  di
amministrazione in materia scientifica e didattica; 
    d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e  nel  conferimento
dei titoli accademici; 
    e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi
sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli  altri
organi previsti dal presente statuto; 
    f) convoca e presiede il  senato  accademico  e  ne  assicura  il
coordinamento con il consiglio d'amministrazione; 
    g) formula proposte e riferisce  al  consiglio  d'amministrazione
sull'attivita' didattica e scientifica  dell'Universita'  e  assicura
l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi; 
    h)  fissa  direttive  organizzative   generali   per   assicurare
l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; 
    i) vigila sul  rispetto  della  carta  dei  servizi  e  nomina  i
componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta; 
    j) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo  docente  e  sugli
studenti nel rispetto delle norme vigenti; 
    k) adotta,  in  caso  di  necessita'  ed  urgenza,  gli  atti  di
competenza del senato accademico salvo ratifica  nella  prima  seduta
immediatamente successiva; 
    l) propone al Consiglio di amministrazione le azioni disciplinari
nei confronti del personale docente e,  ottenutone  il  consenso,  ne
avvia l'azione disciplinare innanzi al collegio di disciplina secondo
le modalita' e termini di cui  all'art.  4  della  legge  18  del  16
gennaio 2006. 
    4. Il rettore puo' conferire ad uno o piu' professori  l'incarico
di  seguire  particolari  aspetti  della  gestione   dell'Universita'
rientranti nelle sue competenze. 
    5. Al rettore  viene  riconosciuta  una  indennita'  di  funzione
deliberata dal Consiglio d'amministrazione.