Art. 8. Il rettore 1. Il rettore e' nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro. 2. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere confermato. 3. Il rettore: a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica; c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto; f) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio d'amministrazione; g) formula proposte e riferisce al consiglio d'amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi; h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche; i) vigila sul rispetto della carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta; j) esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e sugli studenti nel rispetto delle norme vigenti; k) adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; l) propone al Consiglio di amministrazione le azioni disciplinari nei confronti del personale docente e, ottenutone il consenso, ne avvia l'azione disciplinare innanzi al collegio di disciplina secondo le modalita' e termini di cui all'art. 4 della legge 18 del 16 gennaio 2006. 4. Il rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenze. 5. Al rettore viene riconosciuta una indennita' di funzione deliberata dal Consiglio d'amministrazione.