Art. 9. Il senato accademico 1. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi delle facolta' istituite, dai direttori di Dipartimento e dal presidente del Consiglio di amministrazione. 2. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' comunicato al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita'. 3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il senato accademico: a. elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo; b. propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'; c. propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca; d. esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca; e. adotta il proprio regolamento interno di funzionamento; f. stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza». 4. Alle adunanze del senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso. Ove fosse stato nominato il direttore generale questo sostituisce di diritto il direttore amministrativo.