(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Il senato accademico 
 
    1. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo convoca e
lo presiede, dai presidi delle facolta' istituite, dai  direttori  di
Dipartimento e dal presidente del Consiglio di amministrazione. 
    2. L'ordine del giorno delle  sedute  del  senato  accademico  e'
comunicato   al   presidente   del   Consiglio   di   amministrazione
dell'Universita'. 
    3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia
di  programmazione,  coordinamento  e  di  indirizzo  scientifico   e
didattico  che  gli  sono  attribuite  dalle  norme  dell'ordinamento
universitario. In particolare il senato accademico: 
    a. elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di
sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo; 
    b. propone la costituzione, modificazione e disattivazione  delle
strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'; 
    c. propone le chiamate dei professori di  ruolo,  la  nomina  dei
ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di
ricerca; 
    d. esprime parere sui criteri per la ripartizione  delle  risorse
finanziarie per il personale  docente  e  dei  finanziamenti  per  la
ricerca; 
    e. adotta il proprio regolamento interno di funzionamento; 
    f. stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare
nello svolgimento dei processi di  insegnamento/apprendimento,  anche
attraverso forme di interazione «a distanza». 
    4.  Alle  adunanze  del  senato  accademico  partecipa  con  voto
consultivo il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni
di  segretario  del  senato  stesso.  Ove  fosse  stato  nominato  il
direttore  generale  questo  sostituisce  di  diritto  il   direttore
amministrativo.