Art. 23 Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici 1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente. 2. Ai sensi dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ammesse come forme di messaggi politici elettorali, comunicati che consistano in annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, manifesti di presentazione dei gruppi di candidati e/o dei candidati, pubblicazioni di confronto tra piu' candidati.