L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del consiglio del 9 gennaio 2018 e nella sua prosecuzione del 10 gennaio 2018; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito Testo unico; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati» e successive modificazioni; Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali pubblicato nel supplemento ordinario n. 1520 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108; Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale» e la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel giorno 4 marzo 2018; Vista la legge statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004, recante «Nuovo statuto della Regione Lazio», come modificata dalla legge statutaria n. 1 del 4 ottobre 2012, recante «Modifiche all'art. 2, comma 2, della legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio)» e dalla legge statutaria n. 1 del 14 ottobre 2013, recante «Modifiche alla legge statuaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)»; Vista la legge regionale del Lazio n. 2 del 13 gennaio 2005, recante «Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del consiglio regionale e in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' dei componenti della giunta e del consiglio regionale», come modificata dalla legge regionale n. 1 del 19 aprile 2013; Vista la legge regionale statutaria della Lombardia n. 1 del 30 agosto 2008, recante lo statuto d'autonomia della Lombardia; Vista la legge regionale della Lombardia n. 17 del 31 ottobre 2012, recante «Norme per l'elezione del consiglio regionale e del presidente della regione»; Visto il decreto del presidente della Regione Lazio del 5 gennaio 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati indetti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale del Lazio n. 2/2005, i comizi per l'elezione del presidente e del consiglio regionale del Lazio nel giorno di domenica 4 marzo 2018; Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Milano del 5 gennaio 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati indetti i comizi per l'elezione del presidente e del consiglio regionale della Lombardia nel giorno di domenica 4 marzo 2018; Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del presidente; Delibera: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni del presidente e del consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia, fissate per il giorno 4 marzo 2018, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1. 4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla consultazione oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori. 5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.