Art. 3 Riconoscimento degli organismi pagatori 1. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del riconoscimento di organismo pagatore dei servizi ed organismi dalle stesse istituiti, inoltrano, con posta elettronica certificata (PEC), apposita istanza all'autorita' competente, specificando i regimi di spesa per i quali e' richiesto il riconoscimento di organismo pagatore. 2. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione: a) l'atto costitutivo dell'organismo o del servizio e, ove prescritto, lo statuto, da cui devono risultare i poteri, gli obblighi e le responsabilita' dell'organismo o del servizio, nonche' la struttura organizzativa, la definizione delle funzioni e della pianta organica con evidenziazione che i contratti di lavoro del personale dell'organismo diano un'adeguata garanzia di stabilita', in coerenza con il regolamento (UE) n. 907/2014; b) gli atti inerenti le attivita' di formazione del personale, con particolare riferimento alla materia di sensibilizzazione al problema delle frodi; c) gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce ad altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui al paragrafo 1, lettera C) dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 907/2014; d) la descrizione delle procedure amministrative, contabili e di controllo interno sulla base delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione delle norme europee; e) la descrizione delle procedure di monitoraggio per prevenire ed individuare frodi ed irregolarita'; f) la descrizione delle procedure e la documentazione per i regimi di spesa per i quali e' richiesto il riconoscimento; g) le disposizioni adottate per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; h) gli esiti della verifica dell'organismo di coordinamento AGEA, di cui in premessa, in cui si attesta l'idoneita' del sistema informatico dell'organismo o del servizio ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli adempimenti previsti dalla regolamentazione europea; i) il sistema istituito per individuare tutti gli importi dovuti e per annotare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che siano riscossi; l) le misure adottate e gli atti comprovanti l'assenza di conflitti di interesse; m) il mansionario; n) la documentazione attestante l'avvenuta richiesta di certificazione della sicurezza dei sistemi d'informazione secondo lo standard ISO 27001. 3. Ai fini del riconoscimento, gli organismi o servizi istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano si conformano ai criteri contenuti nell'Allegato I al regolamento (UE) n. 907/2014, nonche' alle specifiche Linee direttrici adottate dalla Commissione europea. 4. L'autorita' competente, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, provvede a trasmettere all'organismo di audit la documentazione di cui al comma 2, necessaria alla predisposizione della relazione cosi' come previsto dall'art. 1, paragrafo 3, comma 3, del regolamento (UE) n. 908/2014. 5. Entro venti giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, l'organismo di audit, comunica, con PEC, al richiedente il calendario delle verifiche, ai fini del riscontro delle condizioni per il riconoscimento previste dalla regolamentazione europea, dandone avviso all'autorita' competente. 6. Il termine entro il quale l'organismo di audit completa l'istruttoria e' fissato in novanta giorni dalla data di inizio dell'attivita' di verifica che deve essere avviata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2. 7. Entro trenta giorni dal completamento delle attivita' di verifica di cui al comma 4, l'organismo di audit presenta all'autorita' competente, mediante PEC, la relazione di cui al medesimo comma 4. 8. L'autorita' competente, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, procede, nei successivi trenta giorni, sulla base della relazione dell'organismo di audit, all'adozione dell'atto formale per il riconoscimento ove ritiene sussistenti i requisiti a tal fine prescritti dalla regolamentazione comunitaria di settore.