Art. 4 
 
                     Riconoscimento provvisorio 
 
  1. Qualora, all'esito delle attivita' di verifica di  cui  all'art.
3, l'autorita' competente accerti che non  risultano  soddisfatte  le
condizioni prescritte per il riconoscimento, in conformita'  all'art.
1,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)   n.   908/2014,   fornisce
all'organismo  o  servizio,  con  lettera  inviata  tramite  PEC,  le
istruzioni   indicanti   le   condizioni   da   rispettare   per   il
riconoscimento. 
  2. Al fine di consentire all'organismo o  servizio  di  attuare  le
modifiche necessarie per soddisfare le condizioni di cui al comma  1,
con  apposito  decreto  direttoriale   puo'   essere   accordato   il
riconoscimento a titolo provvisorio per un periodo che sara'  fissato
in funzione della gravita' del problema riscontrato e, comunque,  non
superiore a dodici mesi. 
  3. Il termine di cui al comma 2, puo'  essere  prorogato,  in  casi
debitamente giustificati e previa  autorizzazione  della  Commissione
europea, su richiesta dello Stato membro. 
  4.  Il   riconoscimento   a   titolo   provvisorio   e'   accordato
esclusivamente nelle  ipotesi  in  cui  le  carenze  riscontrate  non
incidano sulla regolarita' delle operazioni oggetto di  finanziamento
dell'Unione europea.