IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3,  recante  lo
«Statuto speciale per la Sardegna» ed, in particolare, l'art. 8, come
sostituito dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, nel quale  sono  indicate  le  quote  delle  entrate  tributarie
spettanti alla Regione; 
  Visto l'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
quale stabilisce che la  nuova  compartecipazione  della  Regione  al
gettito erariale entra a regime dall'anno 2010; 
  Visto il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, recante  «Norme
di attuazione  dell'art.  8  dello  Statuto  speciale  della  Regione
autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.
3, in materia di entrate erariali regionali»; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 114 del 2016 il quale  ai
commi 1 e 2, prevede che la quota del  gettito  delle  ritenute  alla
fonte di cui all'art. 26, comma 2, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli interessi,  premi
ed altri frutti corrisposti a depositanti  e  correntisti  da  uffici
postali e da sportelli di aziende ed  istituti  di  credito  operanti
nella Regione e' determinata dal  Dipartimento  delle  finanze  sulla
base della distribuzione territoriale del risparmio delle famiglie  e
delle imprese, cosi' come risultante dai dati pubblicati dalla  Banca
d'Italia per l'annualita' di riferimento; 
  Visto l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 2016 il
quale 3 dispone che con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, adottato  d'intesa  con  la  Regione,  sono  individuate  le
modalita' per la determinazione dei criteri di quantificazione  delle
imposte sostitutive sui redditi  di  capitale  non  disciplinate  dai
commi 1 e 2  dello  stesso  articolo  e  che,  fino  a  quando  dette
modalita' non saranno definite con il  suddetto  decreto,  le  stesse
sono determinate  dal  Dipartimento  delle  finanze  sulla  base  del
gettito riscosso nel territorio regionale; 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e
le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il
versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22
maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del
16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di
gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, alla quale e' affidato il compito  di  ripartire
in favore degli enti destinatari  le  somme  riscosse  attraverso  il
sistema del versamento unificato,  nonche'  la  determinazione  delle
modalita' per l'attribuzione agli  enti  destinatari  delle  somme  a
ciascuno di essi spettanti; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre  1998,  recante  norme
per la determinazione delle modalita' tecniche  di  ripartizione  fra
gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di
essi spettanti; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
19  giugno  2013  prot.  2013/75075,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi  dell'art.  1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  avente  ad  oggetto
l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento  «F24»,
«F24 Accise» e «F24 Semplificato», per  l'esecuzione  dei  versamenti
unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
1° dicembre 2015 prot.  2015/154279,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 1° dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente  ad  oggetto,
tra l'altro, l'approvazione della nuova  versione  del  modello  «F24
enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano  gli  enti  pubblici,  alcune
amministrazioni statali ed altre  pubbliche  amministrazioni  per  il
versamento dei tributi erariali; 
  Vista l'intesa della  Regione  Sardegna  espressa  con  nota  prot.
0009120 del 20 dicembre 2017; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Con il presente  decreto  sono  definite  le  modalita'  per  la
determinazione dei  criteri  di  quantificazione  del  gettito  delle
ritenute  e  delle  imposte  sostitutive  sui  redditi  di   capitale
individuate dall'art. 7, comma 3, del decreto  legislativo  9  giugno
2016, n. 114, applicabili per gli anni 2017 e successivi.