Art. 2 Modalita' di compartecipazione al gettito delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale 1. La compartecipazione della Regione Sardegna al gettito relativo alle ritenute ed alle imposte sostitutive sui redditi di capitale, spettanti ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo «Statuto speciale per la Sardegna», diverse da quelle disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114, e' determinata applicando al gettito nazionale imputato ai capitoli del bilancio dello Stato elencati nell'Allegato «A» al presente decreto, la distribuzione territoriale della raccolta indiretta dei titoli di terzi in deposito a custodia o in amministrazione valorizzata al fair value, cosi' come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia per l'annualita' di riferimento. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. La compartecipazione di cui al comma 1 e' determinata dal Dipartimento delle finanze e devoluta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. Per l'erogazione dell'acconto si utilizzano i dati dell'ultimo anno disponibile e il relativo conguaglio e' determinato quando si rendono disponibili i dati dell'annualita' di riferimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2018 Il direttore generale delle finanze Lapecorella Il Ragioniere generale dello Stato Franco