Art. 2 
 
      Modalita' di compartecipazione al gettito delle ritenute 
         e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale 
 
  1. La compartecipazione della Regione Sardegna al gettito  relativo
alle ritenute ed alle imposte sostitutive sui  redditi  di  capitale,
spettanti ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera m), della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo  «Statuto  speciale
per la Sardegna», diverse da quelle disciplinate  dai  commi  1  e  2
dell'art. 7 del  decreto  legislativo  9  giugno  2016,  n.  114,  e'
determinata applicando al gettito nazionale imputato ai capitoli  del
bilancio dello Stato elencati nell'Allegato «A» al presente  decreto,
la distribuzione territoriale della raccolta indiretta dei titoli  di
terzi in deposito a custodia o in amministrazione valorizzata al fair
value, cosi' come risultante dai dati pubblicati dalla Banca d'Italia
per l'annualita' di riferimento. Restano ferme le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 508,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e
all'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. La compartecipazione di  cui  al  comma  1  e'  determinata  dal
Dipartimento  delle  finanze  e  devoluta  dal   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. 
  3. Per l'erogazione dell'acconto si utilizzano i  dati  dell'ultimo
anno disponibile e il relativo conguaglio e'  determinato  quando  si
rendono disponibili i dati dell'annualita' di riferimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 gennaio 2018 
 
                                                Il direttore generale 
                                                    delle finanze     
                                                     Lapecorella      
Il Ragioniere generale 
      dello Stato 
         Franco