IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma
3 prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione  della
garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati  con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  sull'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato  concessi  sotto
forma di garanzie, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea C 155 del 20 giugno 2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Vista  la  definizione  di  piccola  e  media   impresa   contenuta
nell'allegato 1  al  suddetto  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014; 
  Vista la decisione n. 4505 del 6  luglio  2010,  con  la  quale  la
Commissione europea ha  approvato  il  metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese,  notificato  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  (n.
182/2010) in data 14  maggio  2010,  nonche'  le  «Linee  guida»  per
l'applicazione del predetto metodo di calcolo di  cui  al  comunicato
dello stesso Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010; 
  Vista la decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile  2016,  con  la
quale la Commissione europea ha approvato  il  «metodo  nazionale  di
calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per  garanzie  concesse  a
imprese Mid-cap», notificato dal Ministero dello  sviluppo  economico
(SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
marzo 2009, recante «Criteri, condizioni e modalita' di  operativita'
della garanzia dello  Stato  di  ultima  istanza  in  relazione  agli
interventi del Fondo di garanzia,  di  cui  all'art.  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Vista la comunicazione della Banca  d'Italia  del  3  agosto  2009,
recante indicazioni circa il  trattamento  prudenziale  da  applicare
alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante  «Semestre
europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia»,   e,   in
particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che,  ai
fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito  e  lo
sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo  di
garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, nonche' per un utilizzo piu' efficiente  delle
risorse finanziarie  disponibili,  con  decreti  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, possono  essere  modificati  e  integrati  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione della garanzia e  per  la  gestione  del
Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.  248,  e  successivi  decreti
attuativi, anche introducendo delle differenziazioni  in  termini  di
percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni  e,  in
particolare, l'art. 39, comma 4, come da ultimo modificato  dall'art.
1, comma 7, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  che  prevede  che  la  garanzia  del
predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su  portafogli
di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non
superiore  a  499  da  banche  e  intermediari  finanziari   iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
  Visto lo stesso art. 39, comma 4,  del  decreto-legge  n.  201  del
2011, che prevede che le  tipologie  di  operazioni  ammissibili,  le
modalita' di concessione, i criteri di selezione, nonche' l'ammontare
massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare  alla
copertura del rischio derivante dalla concessione della  garanzia  su
portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di  natura  non
regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   sviluppo   economico,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  novembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 285 del 6 dicembre 2012, recante «Approvazione delle condizioni di
ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere  generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  24  aprile  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  157
del 6 luglio 2013, che, in attuazione del predetto art. 39, comma  4,
del decreto-legge  n.  201  del  2011,  stabilisce  le  modalita'  di
concessione della garanzia del Fondo su portafogli  di  finanziamenti
erogati a piccole e medie imprese; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del suddetto decreto interministeriale  24
aprile 2013, che stabilisce che il Consiglio di gestione del Fondo di
cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge n.  147  del  2013,
sulla base dei dati  dell'attivita'  di  monitoraggio  relativi  alle
garanzie su portafogli di finanziamenti rilasciate  dal  Fondo,  puo'
proporre al Ministero dello sviluppo economico  l'eventuale  modifica
del limite massimo di risorse impegnabili, da  disporre  con  decreto
del Ministro dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la nota n. 903/16 del 3 febbraio 2016 con la quale il Gestore
del Fondo di garanzia  ha  comunicato  al  Ministero  dello  sviluppo
economico che il Consiglio di gestione, nella seduta del  29  gennaio
2016, ha deliberato, in ragione del grado di  impegno  delle  risorse
stanziate dal 24 aprile 2013 (impieghi per euro 88.900.000  a  fronte
di una dotazione di euro 100.000.000), di proporre  al  Ministero  di
aumentare il limite massimo, previsto dal  decreto  interministeriale
24 aprile 2013, di risorse impegnabili per il rilascio di garanzie su
portafogli di finanziamenti; 
  Viste le «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di  carattere
generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di
finanziamenti erogati a piccole e medie imprese» di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  105
dell'8 maggio 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26  gennaio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  96
del  24  aprile  2012,  recante  «Modalita'  per  l'incremento  della
dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»; 
  Visto l'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
che prevede che «nell'ambito del Fondo, gli interventi  ivi  previsti
sono estesi ai professionisti iscritti agli ordini professionali e  a
quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte  nell'elenco
tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14
gennaio 2013, n. 4, e in  possesso  dell'attestazione  rilasciata  ai
sensi della medesima legge n. 4 del 2013», rinviando a un decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  la  determinazione  delle
relative  modalita'  di  attuazione,   che   devono   prevedere,   in
particolare, un limite massimo  di  assorbimento  delle  risorse  del
Fondo non superiore al 5 percento delle risorse stesse; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  27  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  56
dell'8 marzo 2014, che ha introdotto, in applicazione del citato art.
1 del decreto-legge n. 69 del 2013,  modifiche  alle  «condizioni  di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione del  Fondo  di  garanzia»  e,  in  particolare,  ai
«criteri  di  valutazione  economico-finanziaria  delle  imprese  per
l'ammissione delle operazioni»  riportati  in  allegato  al  medesimo
decreto; 
  Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 69  del  2013,
cosi' come sostituito dall'art. 18,  comma  9-bis,  lettera  a),  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  che   stabilisce   che   i
finanziamenti di cui al medesimo art. 2 del decreto-legge n.  69  del
2013 «possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo  di  garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera
a), della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  nella  misura  massima
dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento. In tali  casi,  ai
fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria
e  del  merito  creditizio  dell'impresa,  in  deroga  alle   vigenti
disposizioni  sul  Fondo  di  garanzia,  e'  demandata  al   soggetto
richiedente,  nel  rispetto  di  limiti   massimi   di   rischiosita'
dell'impresa finanziata,  misurati  in  termini  di  probabilita'  di
inadempimento e definiti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»
e che «Il medesimo decreto  individua  altresi'  le  condizioni  e  i
termini per l'estensione delle predette  modalita'  di  accesso  agli
altri  interventi  del  Fondo  di  garanzia,   nel   rispetto   delle
autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del
citato Fondo»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  29  settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  288
dell'11 dicembre 2015, che stabilisce le modalita' di valutazione dei
finanziamenti agevolati di cui al citato art. 2 del decreto-legge  n.
69 del 2013 ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le  piccole
e medie imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016,  di  cui  al
comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 135 del 13 giugno 2017, che approva le modificazioni e le
integrazioni delle «condizioni di ammissibilita'  e  disposizioni  di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese» che  includono  il  modello  di  valutazione
delle imprese basato sulla misura della probabilita' di inadempimento
dei soggetti destinatari dei finanziamenti agevolati di cui al citato
art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  6  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  157
del 7 luglio 2017, che stabilisce  le  condizioni  e  i  termini  per
l'estensione delle predette  modalita'  di  accesso  previste  per  i
finanziamenti agevolati di cui  al  piu'  volte  citato  art.  2  del
decreto-legge n. 69 del 2013  agli  altri  interventi  del  Fondo  di
garanzia; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «cash collateral»: il fondo monetario costituito in  pegno  in
favore del soggetto finanziatore  a  copertura  di  una  quota  della
tranche junior del portafoglio di finanziamenti; 
    b) «commissione di messa a disposizione  fondi»:  la  commissione
omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all'art.  3  del
decreto del Comitato interministeriale per il credito e il  risparmio
30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni; 
    c) «Consiglio di gestione»: il distinto organo di cui all'art. 1,
comma 48, lettera a),  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
successive modificazioni e integrazioni, costituito dal  Gestore  del
Fondo ai sensi dell'art. 47  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  cui  e'
affidata l'amministrazione del Fondo; 
    d)   «disposizioni   operative»:   le   vigenti   condizioni   di
ammissibilita'   e   disposizioni   di   carattere    generale    per
l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello
sviluppo  economico,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia
e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it; 
    e) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni; 
    f) «Mid-cap»: le imprese, diverse dalle PMI,  con  un  numero  di
dipendenti non superiore a 499; 
    g) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    h) «PMI»: le imprese  classificate  di  micro,  piccola  e  media
dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,  nonche'  i
loro consorzi, come definiti nelle vigenti disposizioni operative; 
    i) «portafoglio di finanziamenti»: un insieme  di  finanziamenti,
riferiti ai  soggetti  beneficiari,  aventi  caratteristiche  comuni,
quali la forma tecnica utilizzata, la finalita' a fronte della  quale
il finanziamento e' concesso, la durata dell'operazione, le  garanzie
accessorie richieste, ecc.; 
    l) «portafogli  regionali  di  finanziamenti»:  i  portafogli  di
finanziamenti concessi a soggetti beneficiari ubicati nel  territorio
di una sola regione; 
    m) «punto di stacco e spessore»: rispettivamente,  il  punto  che
determina la suddivisione tra una determinata tranche del portafoglio
di  finanziamenti  e  le  tranches  a  questa  sovraordinate   e   la
percentuale data dal  rapporto  tra  la  stessa  tranche  sul  valore
nominale del portafoglio di finanziamenti; 
    n) «soggetti beneficiari»: le PMI, le Mid-cap e i professionisti; 
    o) «soggetti finanziatori»: le banche iscritte  all'albo  di  cui
all'art. 13 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni  e  i  seguenti   soggetti
autorizzati all'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'
di concessione di finanziamenti: 
      1) gli  intermediari  finanziari,  iscritti  nell'albo  di  cui
all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993; 
      2) le imprese di assicurazione per le attivita' di cui all'art.
114, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993; 
      3) gli organismi collettivi del risparmio di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni e integrazioni; 
    p) «tranched cover»: l'operazione di cartolarizzazione  sintetica
nella quale la componente di rischio che sopporta  le  prime  perdite
del portafoglio di  finanziamenti  e'  isolata  attraverso  forme  di
protezione  del  credito  di  tipo  personale   o   attraverso   cash
collateral; 
    q)  «tranche  junior»:  nella  tranched  cover,  la   quota   del
portafoglio di finanziamenti che sopporta le prime perdite registrate
dal medesimo portafoglio; 
    r) «tranche  mezzanine»:  nella  tranched  cover,  la  quota  del
portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite  registrate  dal
medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior; 
    s)  «tranche  senior»:  nella  tranched  cover,  la   quota   del
portafoglio di finanziamenti avente grado  di  subordinazione  minore
nel sopportare le perdite rispetto alla tranche junior e alla tranche
mezzanine, il cui rischio di  credito  rimane  in  capo  al  soggetto
erogante. 
  2. Per quanto non espressamente  disposto  nel  presente  articolo,
valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 248, e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e
nelle disposizioni operative.