Art. 10 Determinazione dell'intensita' di aiuto 1. L'intensita' di aiuto connessa all'intervento del Fondo e' determinata applicando, al momento dell'inclusione di ciascun finanziamento nel portafoglio: a) nel caso di PMI, il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010; b) nel caso di finanziamenti concessi a Mid-cap, il «metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese Mid-cap», notificato dal Ministero (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016; c) i successivi metodi di calcolo dell'elemento di aiuto per gli aiuti concessi sotto forma di garanzia eventualmente notificati dalle autorita' italiane e approvati dalla Commissione europea, vigenti alla data di inclusione del finanziamento nel portafoglio.