Art. 11 Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia 1. Le richieste di garanzia di cui al presente decreto sono presentate dai soggetti di cui all'art. 6 con le modalita' e forme indicate nelle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale» di cui all'art. 18, comma 1. In sede di domanda, i soggetti richiedenti devono fornire tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti. 2. Le richieste sono presentate al Gestore del Fondo che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del Fondo stabiliti dal presente decreto. 3. Le richieste di garanzia del Fondo, istruite dal Gestore del Fondo, sono presentate al Consiglio di gestione, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento. 4. L'esito della delibera del Consiglio di gestione e' trasmesso, a cura del Gestore del Fondo, al soggetto richiedente. 5. La garanzia del Fondo e' concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 4. Il Gestore del Fondo provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata.