Art. 11 
 
       Presentazione e valutazione delle richieste di garanzia 
 
  1. Le richieste  di  garanzia  di  cui  al  presente  decreto  sono
presentate dai soggetti di cui all'art. 6 con le  modalita'  e  forme
indicate  nelle  «condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di
carattere generale» di cui all'art. 18, comma 1. In sede di  domanda,
i soggetti richiedenti devono fornire tutte le informazioni  tecniche
connesse alla operazione di costruzione e gestione del portafoglio di
finanziamenti. 
  2. Le richieste sono presentate al Gestore del Fondo  che  procede,
nel  rispetto  dell'ordine   cronologico   di   presentazione,   alla
istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il
rispetto delle previsioni  per  l'accesso  alla  garanzia  del  Fondo
stabiliti dal presente decreto. 
  3. Le richieste di garanzia del Fondo,  istruite  dal  Gestore  del
Fondo,  sono  presentate  al  Consiglio  di  gestione,  nel  rispetto
dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento. 
  4. L'esito della delibera del Consiglio di gestione e' trasmesso, a
cura del Gestore del Fondo, al soggetto richiedente. 
  5. La garanzia del Fondo  e'  concessa  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili di cui  all'art.  4.  Il  Gestore  del  Fondo
provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti  richiedenti,  le
cui  richieste  di  garanzia  non   siano   state   soddisfatte,   la
documentazione da essi inviata.