Art. 12 
 
                Valutazione dei soggetti beneficiari 
        e dei finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio 
 
  1.  I  soggetti  richiedenti  di  cui  all'art.  6  effettuano   la
valutazione in ordine alla ammissibilita' del soggetto beneficiario e
del finanziamento alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto,
fatto salvo quanto previsto al comma 2. In  particolare,  i  soggetti
richiedenti attestano: 
    a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario  che  richiede
il  finanziamento,  dei  requisiti,  soggettivi  e   oggettivi,   per
l'accesso alla garanzia, attraverso la verifica: 
      1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa
di cui all'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, sulla  base
di quanto previsto dalle vigenti disposizioni  operative,  ovvero  di
Mid-cap; 
      2) dell'ammissibilita' del settore di  attivita'  economica  in
cui opera il soggetto beneficiario all'intervento del Fondo; 
    b) la rispondenza delle finalita'  e  delle  caratteristiche  del
finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario rispetto  a  quanto
previsto all'art. 5; 
    c) il merito di credito del soggetto beneficiario che richiede il
finanziamento  ai  fini  della  sua   inclusione   nel   portafoglio,
assicurando che  siano  soddisfatti  i  modelli  di  valutazione  per
l'accesso al Fondo previsti dalle disposizioni operative. 
  2.  Le  ulteriori   attivita'   di   valutazione   previste   dalle
disposizioni operative non riportate al  comma  1,  ivi  compresi  la
determinazione dell'intensita'  di  aiuto  di  cui  all'art.  10,  la
verifica  in  ordine  al  rispetto  del  limite  di  importo  massimo
garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario  nonche'  delle
intensita' massime di aiuto previste dalla normativa  comunitaria  in
materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.