Art. 12 Valutazione dei soggetti beneficiari e dei finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio 1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilita' del soggetto beneficiario e del finanziamento alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In particolare, i soggetti richiedenti attestano: a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario che richiede il finanziamento, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per l'accesso alla garanzia, attraverso la verifica: 1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni operative, ovvero di Mid-cap; 2) dell'ammissibilita' del settore di attivita' economica in cui opera il soggetto beneficiario all'intervento del Fondo; b) la rispondenza delle finalita' e delle caratteristiche del finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario rispetto a quanto previsto all'art. 5; c) il merito di credito del soggetto beneficiario che richiede il finanziamento ai fini della sua inclusione nel portafoglio, assicurando che siano soddisfatti i modelli di valutazione per l'accesso al Fondo previsti dalle disposizioni operative. 2. Le ulteriori attivita' di valutazione previste dalle disposizioni operative non riportate al comma 1, ivi compresi la determinazione dell'intensita' di aiuto di cui all'art. 10, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario nonche' delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.