Art. 13 Chiusura del portafoglio di finanziamenti 1. La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potra' comunque superare i 18 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo. E' fatta salva la possibilita' per il Consiglio di gestione di concedere una proroga, non superiore a 6 mesi, in caso di motivata richiesta del soggetto richiedente, connessa a cause eccezionali o eventi di forza maggiore, non dipendenti dal soggetto richiedente. 2. Il soggetto richiedente, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta, fatta salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del Fondo: a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti; b) l'ammontare complessivo del portafoglio di finanziamenti; c) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior, determinati applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto; d) le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti compresi nel portafoglio; e) nel caso di controgaranzia, oltre alle condizioni economiche di cui alla lettera d), anche le commissioni di garanzia richieste ai soggetti beneficiari in relazione ai finanziamenti inclusi nel portafoglio, a fronte della garanzia rilasciata dal confidi; f) altre informazioni previste dalle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale» di cui all'art. 18, comma 1. 3. Qualora la misura della copertura da parte del Fondo della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinata alla data di chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2, sia inferiore rispetto alla misura di copertura indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, l'importo corrispondente alla differenza di copertura e' svincolato dal Gestore del Fondo e rientra nella disponibilita' del Fondo per il finanziamento degli interventi di cui al presente decreto. 4. Qualora il soggetto richiedente non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato in sede di richiesta della garanzia, fatta salva la eventuale proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del comma 1, l'ammontare complessivo minimo del portafoglio di finanziamenti dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi alla predetta data. 5. Nel caso in cui l'ammontare del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il soggetto richiedente e' tenuto a corrispondere al Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 6, un importo pari al prodotto tra: a) la commissione di messa a disposizione fondi mediamente praticata dal soggetto finanziatore alla propria clientela nei tre mesi precedenti la presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, e b) la differenza tra l'importo della quota di tranche junior per la quale e' stata deliberata dal Consiglio di gestione la garanzia del Fondo e l'importo della quota di tranche junior garantito dal Fondo, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto al portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito. 6. Nel caso in cui l'importo del portafoglio di finanziamenti effettivamente costruito risulti inferiore al limite minimo di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), l'importo, di cui al comma 5 del presente articolo, da corrispondere al Fondo e' aumentato del 5 percento. 7. La garanzia del Fondo opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti di cui al comma 1, coprendo le eventuali prime perdite che si dovessero manifestare durante tale periodo, con le medesime modalita' operative previste dagli articoli 14 e 15, rispettivamente, nel caso di garanzia diretta e di controgaranzia. 8. Nel periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti, la misura massima di garanzia del Fondo indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio di gestione di cui all'art. 11, comma 4, e' rapportata all'ammontare del portafoglio effettivamente costituito al termine del primo, secondo, terzo e, se previsto, quarto semestre decorrenti dalla data di concessione della garanzia del Fondo. Eventuali importi dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori a copertura delle prime perdite verificatesi in uno dei semestri, che eventualmente eccedano il margine di garanzia tempo per tempo determinato, sono liquidati alle successive scadenze semestrali purche' il margine di garanzia si sia ampliato per effetto dell'incremento del portafoglio di finanziamenti ed entro il limite del margine di garanzia aggiuntivo cosi' determinatosi. Nel caso in cui, al termine dell'ultimo semestre del periodo di costruzione del portafoglio, risultino importi non liquidabili perche' eccedenti il margine di garanzia determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto, detti importi sono definitivamente non dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori. Analogamente, gli importi liquidati dal Fondo in relazione a perdite verificatesi nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti che dovessero eccedere la misura della copertura del Fondo determinata alla data di chiusura del portafoglio devono essere restituiti dal soggetto richiedente al Fondo. Nel caso di mancato versamento al Fondo degli importi dovuti si applica quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 9. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono riconosciute le sole cessioni dell'intero portafoglio di finanziamenti effettuate a: a) societa' appartenenti allo stesso gruppo bancario cui appartiene il soggetto finanziatore; b) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; c) Banca d'Italia; d) Fondo europeo per gli investimenti (FEI); e) Banca europea per gli investimenti (BEI). 10. La cessione di cui al comma 9 comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal Fondo ai sensi del presente decreto.