Art. 13 
 
              Chiusura del portafoglio di finanziamenti 
 
  1. La chiusura  del  periodo  di  costruzione  del  portafoglio  di
finanziamenti deve avvenire entro il termine  indicato  dai  soggetti
richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potra' comunque
superare i 18 mesi dalla  data  di  concessione  della  garanzia  del
Fondo. E' fatta salva la possibilita' per il Consiglio di gestione di
concedere una proroga, non superiore a 6 mesi, in  caso  di  motivata
richiesta del soggetto richiedente, connessa a  cause  eccezionali  o
eventi di forza maggiore, non dipendenti dal soggetto richiedente. 
  2. Il soggetto richiedente,  entro  i  quindici  giorni  lavorativi
successivi alla scadenza del termine  massimo  per  la  chiusura  del
portafoglio di finanziamenti indicato in  sede  di  richiesta,  fatta
salva la eventuale proroga ottenuta, comunica al Gestore del Fondo: 
    a) la data di effettiva chiusura della fase  di  costruzione  del
portafoglio di finanziamenti; 
    b) l'ammontare complessivo del portafoglio di finanziamenti; 
    c) il punto  di  stacco  e  lo  spessore  della  tranche  junior,
determinati  applicando  la  metodologia  riportata  in  allegato  al
presente decreto; 
    d) le condizioni economiche applicate  ai  singoli  finanziamenti
compresi nel portafoglio; 
    e) nel caso di controgaranzia, oltre alle  condizioni  economiche
di cui alla lettera d), anche le commissioni di garanzia richieste ai
soggetti  beneficiari  in  relazione  ai  finanziamenti  inclusi  nel
portafoglio, a fronte della garanzia rilasciata dal confidi; 
    f)   altre   informazioni   previste   dalle    «condizioni    di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale» di cui  all'art.
18, comma 1. 
  3. Qualora la misura della  copertura  da  parte  del  Fondo  della
tranche junior del portafoglio  di  finanziamenti,  determinata  alla
data di chiusura  del  periodo  di  costruzione  del  portafoglio  di
finanziamenti secondo quanto previsto dalla lettera c) del  comma  2,
sia inferiore rispetto alla misura di copertura indicata in  sede  di
richiesta della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio  di
gestione di cui all'art. 11, comma 4, l'importo  corrispondente  alla
differenza di copertura e' svincolato dal Gestore del Fondo e rientra
nella disponibilita' del Fondo per il finanziamento degli  interventi
di cui al presente decreto. 
  4. Qualora il soggetto richiedente non raggiunga, entro il  termine
massimo per la chiusura del portafoglio di finanziamenti indicato  in
sede di richiesta della garanzia, fatta salva  la  eventuale  proroga
del termine eventualmente concessa ai sensi del comma 1,  l'ammontare
complessivo minimo del portafoglio  di  finanziamenti  dichiarato  in
sede di richiesta, la fase di costruzione del portafoglio si  intende
comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per  un
importo   pari   all'ammontare    complessivo    dei    finanziamenti
effettivamente concessi alla predetta data. 
  5. Nel caso in cui l'ammontare  del  portafoglio  di  finanziamenti
effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato  in  sede
di richiesta della garanzia, il  soggetto  richiedente  e'  tenuto  a
corrispondere al Fondo, fatto salvo quanto previsto al  comma  6,  un
importo pari al prodotto tra: 
    a) la  commissione  di  messa  a  disposizione  fondi  mediamente
praticata dal soggetto finanziatore alla propria  clientela  nei  tre
mesi precedenti la presentazione  della  richiesta  di  garanzia  del
Fondo, e 
    b) la differenza tra l'importo della quota di tranche junior  per
la quale e' stata deliberata dal Consiglio di  gestione  la  garanzia
del Fondo e l'importo della quota di  tranche  junior  garantito  dal
Fondo, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al
presente  decreto  al  portafoglio  di  finanziamenti  effettivamente
costruito. 
  6. Nel caso in  cui  l'importo  del  portafoglio  di  finanziamenti
effettivamente costruito risulti inferiore al limite  minimo  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera a), l'importo, di cui  al  comma  5  del
presente articolo, da corrispondere  al  Fondo  e'  aumentato  del  5
percento. 
  7. La garanzia del Fondo opera  anche  nel  corso  del  periodo  di
costruzione del portafoglio di  finanziamenti  di  cui  al  comma  1,
coprendo le eventuali prime  perdite  che  si  dovessero  manifestare
durante tale periodo, con le medesime  modalita'  operative  previste
dagli articoli 14 e 15, rispettivamente, nel caso di garanzia diretta
e di controgaranzia. 
  8. Nel periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti,  la
misura massima di garanzia del Fondo indicata in  sede  di  richiesta
della garanzia e riportata nella delibera del Consiglio  di  gestione
di  cui  all'art.  11,  comma  4,  e'  rapportata  all'ammontare  del
portafoglio effettivamente costituito al termine del primo,  secondo,
terzo e, se  previsto,  quarto  semestre  decorrenti  dalla  data  di
concessione della garanzia del Fondo. Eventuali  importi  dovuti  dal
Fondo ai  soggetti  finanziatori  a  copertura  delle  prime  perdite
verificatesi in uno  dei  semestri,  che  eventualmente  eccedano  il
margine di garanzia tempo per tempo determinato, sono liquidati  alle
successive scadenze semestrali purche' il margine di garanzia si  sia
ampliato per effetto dell'incremento del portafoglio di finanziamenti
ed  entro  il  limite  del  margine  di  garanzia  aggiuntivo   cosi'
determinatosi. Nel caso in cui, al termine dell'ultimo  semestre  del
periodo  di  costruzione  del  portafoglio,  risultino  importi   non
liquidabili perche' eccedenti  il  margine  di  garanzia  determinato
applicando la metodologia riportata in allegato al presente  decreto,
detti importi sono definitivamente non dovuti dal Fondo  ai  soggetti
finanziatori.  Analogamente,  gli  importi  liquidati  dal  Fondo  in
relazione a perdite verificatesi nel corso del periodo di costruzione
del portafoglio di finanziamenti che  dovessero  eccedere  la  misura
della copertura del Fondo  determinata  alla  data  di  chiusura  del
portafoglio devono essere  restituiti  dal  soggetto  richiedente  al
Fondo. Nel caso di mancato versamento al Fondo degli  importi  dovuti
si applica quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
123. 
  9. Ai fini  del  mantenimento  dell'efficacia  della  garanzia  del
Fondo, sono riconosciute le sole cessioni dell'intero portafoglio  di
finanziamenti effettuate a: 
    a)  societa'  appartenenti  allo  stesso  gruppo   bancario   cui
appartiene il soggetto finanziatore; 
    b) Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    c) Banca d'Italia; 
    d) Fondo europeo per gli investimenti (FEI); 
    e) Banca europea per gli investimenti (BEI). 
  10. La cessione di cui al comma  9  comporta  il  trasferimento  al
cessionario della garanzia rilasciata dal Fondo ai sensi del presente
decreto.