Art. 15 Attivazione della «controgaranzia» del Fondo e procedure di recupero 1. Ai fini dell'attivazione della controgaranzia di cui all'art. 9, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle disposizioni operative. 2. Il Consiglio di gestione delibera la liquidazione ai soggetti richiedenti della perdita subita, nella misura massima fissata in sede di ammissione del portafoglio di finanziamenti all'intervento del Fondo, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 8.