Art. 15 
 
                 Attivazione della «controgaranzia» 
                  del Fondo e procedure di recupero 
 
  1. Ai fini dell'attivazione della controgaranzia di cui all'art. 9,
si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini,
sulle cause di inefficacia e sulle  procedure  di  recupero  previste
nelle disposizioni operative. 
  2. Il Consiglio di gestione delibera la  liquidazione  ai  soggetti
richiedenti della perdita subita, nella  misura  massima  fissata  in
sede di ammissione del portafoglio  di  finanziamenti  all'intervento
del Fondo, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 8.