Art. 17 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 trasmettono al  Gestore
del Fondo, con cadenza periodica  e  tramite  strumenti  informatici,
secondo modalita' e termini previsti dalle disposizioni operative  di
cui  all'art.  18,  comma  1,  i  dati  relativi  all'andamento   dei
portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo. 
  2. La mancata trasmissione al Gestore del Fondo dei  dati  e  delle
informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di finanziamenti
assistito dalla garanzia del Fondo, secondo le modalita' e i  termini
previsti dalle disposizioni operative del Fondo, e'  sanzionata,  con
provvedimento del Consiglio di gestione, con riferimento  a  ciascuna
mancata trasmissione, con il versamento  di  una  somma  pari  al  50
percento dell'importo della commissione di cui all'art. 16.  In  caso
di mancato versamento degli importi dovuti, oltre  agli  interessi  e
alle  maggiorazioni  richiesti  ai  sensi  dell'art.  9  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore del Fondo provvede  con
l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del  medesimo  art.  9  del
decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3.  Il  Gestore  del  Fondo  effettua  un   costante   monitoraggio
sull'andamento  dei  portafogli  di  finanziamenti  assistiti   dalla
garanzia  del  Fondo  e  riferisce  periodicamente  al  Consiglio  di
gestione. 
  4. Il Consiglio di gestione trasmette alla direzione  generale  per
gli incentivi alle imprese del  Ministero,  con  cadenza  semestrale,
entro il 31 gennaio e il 31 luglio di  ciascun  anno,  una  specifica
relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento  dei  portafogli
di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.