Art. 17 Monitoraggio 1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 trasmettono al Gestore del Fondo, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, secondo modalita' e termini previsti dalle disposizioni operative di cui all'art. 18, comma 1, i dati relativi all'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo. 2. La mancata trasmissione al Gestore del Fondo dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di finanziamenti assistito dalla garanzia del Fondo, secondo le modalita' e i termini previsti dalle disposizioni operative del Fondo, e' sanzionata, con provvedimento del Consiglio di gestione, con riferimento a ciascuna mancata trasmissione, con il versamento di una somma pari al 50 percento dell'importo della commissione di cui all'art. 16. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, oltre agli interessi e alle maggiorazioni richiesti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore del Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del medesimo art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Il Gestore del Fondo effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e riferisce periodicamente al Consiglio di gestione. 4. Il Consiglio di gestione trasmette alla direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.