Art. 18 Norme transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato con cui e' data notizia dell'avvenuta adozione del decreto ministeriale di approvazione delle conseguenti modifiche e integrazioni delle «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti». 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle richieste di garanzia presentate al Gestore del Fondo in data successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, di cui al comma 1. Alle richieste di garanzia presentate antecedentemente alla predetta data si applicano le disposizioni di cui al decreto interministeriale 24 aprile 2013. 3. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dal regolamento 31 maggio 1999, n. 248, e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni operative del Fondo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 2017 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 923