Art. 2 Ambito e finalita' di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia.