Art. 3 Garanzia su portafogli di finanziamenti 1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, il Fondo, al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese, puo' intervenire per concedere ai soggetti richiedenti di cui all'art. 6 e nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4.