Art. 3 
 
               Garanzia su portafogli di finanziamenti 
 
  1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  all'art.  39,  comma  4,   del
decreto-legge n. 201  del  2011,  il  Fondo,  al  fine  di  agevolare
l'accesso al credito delle imprese, puo' intervenire per concedere ai
soggetti richiedenti di cui all'art. 6 e  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   4,   garanzie   su   portafogli   di
finanziamenti, a copertura di  una  quota  delle  prime  perdite  sui
portafogli medesimi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3
e 4.