Art. 2 Modalita' di riconoscimento contributi relativi all'attivita' di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, e di redazione della relazione geotecnica/geologica relative agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. 1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le province, proprietarie degli immobili oggetto degli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario del Governo tutta la documentazione afferente l'attivita' di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, e di redazione della relazione geotecnica/geologica relativi agli interventi disciplinati dalla medesima ordinanza n. 14 del 2017. 2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in: a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici; b) bando di gara/lettera di invito; c) disciplinare di gara; d) contratto; e) provvedimento di aggiudicazione; f) atti inerenti l'esecuzione dell'attivita'; g) certificato di regolare esecuzione. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica: a) la riferibilita' delle attivita' agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.; b) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016», nell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 anche con riguardo alla valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo; c) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. 4. Il Commissario straordinario adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza dello specifico prezzo, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' di quelli stabiliti dagli articoli 4 e 5 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso di applicazione da parte dei Comuni e delle Province di prezzi superiori a quelli previsti dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, il contributo verra' riconosciuto entro i limiti del minor prezzo. 5. Nessun contributo verra' riconosciuto in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 3. 6. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede alla liquidazione dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilita' dei comuni e delle province. 7. Relativamente alle attivita' di rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo edificio, e di redazione della relazione geotecnica/geologica poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, i comuni o le province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la documentazione prevista dal precedente comma 2 e copia conforme all'originale del contratto di donazione. 8. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi della presente disposizione, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.