Art. 2 
 
Modalita' di  riconoscimento  contributi  relativi  all'attivita'  di
  rilievo topografico, con restituzione grafica, dell'area  destinata
  alla localizzazione  del  nuovo  edificio,  e  di  redazione  della
  relazione    geotecnica/geologica    relative    agli    interventi
  disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017
  e ss.mm.ii. 
 
  1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le  province,  proprietarie
degli immobili oggetto degli interventi  disciplinati  dall'ordinanza
commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere  al
Commissario  straordinario  del  Governo  tutta   la   documentazione
afferente  l'attivita'  di  rilievo  topografico,  con   restituzione
grafica, dell'area destinata alla localizzazione del nuovo  edificio,
e di redazione della  relazione  geotecnica/geologica  relativi  agli
interventi disciplinati dalla medesima ordinanza n. 14 del 2017. 
  2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in: 
    a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure  di
affidamento di contratti pubblici; 
    b) bando di gara/lettera di invito; 
    c) disciplinare di gara; 
    d) contratto; 
    e) provvedimento di aggiudicazione; 
    f) atti inerenti l'esecuzione dell'attivita'; 
    g) certificato di regolare esecuzione. 
  3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di  cui
al precedente comma, il Commissario straordinario verifica: 
    a) la riferibilita' delle attivita' agli interventi  disciplinati
dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.; 
    b)  l'osservanza,   nell'affidamento   degli   incarichi,   delle
disposizioni contenute nell'ordinanza n.  7  del  14  dicembre  2016,
recante la «Approvazione del Prezzario unico  Cratere  Centro  Italia
2016», nell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017  anche  con  riguardo
alla valutazione dei  prezzi  secondo  il  procedimento  disciplinato
dall'art.  32,  commi  1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207  in  mancanza  dello  specifico
prezzo; 
    c)  l'osservanza,   nell'affidamento   degli   incarichi,   delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante il «Codice dei  contratti  pubblici»  e  ss.mm.ii.,  e  negli
articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  4.  Il  Commissario  straordinario  adotta  il   provvedimento   di
riconoscimento   del   contributo    entro    i    limiti    previsti
dall'applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere
Centro Italia  2016  ovvero,  in  mancanza  dello  specifico  prezzo,
secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010,  n.  207,
nonche' di quelli stabiliti  dagli  articoli  4  e  5  dell'ordinanza
commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017 e ss.mm.ii., a  valere  sulle
risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016. In caso di applicazione da  parte  dei
Comuni e delle Province di prezzi superiori  a  quelli  previsti  dal
Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza di uno
specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato  dall'art.  32,
commi 1 e 2, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  5
ottobre 2010, n. 207,  il  contributo  verra'  riconosciuto  entro  i
limiti del minor prezzo. 
  5. Nessun contributo verra'  riconosciuto  in  caso  di  violazione
delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 3. 
  6. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui  al
comma 4, il  Commissario  straordinario  provvede  alla  liquidazione
dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla
contabilita' dei comuni e delle province. 
  7.  Relativamente  alle  attivita'  di  rilievo  topografico,   con
restituzione grafica, dell'area  destinata  alla  localizzazione  del
nuovo edificio, e di redazione della  relazione  geotecnica/geologica
poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui  all'art.  3,
comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio  2017,  i
comuni  o  le  province  provvedono   ad   inviare   al   Commissario
straordinario la documentazione prevista dal  precedente  comma  2  e
copia conforme all'originale del contratto di donazione. 
  8. La stazione appaltante provvede a  rendicontare  al  Commissario
straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse  trasferite,
ai sensi  della  presente  disposizione,  trasmettendo,  entro  sette
giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la  documentazione  ad
esso relativa.