Art. 3 Modalita' di riconoscimento contributi relativi all'attivita' di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie relative agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. 1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le province, proprietarie degli immobili inseriti nell'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, anche nelle ipotesi previste dal comma 5-bis dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario del Governo: a) tutta la documentazione afferente l'attivita' di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie relative agli immobili inseriti nel medesimo allegato 1 gia' ultimate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza; b) tutta la documentazione afferente l'attivita' di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie relative agli immobili inseriti nel medesimo allegato 1 in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza; c) la documentazione, afferente le procedure di affidamento dei lavori di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie in corso di espletamento ovvero ancora da espletare alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in: a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici; b) bando di gara/lettera di invito; c) disciplinare di gara; d) capitolato; e) schema di contratto o contratto; f) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice; g) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse; h) provvedimento di aggiudicazione; i) atti inerenti l'esecuzione dei lavori di demolizione e di conferimento in discarica (esemplificativamente: verbale di consegna lavori, SAL, certificati di pagamento, verbali di sospensione e di ripresa dei lavori); j) perizie di variante (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii; k) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica: a) la riferibilita' della demolizione agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.; b) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, recante la «Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016», nell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 anche con riguardo alla valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo riferito alla lavorazione; c) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. 4. Il Commissario straordinario adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza dello specifico prezzo, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso di applicazione da parte dei comuni e delle province di prezzi superiori a quelli previsti dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 ovvero, in mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, il contributo verra' riconosciuto entro i limiti del minor prezzo. 5. Nessun contributo verra' riconosciuto in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 3. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 della presente disposizione, l'entita' del contributo viene determinata sulla base dell'importo dei lavori, comprensivo dell'IVA. 6. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede alla liquidazione dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilita' dei comuni e delle province, nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 della presente disposizione. 7. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 della presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati: a) una somma pari al 70% del contributo concesso, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3; b) una somma pari al 30% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 8. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 della presente disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo la tempistica e nei limiti di seguito indicati: a) una somma pari al 20% del contributo concesso, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3; b) una somma pari al 45% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa all'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori da eseguire; c) una somma pari al 35% del contributo concesso, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 9. Relativamente alle attivita' di demolizione e di conferimento in discarica poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, i comuni o le province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la documentazione prevista dal precedente comma 2 e, sempreche' non vi abbiano gia' provveduto ai sensi dell'art. 2, comma 7, della presente ordinanza copia conforme all'originale del contratto di donazione. 10. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi della presente disposizione, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.