Art. 3 
 
Modalita' di  riconoscimento  contributi  relativi  all'attivita'  di
  demolizione e di conferimento in discarica delle  macerie  relative
  agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del
  16 gennaio 2017 e ss.mm.ii. 
 
  1. Entro il 31 gennaio 2018, i comuni e le  province,  proprietarie
degli   immobili   inseriti   nell'allegato   n.   1   dell'ordinanza
commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, anche nelle ipotesi previste
dal comma 5-bis dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16
gennaio 2017, provvedono a trasmettere al  Commissario  straordinario
del Governo: 
    a) tutta la documentazione afferente l'attivita' di demolizione e
di conferimento in discarica delle  macerie  relative  agli  immobili
inseriti nel medesimo allegato 1 gia' ultimate alla data  di  entrata
in vigore della presente ordinanza; 
    b) tutta la documentazione afferente l'attivita' di demolizione e
di conferimento in discarica delle  macerie  relative  agli  immobili
inseriti nel medesimo allegato 1 in corso di realizzazione alla  data
di entrata in vigore della presente ordinanza; 
    c) la documentazione, afferente le procedure di  affidamento  dei
lavori di demolizione e di conferimento in discarica delle macerie in
corso di espletamento ovvero ancora da espletare alla data di entrata
in vigore della presente ordinanza. 
  2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in: 
    a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure  di
affidamento di contratti pubblici; 
    b) bando di gara/lettera di invito; 
    c) disciplinare di gara; 
    d) capitolato; 
    e) schema di contratto o contratto; 
    f) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della
commissione giudicatrice; 
    g) atti del subprocedimento di verifica  e  di  esclusione  delle
offerte anormalmente basse; 
    h) provvedimento di aggiudicazione; 
    i) atti inerenti l'esecuzione dei  lavori  di  demolizione  e  di
conferimento in discarica (esemplificativamente: verbale di  consegna
lavori, SAL, certificati di pagamento, verbali di  sospensione  e  di
ripresa dei lavori); 
    j) perizie di variante (atti  aggiuntivi  e  di  sottomissione  e
annesse relazioni), impregiudicati gli obblighi di  comunicazione  di
cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii; 
    k) certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori. 
  3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di  cui
al precedente comma, il Commissario straordinario verifica: 
    a)   la   riferibilita'   della   demolizione   agli   interventi
disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e ss.mm.ii.; 
    b) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle  disposizioni
contenute nell'ordinanza n.  7  del  14  dicembre  2016,  recante  la
«Approvazione  del  Prezzario  unico  Cratere  Centro  Italia  2016»,
nell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio  2017  anche  con  riguardo  alla
valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art.
32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  del  5
ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo riferito alla
lavorazione; 
    c) l'osservanza, nell'affidamento dei lavori, delle  disposizioni
contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii., e negli articoli 30 e 34
del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  4.  Il  Commissario  straordinario  adotta  il   provvedimento   di
riconoscimento   del   contributo    entro    i    limiti    previsti
dall'applicazione dei parametri contenuti nel Prezzario Unico Cratere
Centro Italia  2016  ovvero,  in  mancanza  dello  specifico  prezzo,
secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. In caso  di  applicazione
da parte dei comuni e delle province di  prezzi  superiori  a  quelli
previsti dal Prezzario Unico Cratere Centro Italia  2016  ovvero,  in
mancanza di uno specifico prezzo secondo il procedimento disciplinato
dall'art.  32,  commi  1  e  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  5  ottobre  2010,  n.  207,  il  contributo   verra'
riconosciuto entro i limiti del minor prezzo. 
  5. Nessun contributo verra'  riconosciuto  in  caso  di  violazione
delle disposizioni di cui alla lettera c)  del  precedente  comma  3.
Nelle ipotesi di cui alla lettera  c)  del  comma  1  della  presente
disposizione, l'entita' del contributo viene determinata  sulla  base
dell'importo dei lavori, comprensivo dell'IVA. 
  6. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui  al
comma 4, il  Commissario  straordinario  provvede  alla  liquidazione
dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla
contabilita' dei comuni e delle province, nelle ipotesi di  cui  alla
lettera a) del comma 1 della presente disposizione. 
  7. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 della  presente
disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo
la tempistica e nei limiti di seguito indicati: 
    a) una somma pari al 70% del contributo concesso, entro  quindici
giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3; 
    b) una somma pari al 30% del contributo  concesso,  entro  trenta
giorni dalla ricezione della documentazione  relativa  dall'emissione
del certificato  di  collaudo  ovvero  del  certificato  di  regolare
esecuzione di cui all'art. 102 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016. 
  8. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 della  presente
disposizione, la liquidazione del contributo concesso avviene secondo
la tempistica e nei limiti di seguito indicati: 
    a) una somma pari al 20% del contributo concesso, entro  quindici
giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3; 
    b) una somma pari al 45% del contributo  concesso,  entro  trenta
giorni dalla ricezione  della  documentazione  relativa  all'avvenuta
presentazione dell'avanzamento lavori non inferiore al 50% dei lavori
da eseguire; 
    c) una somma pari al 35% del contributo  concesso,  entro  trenta
giorni dalla ricezione della documentazione  relativa  dall'emissione
del certificato  di  collaudo  ovvero  del  certificato  di  regolare
esecuzione di cui all'art. 102 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016. 
  9. Relativamente alle attivita' di demolizione e di conferimento in
discarica poste in essere e in attuazione  delle  previsioni  di  cui
all'art. 3, comma 10,  dell'ordinanza  commissariale  n.  14  del  16
gennaio 2017, i  comuni  o  le  province  provvedono  ad  inviare  al
Commissario straordinario la documentazione prevista  dal  precedente
comma 2 e,  sempreche'  non  vi  abbiano  gia'  provveduto  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  7,  della  presente  ordinanza  copia  conforme
all'originale del contratto di donazione. 
  10. La stazione appaltante provvede a rendicontare  al  Commissario
straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse  trasferite,
ai sensi  della  presente  disposizione,  trasmettendo,  entro  sette
giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la  documentazione  ad
esso relativa.