Art. 5 
 
     Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione pubblica 
 
  1. In relazione agli interventi inseriti  nei  programmi  approvati
dal Commissario straordinario del governo, ai sensi dell'art. 14  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229  e  ss.mm.ii.,  ed  ammessi  a
contributo,  l'entita'   del   contributo   erogato   e'   al   netto
dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti
per le stesse finalita' previste dal medesimo art. 14. 
  2.  Al  momento  della  trasmissione  dei  progetti  esecutivi   al
Commissario  straordinario  del   governo,   ai   fini   della   loro
approvazione ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii.,  i  soggetti  attuatori  ovvero  i
comuni, le unioni  dei  comuni,  le  unioni  montane  e  le  province
interessati provvedono ad attestare: 
    a) l'eventuale esistenza di una  polizza  assicurativa  contro  i
danni da  eventi  sismici  e  l'eventuale  presentazione  di  domande
finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici  per
la realizzazione del medesimo intervento; 
    b) in caso di esistenza di  una  polizza  assicurativa  contro  i
danni da  eventi  sismici  e  l'eventuale  presentazione  di  domande
finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici  per
la realizzazione del medesimo intervento, l'entita' dell'indennizzo e
del contributo percepito ovvero ancora da percepire; 
    c) in caso di polizze assicurative contro i danni  che  prevedano
l'erogazione  di  indennizzo  cumulativo  per  due  o  piu'  immobili
danneggiati,   l'utilizzazione   dell'intero   indennizzo   per    il
finanziamento in forma integrale e fino  a  concorrenza  dell'importo
riconosciuto di  uno  o  piu'  degli  interventi  riguardanti  l'ente
beneficiario  dell'indennizzo  ed  inseriti  in  uno  dei   programmi
approvati  dal  Commissario  straordinario  del  governo   ai   sensi
dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii.. 
  3. Il decreto di concessione del contributo  di  cui  all'art.  14,
comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e  ss.mm.ii,  reca
la   determinazione   del   contributo   al   netto   dell'indennizzo
assicurativo o di altri contributi  pubblici,  relativi  al  medesimo
intervento, gia' percepiti alla data della trasmissione del  progetto
esecutivo. In tutti gli altri casi, la determinazione del  contributo
non tiene conto dell'indennizzo assicurativo o degli altri contributi
pubblici, relativi al  medesimo  intervento.  Entro  quindici  giorni
dalla  riscossione  dell'indennizzo  assicurativo  o  del  contributo
pubblico,  l'Ente  beneficiario  dello  stesso,  direttamente  ovvero
tramite il soggetto attuatore, provvede a: 
    a) trasferire tutte le  somme  riscosse  sulla  contabilita'  del
soggetto attuatore dell'intervento; 
    b) darne comunicazione al Commissario straordinario del  governo,
affinche' proceda alla rideterminazione del  contributo  concesso  ed
all'eventuale restituzione da parte del  soggetto  attuatore  di  cui
all'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229  e  ss.mm.ii.,  delle  somme  in
eccesso gia' ad esso trasferite per l'esecuzione  dell'intervento,  a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui  all'art.  4,
comma 3, del medesimo decreto-legge. Il  soggetto  attuatore  procede
alla restituzione delle somme di cui  al  precedente  periodo,  entro
dieci giorni dalla ricezione del nuovo decreto di determinazione  del
contributo. 
  4. La mancata riscossione dell'indennizzo assicurativo  previsto  o
del contributo pubblico, per fatto imputabile all'Ente  beneficiario,
comporta la revoca del  decreto  di  concessione  del  contribuito  e
l'obbligo del soggetto attuatore di cui all'art. 15 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 e ss.mm.ii., delle somme in eccesso gia' ad esso  trasferite  per
l'esecuzione  dell'intervento,   a   valere   sulle   risorse   della
contabilita' speciale di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del  medesimo
decreto-legge. Il soggetto attuatore procede alla restituzione  delle
somme  di  cui  al  precedente  periodo,  entro  dieci  giorni  dalla
ricezione del decreto di revoca e del contributo. 
  5. Il Commissario straordinario procede alla revoca del decreto  di
concessione del contributo ed al recupero delle somme gia' trasferite
nelle ipotesi previste dal comma 4 e seguenti casi: 
    a) falsita' delle attestazioni di cui al comma  2  risultino,  in
sede di controllo, in tutto o in parte false; 
    b) omessa comunicazione dell'avvenuto incasso da parte  dell'ente
beneficiario dell'indennizzo assicurativo o  degli  altri  contributi
pubblici, relativi al medesimo intervento; 
    c)  omesso  versamento  da  parte  dell'ente  beneficiario  sulla
contabilita'   del    soggetto    attuatore    dell'intero    importo
dell'indennizzo assicurativo o del contributo pubblico percepito; 
    d) versamento da parte  da  parte  dell'Ente  beneficiario  sulla
contabilita'   del    soggetto    attuatore    dell'intero    importo
dell'indennizzo assicurativo o del contributo pubblico percepito  con
un ritardo superiore a novanta giorni. 
  6. Qualora una delle situazioni previste nel precedente comma 5  si
verifichi in fase  di  esecuzione  dell'intervento,  non  si  procede
all'adozione  del  provvedimento  di  revoca  del  contributo  ed  al
recupero delle risorse trasferite  sulla  contabilita'  dei  soggetti
attuatori laddove: 
    a) sia stato gia' erogato in favore  dell'impresa  esecutrice  un
compenso pari ad almeno il 50%  del  contributo  concesso,  a  valere
sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,   convertito   con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii; 
    b) in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera  a),
lo stato di esecuzione dei  lavori  sia  cosi'  avanzato  da  rendere
antieconomica un'interruzione dei lavori ovvero la loro ultimazione. 
  7.  Nei  casi  di  cui  al  precedente  comma  6,  il   Commissario
straordinario del  governo,  previa  deliberazione  della  cabina  di
coordinamento prevista dall'art. 2, comma  2,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii, dispone l'eliminazione  ed  il  non
inserimento  nei  programmi  approvati  ai  sensi  dell'art.  14  del
medesimo decreto legge di tutti gli  interventi  da  effettuarsi  nel
territorio dell'Ente beneficiario dell'indennizzo assicurativo  o  il
contributo.