Art. 5 Ulteriori disposizioni in materia di ricostruzione pubblica 1. In relazione agli interventi inseriti nei programmi approvati dal Commissario straordinario del governo, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., ed ammessi a contributo, l'entita' del contributo erogato e' al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalita' previste dal medesimo art. 14. 2. Al momento della trasmissione dei progetti esecutivi al Commissario straordinario del governo, ai fini della loro approvazione ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., i soggetti attuatori ovvero i comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessati provvedono ad attestare: a) l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa contro i danni da eventi sismici e l'eventuale presentazione di domande finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici per la realizzazione del medesimo intervento; b) in caso di esistenza di una polizza assicurativa contro i danni da eventi sismici e l'eventuale presentazione di domande finalizzate ad ottenere la concessione di finanziamenti pubblici per la realizzazione del medesimo intervento, l'entita' dell'indennizzo e del contributo percepito ovvero ancora da percepire; c) in caso di polizze assicurative contro i danni che prevedano l'erogazione di indennizzo cumulativo per due o piu' immobili danneggiati, l'utilizzazione dell'intero indennizzo per il finanziamento in forma integrale e fino a concorrenza dell'importo riconosciuto di uno o piu' degli interventi riguardanti l'ente beneficiario dell'indennizzo ed inseriti in uno dei programmi approvati dal Commissario straordinario del governo ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii.. 3. Il decreto di concessione del contributo di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii, reca la determinazione del contributo al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici, relativi al medesimo intervento, gia' percepiti alla data della trasmissione del progetto esecutivo. In tutti gli altri casi, la determinazione del contributo non tiene conto dell'indennizzo assicurativo o degli altri contributi pubblici, relativi al medesimo intervento. Entro quindici giorni dalla riscossione dell'indennizzo assicurativo o del contributo pubblico, l'Ente beneficiario dello stesso, direttamente ovvero tramite il soggetto attuatore, provvede a: a) trasferire tutte le somme riscosse sulla contabilita' del soggetto attuatore dell'intervento; b) darne comunicazione al Commissario straordinario del governo, affinche' proceda alla rideterminazione del contributo concesso ed all'eventuale restituzione da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., delle somme in eccesso gia' ad esso trasferite per l'esecuzione dell'intervento, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge. Il soggetto attuatore procede alla restituzione delle somme di cui al precedente periodo, entro dieci giorni dalla ricezione del nuovo decreto di determinazione del contributo. 4. La mancata riscossione dell'indennizzo assicurativo previsto o del contributo pubblico, per fatto imputabile all'Ente beneficiario, comporta la revoca del decreto di concessione del contribuito e l'obbligo del soggetto attuatore di cui all'art. 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., delle somme in eccesso gia' ad esso trasferite per l'esecuzione dell'intervento, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge. Il soggetto attuatore procede alla restituzione delle somme di cui al precedente periodo, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di revoca e del contributo. 5. Il Commissario straordinario procede alla revoca del decreto di concessione del contributo ed al recupero delle somme gia' trasferite nelle ipotesi previste dal comma 4 e seguenti casi: a) falsita' delle attestazioni di cui al comma 2 risultino, in sede di controllo, in tutto o in parte false; b) omessa comunicazione dell'avvenuto incasso da parte dell'ente beneficiario dell'indennizzo assicurativo o degli altri contributi pubblici, relativi al medesimo intervento; c) omesso versamento da parte dell'ente beneficiario sulla contabilita' del soggetto attuatore dell'intero importo dell'indennizzo assicurativo o del contributo pubblico percepito; d) versamento da parte da parte dell'Ente beneficiario sulla contabilita' del soggetto attuatore dell'intero importo dell'indennizzo assicurativo o del contributo pubblico percepito con un ritardo superiore a novanta giorni. 6. Qualora una delle situazioni previste nel precedente comma 5 si verifichi in fase di esecuzione dell'intervento, non si procede all'adozione del provvedimento di revoca del contributo ed al recupero delle risorse trasferite sulla contabilita' dei soggetti attuatori laddove: a) sia stato gia' erogato in favore dell'impresa esecutrice un compenso pari ad almeno il 50% del contributo concesso, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii; b) in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a), lo stato di esecuzione dei lavori sia cosi' avanzato da rendere antieconomica un'interruzione dei lavori ovvero la loro ultimazione. 7. Nei casi di cui al precedente comma 6, il Commissario straordinario del governo, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii, dispone l'eliminazione ed il non inserimento nei programmi approvati ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legge di tutti gli interventi da effettuarsi nel territorio dell'Ente beneficiario dell'indennizzo assicurativo o il contributo.