Art. 6 
 
            Formazione, ricerca e studio per la lotta AIB 
 
  1. L'attivita' di formazione, e quella di ricerca e di  studio  per
la lotta attiva agli incendi boschivi, sono svolte,  rispettivamente,
dagli uffici servizio AIB istituiti presso la direzione regionale per
la Calabria e presso la direzione regionale per la  Lombardia,  sulla
base degli  indirizzi  stabiliti,  rispettivamente,  dalla  direzione
centrale  per  la  formazione  e  dalla  direzione  centrale  per  la
prevenzione e la sicurezza tecnica.