Art. 7 
 
             Organico del servizio antincendio boschivo 
 
  1. In prima applicazione, le dotazioni organiche  degli  uffici  di
cui agli articoli 3 e 4, indicate nella  tabella  A  del  decreto  19
agosto  2016,  n.  177,  sono  assegnate  secondo  l'allegato  1  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. All'aggiornamento della ripartizione delle  dotazioni  organiche
nelle  strutture  centrali  e  periferiche  del  Corpo  nazionale  si
provvede con decreto del Ministro dell'interno,  ai  sensi  dell'art.
141, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.