Art. 3 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori 1. Gli articoli 49, 53, 55, 60, 74, 77, 78, 89, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 102-bis, 103, 105, 107, 109, 113, 114, 119, 151-bis e 161 sono cosi' modificati: a) l'art. 49 e' abrogato; b) all'art. 53 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonche' all'attivita' delle Commissioni bicamerali sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attivita' delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.»; 2) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha gia' avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.»; c) all'art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta.»; 2) al comma 3, la parola: «sulle» e' sostituita dalle seguenti: «possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle»; 3) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'art. 53, comma 3, debbono essere posti in votazione o svolti.»; d) all'art. 60 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non puo' essere richiesta la verifica del numero legale»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.»; e) all'art. 74, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge e' iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti; senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 1, secondo periodo.»; f) all'art. 77, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, puo' essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di mano dopo l'intervento di non piu' di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato.»; g) all'art. 78 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza puo' ammettere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo puo' presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La discussione congiunta e la deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive e' posta all'ordine del giorno entro il termine fissato dalla Presidenza, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario. Nella discussione puo' prendere la parola non piu' di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non piu' di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive.»: 2) il comma 4 e' abrogato; h) all'art. 89, comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dieci» e, ovunque ricorra, la parola «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «trenta»; i) all'art. 92, comma 2, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; j) all'art. 93 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 3,» e dopo le parole: «da un Senatore» sono inserite le seguenti: «per ciascun Gruppo parlamentare»; 2) al comma 5, le parole: «, che ha luogo per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «nominale con scrutinio simultaneo»; 3) al comma 6, le parole: «; tuttavia,» sono sostituite dalle seguenti: «. Ciascun Gruppo parlamentare puo' presentare non piu' di una proposta di questione sospensiva.» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun Gruppo parlamentare puo' presentare non piu' di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge.»; k) all'art. 96 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «ciascun Senatore» sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo»; 2) al comma 2, il primo periodo e' soppresso; l) l'art. 98 e' abrogato; m) all'art. 99, comma 3, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «tre»; n) all'art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 3, le parole da: «almeno ventiquattro ore» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.»; 2) il comma 4 e' abrogato; 3) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, inclusi quelli volti a premettere o aggiungere ulteriori articoli, si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte di uno solo dei presentatori, che puo' intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se e' l'unico intervento del Gruppo. E' ammesso l'ulteriore intervento di non piu' di un Senatore per ogni Gruppo per non piu' di cinque minuti.»; 4) il comma 12 e' abrogato; o) all'art. 102, comma 5, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La proposta puo' essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che puo' illustrarla per non piu' di tre minuti. Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.»; p) all'art. 102-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la parola: «ultimo» e' sostituita dalla seguente: «terzo»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5ª Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate.»; q) all'art. 103 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «ciascun Senatore » sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare»; 2) al comma 5, le parole: «per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «con scrutinio nominale simultaneo»; 3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente, periodo: «Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza puo' ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea.»; r) all'art. 105 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea. Il Presidente o la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari possono fissare la trattazione in Assemblea di informative, aventi carattere di urgenza, da parte di Ministri.»; 2) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «- Informative del Presidente del Consiglio dei ministri»; s) all'art. 107 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ogni deliberazione del Senato e' presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.»; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non puo' essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale.»; 3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresi' considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale. Ai Senatori elettivi, ai Senatori di diritto e a vita, nonche' ai Senatori a vita si applica la stessa disciplina in ordine al regime delle presenze, anche ai fini dei congedi e delle missioni ai sensi dell'art. 108, comma 2.»; t) all'art. 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' abrogato; 2) al comma 2, primo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; al secondo periodo, le parole: «Uguale facolta' e' riconosciuta ai» sono sostituite dalle seguenti: «Per le dichiarazioni di voto finali il termine e' di dieci minuti ed i» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, possono intervenire per non piu' di tre minuti.»; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali e' previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto. Qualora vi sia piu' di una richiesta di intervento da parte di Senatori appartenenti al Gruppo misto, il termine puo' essere ampliato a quindici minuti, da distribuire tra i predetti Senatori.»; u) all'art. 113 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale puo' essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o piu' Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'art. 114. La votazione a scrutinio segreto puo' essere richiesta da venti Senatori o da uno o piu' Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorche' non partecipino alla votazione.»; 2) al comma 4, le parole: «relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai» sono sostituite dalle seguenti: «che incidono sui»; 3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Lo scrutinio segreto puo' essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, puo' essere proposta, ai sensi dell'art. 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto.»; 4) al comma 6, le parole: «finanziaria o» sono soppresse; v) all'articolo 114, comma 1, alla parola: «effettuate» sono premesse le seguenti: «di regola» e la parola: «per» e' sostituita dalle seguenti: «al fine di»; w) all'articolo 119 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «dal preavviso dato dal Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'inizio della seduta»; 2) il comma 2 e' abrogato; 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indizione delle votazioni nominali elettroniche.»; x) all'articolo 151-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Una volta alla settimana parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge e' dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualita' politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale e' previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma l, un Senatore per ciascun Gruppo puo' presentare un'interrogazione per il tramite del Presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri come definita dall'art. 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.»; 3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo e' rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni puo' intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate.»; 4) il comma 3 e' abrogato; 5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facolta' d'illustrarla per non piu' di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non piu' di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non piu' di due minuti.»; 6) il comma 5 e' abrogato; 7) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, puo' disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.»; y) all'art. 161, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorita' della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia e' stata posta. Se il voto del Senato e' favorevole e l'articolo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorita' della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri. 3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis. 3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo puo' precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5ª Commissione permanente.».