Art. 5 Monitoraggio e rendicontazione 1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione inoltrano al commissario straordinario, con cadenza trimestrale, apposita relazione sullo stato di realizzazione dei progetti, anche in riferimento al cronoprogramma delle attivita' e verificano il completamento dell'opera nel rispetto dei termini stabiliti nei contratti d'appalto. 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono, altresi', a rendicontare, trimestralmente, al commissario straordinario l'utilizzo delle risorse finanziarie attraverso una relazione dettagliata. 3. Eventuali economie di spesa derivanti dall'attuazione dei progetti approvati per ciascuna regione, compresi i ribassi di gara, saranno destinati alla programmazione di ulteriori interventi, destinati alla medesima regione, che saranno sottoposti all'esame del Comitato dei garanti in conformita' del relativo regolamento.