Art. 5 
 
 
                   Monitoraggio e rendicontazione 
 
  1.  Gli  Uffici  speciali  per  la   ricostruzione   inoltrano   al
commissario  straordinario,   con   cadenza   trimestrale,   apposita
relazione  sullo  stato  di  realizzazione  dei  progetti,  anche  in
riferimento  al  cronoprogramma  delle  attivita'  e  verificano   il
completamento dell'opera  nel  rispetto  dei  termini  stabiliti  nei
contratti d'appalto. 
  2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono,  altresi',
a  rendicontare,  trimestralmente,   al   commissario   straordinario
l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  attraverso   una   relazione
dettagliata. 
  3.  Eventuali  economie  di  spesa  derivanti  dall'attuazione  dei
progetti approvati per ciascuna regione, compresi i ribassi di  gara,
saranno  destinati  alla  programmazione  di  ulteriori   interventi,
destinati alla medesima regione, che saranno sottoposti all'esame del
Comitato dei garanti in conformita' del relativo regolamento.