Allegato Tavolo interministeriale di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee Linee guida per la gestione dello Spazio marittimo Decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.» Anno 2017 Prefazione. La pianificazione dello spazio Marittimo deve presupporre il concetto di «Sistema Mare» quale organico governo delle istanze e delle esigenze, in un'ottica di sviluppo sostenibile, derivanti dalle molteplici attivita' umane che interessano gli spazi marini e del loro riverbero nelle relazioni dell'Italia con il Mediterraneo e nelle relazioni dell'Italia, come attore leader del Mediterraneo, con il resto del mondo. La nuova missione affidata alla pianificazione del Sistema Mare richiede quindi una governance adeguata, che consenta un coordinamento forte, perche' un'azione sistemica unica e strutturata e' uno dei principali fattori abilitanti per poter agire con successo in un contesto europeo ed internazionale, favorendo uno sviluppo economico sociale ed ambientale sostenibile nel rispetto della Strategia Europa 2020 e dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Le linee guida partono da un insieme ragionato e integrato di quanto oggi esistente per fornire indirizzi rispetto al risultato strategico a cui la pianificazione dello spazio marittimo deve tendere, individuando e proponendo una serie di obiettivi strategici integrati di carattere generale. Gli obiettivi individuati dai piani dovranno essere sfidanti ma al tempo stesso realistici, al fine di contribuire efficacemente ad uno sviluppo sostenibile costante e continuo, che tenga conto della tutela del territorio, del paesaggio e del patrimonio culturale, nonche' gli aspetti relativi alla sicurezza, in conformita' con quanto previsto dalla direttiva. Le presenti linee guida indicheranno quindi: il percorso metodologico da seguire per l'elaborazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo in un'ottica di trasparenza e semplificazione, realizzato attraverso una governance interna, che preveda il costante coinvolgimento di tutte le parti economiche e sociali interessate nelle fasi piu' importanti del processo decisionale; la necessita' di tenere in considerazione gli strumenti di pianificazione/programmazione gia' in essere nelle specifiche aree che verranno toccate da queste attivita'; il controllo e monitoraggio dei processi e quindi dei risultati da raggiungere; la promozione di un approccio trasparente, integrato e condiviso nella pianificazione e nella gestione dello spazio marittimo; come individuare gli obiettivi strategici ed operativi, i quali dovranno essere - come gia' sottolineato - sicuramente ambiziosi ma realistici per potersi declinare in azioni concrete e misurabili; il principio generale in base al quale l'individuazione degli obiettivi strategici dovra' tener conto degli obiettivi di sostenibilita' ambientale pertinenti agli ambiti territoriali e interessati dal processo di pianificazione. Principi 1. Governance nazionale dello spazio marittimo, principi ispiratori La pianificazione dello spazio marittimo si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purche' cio' sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo. Non si applica alle attivita' il cui unico fine e' la difesa o la sicurezza nazionale, ne' alla pianificazione urbana e rurale. La pianificazione deve comunque tenere conto di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza degli usi civili e produttivi del mare e delle attivita' che vi si svolgono. Tra le quali: 1) la vigilanza a tutela degli interessi marittimi e delle attivita' marittime ed economiche nazionali; 2) la sorveglianza per la prevenzione dell'inquinamento e le procedure di risposta operativa agli inquinamenti; 3) la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e delle attivita' minerarie off-shore; 4) le attivita' di polizia del mare e di polizia mineraria. La pianificazione dello spazio marittimo e' attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attivita' e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere: a) zone di acquacoltura; b) zone di pesca; c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili; d) rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico, ivi compreso il sistema portuale; e) zone di addestramento militare; f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette; g) zone di estrazione di materie prime; h) ricerca scientifica; i) tracciati per cavi e condutture sottomarine; j) turismo; k) patrimonio culturale sottomarino; l) paesaggi costiero. Come si puo' evincere dall'elenco su riportato, le amministrazioni competenti per la pianificazione di settore operano a diversi livelli, ma anche la gestione complessiva delle attivita' che si svolgono nello spazio marittimo e' molto frammentata, in termini di settori di competenza, di giurisdizione spaziale e di quadri normativi. Il Comitato Tecnico di cui al decreto legislativo n. 201/2016 dovra' quindi lavorare per affrontare le difficolta' che si presentano relative alla governance ed alla frammentazione istituzionale, e supportare, attraverso la definizione di misure di pianificazione specifiche, la definizione di azioni integrate. Tra i principi ispiratori dei piani riveste particolare importanza quello dell'ottimizzazione degli sforzi e della non duplicazione dei costi per attivita' di precipua responsabilita' dello Stato quali la vigilanza, il controllo e la protezione degli spazi marittimi che non devono costituire oggetto di terziarizzazione verso il mondo privato quando nella pubblica Amministrazione esistono capacita' utilizzabili per tale scopo. Altro principio di fondamentale importanza e' quello della coerenza dei piani con gli accordi internazionali gia' sottoscritti dall'Italia. La pianificazione verra' impostata utilizzando un approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera. Il decreto legislativo n. 201/2016 individua diversi soggetti aventi funzioni specifiche nel processo attuativo della pianificazione, di cui si dara' un cenno nel capitolo successivo. Fin dai primi momenti della pianificazione, sara' necessario assicurare un flusso informativo costante e garantire una attivita' di partecipazione di tutte le strutture centrali competenti, interessate direttamente e/o indirettamente, con gli usi di cui sopra, cosi come di tutte le strutture competenti per la pianificazione territoriale e/o settoriale di livello nazionale, regionale/locale che insistono sulle aree limitrofe alle zone individuate dal Piano e che incidono o vengono interessate, direttamente e/o indirettamente con la pianificazione spazio marittima. Tale attivita' dovra' essere svolta simultaneamente e in stretto raccordo con gli Stati dell'U.E. e non-UE, che si affacciano sugli stessi mari. 2. Presentazione degli Attori coinvolti e modalita' di coinvolgimento al fine di dare attuazione alla governance nazionale Il decreto legislativo n. 201/2016 prevede il coinvolgimento di diversi attori: 2.1. Tavolo interministeriale di coordinamento (TIC) Il TIC opera presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Del tavolo fanno parte un rappresentante per ognuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo e' presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il tavolo ha il compito, oltre che di elaborare le presenti Linee guida, quello di individuare le aree marittime di riferimento nonche' i criteri per la determinazione delle aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare e quello di attestare la corrispondenza dei Piani di gestione dello spazio marittimo con il processo di pianificazione definito dalle linee guida. 2.2. Autorita' competente (AC) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualita' di Autorita' competente e' tenuto a svolgere le seguenti attivita': i. effettuare la ricognizione iniziale degli atti e delle ordinanze dell'Autorita' marittima, dei programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi marittimi prescritti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale e delle esistenti valutazioni ambientali strategiche; ii. inviare alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull'attuazione della direttiva 2014/89/UE, entro tre mesi dalla loro approvazione, nonche' gli aggiornamenti successivi dei piani entro tre mesi dalla pubblicazione; iii. trasmettere alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato della direttiva 2014/89/UE e le relative modifiche, entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto; iv. relazionare annualmente al Parlamento in merito alle attivita' svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto; v. curare, con il supporto del CT, il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo. Il Ministero delle infrastrutture, inoltre, in qualita' di AC assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei procedimenti di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei relativi documenti ed informazioni. L'AC coordina anche la definizione, la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attivita' di pianificazione dello spazio marittimo. L'AC, infine, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il CT, assicura la cooperazione con gli Stati Membri ed i Paesi terzi nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi. 2.3. Comitato tecnico (CT) Il CT opera presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto autorita' competente. Il CT e' composto da: a. tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente; b. due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c. due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; d. due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; e. due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; f. un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni per ciascuna area marittima di riferimento. Nel caso in cui piu' Regioni fanno parte di una area marittima di riferimento, il Comitato e' composto da un rappresentante di ogni Regione interessata. Al Comitato tecnico partecipa, in qualita' di osservatore, un rappresentante del Ministero della difesa. Alle riunioni del Comitato tecnico possono partecipare, in qualita' di osservatori, i rappresentanti di altre amministrazioni, ogni qualvolta siano trattate tematiche di competenza delle stesse. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni riconosciute e di categoria. Qualora nelle riunioni vengano trattate tematiche attinenti alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici e alle attivita' minerarie offshore, su impulso dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico sara' garantita la partecipazione di uno o piu' rappresentanti del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di cui al decreto legislativo n. 145/2015. Il Comitato Tecnico autoregolamenta il proprio funzionamento all'atto del suo insediamento: il Comitato Tecnico assicura, nel rispetto del principio di leale collaborazione, l'effettivita' della copianificazione Stato-Regioni laddove il processo pianificatorio incida su materie in cui queste ultime hanno competenza legislativa esclusiva o concorrente, prevedendo che, in tali casi, il Comitato adotti la propria decisione all'unanimita' o comunque con il voto favorevole del/dei rappresentante/i della/e Regione/i. 3. Obiettivi strategici Partendo dal decreto legislativo n. 201/2016, art. 3, comma 1, lett. b), si intende per "«pianificazione dello spazio marittimo»: un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attivita' umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali." Tale processo e' finalizzato a "promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformita' alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), del 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689." art. 1, comma 1. "La pianificazione dello spazio marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti attivita' e dei pertinenti usi", art. 4 comma 1. Nell'individuazione degli obiettivi strategici dovra' essere assicurata la coerenza con gli obiettivi ambientali, secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro per la strategia marina) recepita con decreto legislativo 190/2010 (allegato 1), adottati con decreto ministeriale 17 ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014). Tenendo in conto questo primo set di obiettivi strategici, in coerenza con il decreto legislativo n. 106/2010, delle peculiarita' delle regioni marine e delle relazioni terra-mare e, andando a studiare i piani di settore di cui agli usi elencati al capitolo 1 ed all'elenco di piani/programmi di cui all'Allegato 4, potranno altresi' essere individuati eventuali ulteriori obiettivi strategici e/o obiettivi specifici e si formera' l'insieme di obiettivi di sviluppo sostenibile, che i Piani di gestione dello spazio marittimo andranno a perseguire. I piani di gestione dello spazio marittimo, nell'indicazione degli obiettivi sopra richiamati, mireranno a sviluppare proposte, direttive e raccomandazioni per un processo operativo e transfrontaliero di pianificazione marittima che: a) permetta lo sviluppo di diverse attivita' marittime, prevenendo conflitti per l'uso dello spazio e assicurando allo stesso tempo un buono stato degli ecosistemi marini e la fornitura dei Servizi Ecosistemici; b) aumenti la fiducia per investimenti in infrastrutture e in altre attivita' economiche, rispondendo alle peculiarita' di ogni area, garantendo prevedibilita', trasparenza e norme piu' chiare. Cio' contribuira' a rafforzare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative reti, istituire zone marine protette e agevolare gli investimenti nel petrolio e nel gas; c) accresca il coordinamento tra le amministrazioni attraverso l'uso di un unico strumento per conciliare lo sviluppo di una serie di attivita' marittime, garantendo maggiore semplicita' e costi piu' contenuti; d) promuova un'effettiva cooperazione transfrontaliera; e) accresca la coerenza tra la pianificazione dello spazio marino e terreste, anche in relazione con le buone pratiche di Gestione Integrata delle Coste (Integrated Coastal Management- ICM); f) favorisca lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura tenendo in considerazione le zone prioritarie per l'acquacoltura (AZA); g) contribuisca ad un nuovo approccio nella gestione della pesca riconoscendone allo stesso tempo la valenza socioeconomica e culturale; h) protegga l'ambiente tramite l'individuazione precoce dell'impatto e delle opportunita' per un uso polivalente dello spazio; i) promuova forme di fruizione turistica sostenibile, non distruttive dei caratteri di naturalita' e delle qualita' paesaggistiche delle fasce costiere, contenendo in particolare i fenomeni di urbanizzazione continua e compatta lungo la linea di costa; j) promuova la qualita' progettuale degli interventi di ampliamento e/o adeguamento delle aree portuali, con particolare attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle strutture insediative storiche e dei valori scenici e panoramici del rapporto di inter-visibilita' terra-mare; k) promuova la gestione integrata dei bacini idrografici e delle aree costiere quale presupposto essenziale per il contrasto dei fenomeni di erosione degli arenili; l) salvaguardi e valorizzi il patrimonio archeologico sommerso e, piu' complessivamente, il patrimonio archeologico, storico-architettonico (manufatti isolati quali fari e torri, antiche strutture per la lavorazione del pescato - tonnare e simili -, nuclei e centri storici, edilizia rurale e sistemazioni agrarie storico-tradizionali, chiese e cappelle votive, ecc.) e paesaggistico delle fasce costiere, anche ai fini di una offerta turistica di qualita'; m) salvaguardi le attivita' marinare a carattere tradizionale e di valore storico-identitario; n) assicuri una razionale pianificazione localizzativa degli impianti eolici off-shore, preventiva rispetto alla assegnazione in concessione degli specchi acquei dedicati ed attenta ai valori paesaggistici costieri; o) assicuri con le opportune forme di rispetto dell'ambiente la realizzazione delle opere nazionali di interesse strategico; p) favorisca la promozione e lo sviluppo di idonee attivita' di ricerca e innovazione nel perseguimento dei vari obiettivi indicati; q) persegui l'obiettivo di valorizzazione della reddittivita' degli asset pubblici e delle concessioni demaniali marittime e minerarie in linea con gli indirizzi formulati dal Governo nel Documento di economia e finanza e con gli interventi di riordino della materia, assicurando il coinvolgimento delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione di detti indirizzi. 4. Mezzi finanziari per la costruzione dei piani Le innumerevoli e complesse funzioni dell'Autorita' competente richiedono apposita struttura a cio' deputata, che dovrebbe operare ad invarianza finanziaria come da espressa previsione normativa, tenendo conto delle diverse fonti di finanziamento disponibili. 5. Finalita' della pianificazione dello spazio marittimo Nel percorso che ci si prefigge, gli obiettivi da raggiungere e le finalita' da conseguire sono le seguenti: a) il rispetto degli obiettivi evidenziati dal decreto legislativo n. 201/2016 che ha recepito la direttiva 2014/89/UE; b) la verifica e, ove consentito e ritenuto necessario, la modifica ed adeguamento degli obiettivi gia' previsti da strategie, piani e programmi esistenti (vedi analisi di coerenza esterna); c) la previsione, laddove possibile, ed il miglioramento, dell'utilizzo delle aree marittime; d) la valorizzazione delle potenziali sinergie evidenziate anche per lo sviluppo delle attivita' economiche basate sui principi dell'economia circolare e del riuso e per lo sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico; e) la prevenzione, ovvero laddove non possibile, la ricerca di soluzioni mitigatorie o compensatorie di eventuali antagonismi che vengono ad evidenziarsi; f) l'aumento della cooperazione internazionale. 6. Partecipazione degli stakeholder e pubblicita' del processo della pianificazione dello spazio marittimo La partecipazione ai processi di pianificazione e' un elemento di fondamentale importanza che l'Unione europea richiama in ogni occasione. Diverse sono le norme alla base di questo principio, a partire dalla Convenzione di Aarhus. La Convenzione, in vigore dal 30 ottobre 2001, parte dall'idea che un maggiore coinvolgimento e una piu' forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale conduca ad un miglioramento della protezione dell'ambiente. Essa intende contribuire a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere. Il coinvolgimento degli stakeholder nell'uso/gestione degli spazi marittimi e costieri, oltre a far emergere conflitti presenti e potenziali su scala locale/regionale, porta anche alla necessita' di una loro risoluzione. Questi aspetti sono ripresi dalla normativa relativa alla VAS che ugualmente garantisce una piena partecipazione al processo pianificatorio di tutti i soggetti, dalle amministrazioni pubbliche al singolo cittadino, nonche' pone grande attenzione alla consultazione transfrontaliera. E' fondamentale sviluppare un piano di gestione dello spazio marittimo accettato dal punto di vista sociale e politico e condiviso dalle diverse autorita' e stakeholder coinvolti. Tale approccio con buona probabilita' abbassera' il livello conflittuale sopra richiamato a tutto vantaggio di una maggiore possibilita' di successo del piano, ottenuto attraverso il pieno coinvolgimento della popolazione interessata. L'elemento centrale per assicurare la partecipazione sara' il sito web dedicato alla pianificazione dello spazio marittimo che verra' realizzato dall'Autorita' competente allo scopo di fornire informazioni sia di carattere generale che puntuali, relative ai singoli piani ed alle varie fasi di consultazione, di monitoraggio e di reportistica. Piu' in generale potranno essere utilizzati vari metodi, quali: a) e-mail diretta a persone interessate; b) comunicato stampa; c) media locali; d) newsletter o blog sull'argomento; e) on-line attraverso i siti web delle Amministrazioni pubbliche; f) riunioni e sessioni pubbliche; g) consultazione con i Paesi confinanti anche sfruttando tavoli/convenzioni gia' in atto. 7. Tempistica In prima attuazione, i piani di gestione dello spazio marittimo saranno approvati anche in tempi diversi e comunque entro il 31 dicembre 2020. Il quadro di riferimento 8. La direttiva 2014/89/UE ed il decreto legislativo n. 201/2016 di recepimento 8.1 direttiva 2014/89/UE La direttiva n. 2014/89/UE istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine (art. 1). Essa si inserisce nel contesto della direttiva 2008/56/UE, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine. La PMI individua la pianificazione dello spazio marittimo come strumento politico intersettoriale che consente alle autorita' pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero. La direttiva 2008/56/UE (recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 190/2010) stabilisce che, al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, sia applicato l'approccio ecosistemico, che richiede che la pressione collettiva delle attivita' sia mantenuta entro livelli compatibili con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo contribuendo nel contempo all'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future. In questo campo opera anche il regolamento (UE) n. 1255/2011, che prevede la concessione di finanziamenti volti a sostenere la pianificazione dello spazio marittimo e della gestione integrata delle zone costiere. 8.2 decreto legislativo n. 201/2016 Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/89/UE in base alla delega di cui all'art. 1, allegato B, punto numero 46, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014). Esso quindi ha come finalita' quella di istituire un quadro di riferimento per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio eco sistemico. Tale pianificazione viene attuata mediante i piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle attivita' e degli usi delle acque marine, presenti e futuri. E' prevista, altresi', l'armonizzazione, nei piani di gestione dello spazio marittimo, dei piani e dei programmi esistenti e delle attivita' terrestri utili coinvolti nella interazioni terra-mare. In generale, si tratta di sviluppare le grandi potenzialita' legate all'economia del mare in un'ottica di sostenibilita' e di un approccio ecosistemico. Il Mediterraneo e' un ecosistema marino aperto e complesso, ma e' al contempo uno dei mari piu' trafficati, sviluppandosi su di esso attivita' di pesca, traffico navale e commerciale. 9. Principali strategie, piani e programmi La complessita' della materia e' facilmente evidenziabile dall'imponente produzione di strategie, normative, programmi, piani che ai vari livelli, globale, mediterraneo, europeo, nazionale, regionale/locale, sono state prodotte. La pianificazione dello spazio marittimo dovra' tener conto del quadro strategico, normativo e pianificatorio esistente, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e nel rispetto della sostenibilita' economica, sociale ed ambientale. I Piani di gestione dello spazio marittimo ne dovranno fare riferimento e darne evidenza attraverso matrici di coerenza con i propri obiettivi strategici e specifici. In allegato si propone un elenco, non esaustivo, a cui fare riferimento nella redazione del Piano di gestione dello spazio marittimo, da integrare, se necessario, caso per caso, con altri documenti che verranno evidenziati nel corso della redazione dei singoli piani, anche alla luce dei passaggi consultivi con le amministrazioni, dei processi partecipativi, e dell'aggiornato alla luce di nuove strategie, norme, piani e programmi adottati. 10. Ambito di applicazione L'articolo 2 del decreto legislativo n. 201/2016 individua l'ambito di applicazione. 1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purche' cio' sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni. 2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il cui unico fine e' la difesa o la sicurezza nazionale ne' alla pianificazione urbana e rurale. Nel decreto legislativo si fa uso di riferimenti spaziali differenti (area, zona, spazio, regione, sottoregione). Alcuni di questi riferimenti spaziali sono definiti a priori, altri devono essere elaborati nel corso del processo di pianificazione. Alcuni fanno riferimento a criteri geologico/giuridici, altri a usi produttivi, altri ancora a criteri meramente geografici etc.. Sembra utile, di seguito fare qualche precisazione per definire un vocabolario condiviso. Spazio marittimo: nel decreto legislativo non si da' una definizione specifica, ma si fa riferimento alle enunciazioni della Convenzione UNCLOS (e a precedenti norme nazionali). Nell'ambito di tale trattato sono individuati gli ambiti marini che attengono alla giurisdizione degli Stati. Ai fini del decreto legislativo rilevano solo le: 1) acque marine: acque, fondali e sottosuolo situati oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformita' al diritto internazionale del mare; 2) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione; queste ultime rilevano solo nella misura in cui non rientrino nella pianificazione urbana o rurale in virtu' di vigenti disposizioni di legge. Le acque costiere e/o di transizione, interne alla linea immaginaria e non oggetto di pianificazioni urbane e/o rurali, sono incluse nella pianificazione dello spazio Marittimo. Trattandosi di definizioni giuridiche, la loro estensione puo' variare nel tempo (p.e. zone di pesca protette, zone di protezione ecologica). Regione marina: specificato senza necessita' di ulteriori approfondimenti nel decreto legislativo, fa riferimento a delimitazioni geografiche: Baltico, Atlantico nordoccidentale, Mediterraneo, Mar Nero. Sottoregioni marine: specificato senza necessita' di ulteriori approfondimenti nel decreto legislativo: le sottoregioni del Mediterraneo sono: Mediterraneo occidentale, Adriatico, Ionio e Mediterraneo centrale, Egeo e Mediterraneo orientale. Il decreto legislativo stabilisce che le linee guida vadano definite per ogni Sottoregione (le tre che interessano l'Italia sono: Adriatico, Mediterraneo occidentale, Ionio e Mediterraneo centrale). Su questo punto non c'e' discrezionalita'. Zone: fa riferimento alla attivita' umana ed all'uso dell'acqua marina di cui al decreto legislativo n. 201/2016, art.5, comma 1. Aree marittime. Il decreto legislativo stabilisce che le linee guida devono contenere [...] l'individuazione delle aree marittime di riferimento. Delle «aree marittime» non c'e' una precisa definizione. Dunque le aree marittime di riferimento devono essere individuate dal Tavolo interministeriale di coordinamento nell'ambito delle linee guida (definite a loro volta per ogni sottoregione). Sta invece al Comitato tecnico redigere un Piano di gestione per ogni area. La maggior parte degli Stati mediterranei adotta il limite delle 12 miglia per le proprie acque territoriali, ridotto a 6 miglia in alcuni casi, ma ancora pochi (ma in aumento) hanno avviato il processo per stabilire una Zona Economica Esclusiva (ZEE), come definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS). Pertanto, l'esistenza di ancora ampie aree (sia pure in diminuzione per il progressivo aumento delle zone soggette a giurisdizione nazionale) di acque internazionali nel Mediterraneo richiede un livello elevato di cooperazione tra gli Stati costieri al fine di assicurare l'uso sostenibile delle risorse marine (come ad esempio la pesca). Non risultano ancora formalizzate le delimitazioni tra l'Italia ed alcuni Paesi confinanti. In questo contesto, la sfida per un'allocazione razionale dello spazio marino, al fine di ridurre i conflitti tra le diverse attivita' che si svolgono nel Mediterraneo e' piu' grande, ma probabilmente anche piu' necessaria che altrove. Le aree che si trovano oltre le acque territoriali richiedono specifiche strategie di pianificazione e di gestione, basate su una struttura di governance transfrontaliera, da adottare a seconda della domanda futura di spazio, per anticipare possibili conflitti e rafforzare le sinergie. Pertanto e' necessario un impegno significativo per superare la definizione dei confini che sono stati stabiliti considerando solo le questioni politiche legate alle aree di competenza (ad esempio i confini nazionali). Il superamento di un approccio tradizionale per la definizione dei confini dovrebbe necessariamente essere basato sulla cooperazione transfrontaliera. Relativamente alle Aree che si trovano in acque territoriali, caratterizzate da un'alta intensita' di usi e dalla presenza di sfide ambientali legate alla distribuzione spaziale di usi marittimi e alle loro interazioni con determinate componenti ecologiche, il processo di pianificazione richiede il coordinamento con i diversi sistemi di pianificazione regionale e locale Il TIC ha individuato tre aree marittime cosi' come specificato al successivo cap.13, stabilendo altresi' che le presenti Linee guida si applicano a tutte e tre le aree marittime. Inquadramento metodologico 11. La pianificazione dello spazio marittimo La pianificazione esplicita e rappresenta i macro-conflitti e le sinergie insistenti su una specifica «area marittima», al fine di individuare soluzioni a problematiche reali da considerarsi nella definizione di un piano di gestione. L'attivita' di analisi deve consentire l'individuazione di questioni rilevanti per la pianificazione, che possono essere potenzialmente affrontate da strategie e misure di pianificazione attraverso un'attuazione coerente di politiche settoriali Gli obiettivi strategici indicati nel presente documento devono essere declinati a livello locale, anche in conformita' a un processo di coinvolgimento degli attori, e devono essere formulati obiettivi di gestione operativi nelle varie regioni. 12. Approccio Ecosistemico Di approccio ecosistemico -AE (Ecosystem Approach - EA) se ne parla sin dal 2000, Conferenza delle Parti, COP 5 Decisione V/6, nell'ambito della Convenzione sulla Diversita' Biologica (CBD). Il principio dell'approccio ecosistemico e' anche sotteso alle formulazioni del Codice di Condotta della Pesca Responsabile (CCRF, FAO 1995). A livello normativo europeo, ritroviamo l'EA citato nella Direttiva MSFD (Marine Strategies Framework Directive) del 2008 (2008/56/CE), nella Politica Comune delle Pesca (Common Fisheries Policy - CFP) in cui ci si riferisce alla EA dal 2002 (COM(2002)186) e nella Direttiva per la pianificazione dello spazio marittimo (MSP) del 2014 (2014/89/UE). Pertanto, l'Approccio Ecosistemico, rappresenta lo strumento principale per il corretto sviluppo della Pianificazione Spaziale Marittima svolgendo un ruolo di raccordo tra la PSM e la MSFD. Esso si articola sostanzialmente su 2 livelli: 1) il livello strategico, rappresentato dall'opportuna integrazione ed applicazione dei metodi e degli obiettivi declinati all'interno della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (MSFD), che rappresenta il Pilastro Ambientale della Politica Marittima Integrata e che dunque e' lo strumento di interconnessione ed interrelazione tra le diverse normative di settore. A tal proposito, saranno considerati quali riferimenti le definizioni di GES ed i connessi target ambientali ai sensi della Direttiva 2008/56/Ce recepita dal decreto legislativo n. 190/2010, come adottati con decreto ministeriale 17 ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014); 2) il livello funzionale - procedimentale, costituito dall'applicazione dello strumento operativo della VAS, quale metodologia in grado di declinare concretamente la modalita' con cui l'Approccio Ecosistemico debba essere integrato ed utilizzato per la definizione dei piani della PSM. L'AE e' stato definito in diversi modi, nello studio commissionato dalla Commissione europea, «The ecosystem approach in marine management» del 2012 (1) , si puo' trovare un approfondimento. Il processo di pianificazione dovra' essere adattativo ed evolversi attraverso un continuo esercizio di valutazioni di sostenibilita' socio-culturale-economico-ambientale al fine di arrivare a un piano integrato che riesca a tener conto di tutti gli aspetti in gioco. Cio' comporta l'attuazione di un piano di monitoraggio in grado di intervenire anche attraverso correzioni, al fine di rispettare gli obiettivi prefissati. Riferimenti principali a cui si invita ad indirizzarsi sono quanto previsto dalla COP 5 (UNEP/CBD/COP/5/23, 103-109) e dalla Strategia marina (direttiva 2008/56/CE). (Allegato 2) 13. Individuazione delle aree marittime Le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 201/2016 ripercorrono quelle contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 in materia ambientale e nel decreto legislativo n. 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/CE. In particolare, per acque marine sono da intendersi le acque, fondali e sottosuolo situati al di la' della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona su cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformita' al diritto internazionale del mare; le acque costiere sono acque superficiali situate all'interno rispetto ad una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione, gia' definite nella parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, i loro fondali e sottosuolo. Le acque costiere e/o di transizione, interne alla linea immaginaria e non oggetto di pianificazioni urbane e/o rurali, sono incluse nella pianificazione dello spazio Marittimo. La direttiva non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge degli Stati membri, fermo restando che i piani di gestione dello spazio marittimo tengono conto delle citate pianificazioni urbane e rurali al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni ed assicurare che i processi di pianificazione dello spazio marittimo tengano conto delle interazioni terra-mare (cosi' come espressamente richiamato in piu' parti della direttiva 2014/89/UE). Le definizioni di regione marina, regione del Mare Mediterraneo, sottoregioni marine del Mare Mediterraneo, sono mutuate dalla ripartizione geografica che il legislatore ha adottato nel predetto decreto legislativo n. 190/2010, per definire gli ambiti «territoriali» del processo di pianificazione dello spazio marittimo. Il decreto legislativo n. 201/2016 non definisce le aree marittime di riferimento, demandando tale attivita' al Tavolo interministeriale di Coordinamento (TIC) Partendo da quanto gia' indicato al capitolo 10, il Tavolo interministeriale ha individuato tre aree marittime di riferimento, riconducibili alle tre sottoregioni di cui alla strategia marina (art. 4 della direttiva 2008/56/UE): il Mare Mediterraneo occidentale; il Mare Adriatico; il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale. Tale soluzione permettera' di mettere a fattor comune il lavoro gia' svolto nell'ambito della strategia marina relativamente all'individuazione degli indicatori e all'acquisizione dei dati ambientali. La documentazione relativa ai riferimenti cartografici e rappresentazioni geografiche e' fornita dal Comitato tecnico dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 222 del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90. (Allegato 3) Le Regioni appartenenti alle tre aree marittime di riferimento come indicato nella cartografia sono: Mare Mediterraneo occidentale: Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; Mare Adriatico: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia; Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. 13.1 Individuazione delle aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 201/2006, si intende per «interazioni terra-mare»: interazioni in cui fenomeni naturali o attivita' umane terrestri hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attivita' marine e in cui fenomeni naturali od attivita' umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attivita' terrestri. La continuita' nella pianificazione dal suolo al mare e' fondamentale e richiede coerenza fra strategie e piani marittimi e terrestri, anche in fase di attuazione. E' necessario dunque dedicare un'attenzione specifica alla strategia spaziale per lo spazio di transizione dalla terra al mare, che costituisce parte del processo di gestione integrata delle zone costiere (GIZC). Ad oggi il complesso iter sistematico di tutela dell'ambiente marino (inteso quale area comprensiva di tratti di costa e della zona acquea antistante), e' strettamente legato alla complessa problematica connessa alla cosiddetta gestione integrata delle zone costiere, in particolare: secondo quanto previsto dalla Raccomandazione relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) del 30 maggio 2002, dalla Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010, dal Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della Convenzione di Barcellona e relativa Risoluzione (c.d. interim arrangements), non ancora ratificato dall'Italia, peraltro entrato in vigore il 24 marzo 2011 e approvato dall'Unione europea con Decisione 2010/63/CE e pertanto parte integrante dell'«acquis communautaire». In prima battuta, comunque, le aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare avranno come riferimento l'ambito territoriale dei comuni costieri e di specifici ambiti, da definire tenendo conto di elementi e fattori quali: bacini idrografici di superficie e bacini imbriferi significativi in relazione agli assetti costieri, da individuarsi all'interno dei Distretti idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE cosi come recepita dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.; aree naturali protette (SIC e ZPS, Rete Natura2000), marine e terrestri, con particolare riguardo ai casi in cui l'equilibrio ecosistemico marino incida particolarmente su quello terrestre, creando condizioni favorevoli per produzioni agricole tipiche e/o per il sussistere di assetti paesaggistici costieri di rilevante interesse culturale e naturale; siti UNESCO; tratti costieri caratterizzati da elevati valori scenici e panoramici nel rapporto di intervisibilita' terra-mare; presenza di infrastrutture marino costiere con particolare riguardo alle aree portuali (piani regolatori portuali) rilevanti per le attivita' umane connesse all'utilizzo delle risorse marino costiere. Quanto sopra dovra' essere integrato, caso per caso, nei diversi Piani di gestione dello spazio marittimo. 13.2 Individuazione di sub aree-marittime I piani di gestione dello spazio marittimo, onde tener conto dei caratteri estremamente variegati che distinguono le complesse articolazioni fisiche e spaziali delle aree marittime di riferimento e delle relative regioni costiere, possono procedere all'individuazione di sub-aree determinate sulla base delle caratteristiche dominanti e peculiari che ne consentono la riconoscibilita', sia sotto il profilo morfologico ed ecosistemico che sotto il profilo dei caratteri paesaggistici, storici, economici, produttivi, socio-culturali. In tale operazione i piani tengono conto altresi' di eventuali zonizzazioni gia' previste dalle normative di settore, curandone per quanto possibile la armonizzazione reciproca e con i criteri prescelti per l'identificazione delle sub-aree o, in alternativa, dando comunque conto delle diverse tipologie di zonizzazione che interessano l'area di riferimento. I piani, proprio al fine di favorire la definizione omogenea, armonizzata ed allineata al livello nazionale, transnazionale e transfrontaliero, degli ambiti geografici opportuni sui quali sviluppare la PSM, potranno avvalersi dei risultati conseguiti dalle diverse iniziative e progetti europei in essere, finalizzati a supportare i paesi nell'implementazione della Pianificazione Spaziale Marittima, integrando ed adattando, qualora ritenuto opportuno, i risultati conseguiti. 14. Governance multilivello e integrazione tra pianificazione terrestre e marina Il numero di settori interessati, e i diversi livelli territoriali chiamati in gioco, che devono trovare un coordinamento, rende la pianificazione dello spazio marittimo un esercizio estremamente complesso. A tale scopo il decreto legislativo n. 201/2016 ha previsto l'istituzione di un Tavolo interministeriale di coordinamento composto da numerose amministrazioni centrali e del Comitato Tecnico composto dalle amministrazioni centrali che in base alle tematiche richiamate dal decreto legislativo sono le piu' coinvolte e le Regioni. Il Dipartimento per le politiche europee coordina i lavori del TIC nella redazione delle Linee Guida. Ai fini dell'approvazione delle stesse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono previsti due pareri obbligatori, quello della Conferenza nazionale della Autorita' di sistema portuale e quello della Conferenza Stato regioni, nonche' un passaggio al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), di cui alla legge n. 234/2012. Il TIC su iniziativa di una amministrazione membro del Tavolo potra' valutare la revisione delle presenti Linee Guida. L'approvazione delle Linee guida revisionate seguira' lo stesso procedimento previsto per la loro iniziale approvazione. Si ricorda che questa tipologia di Piani, per la natura dei contenuti, dovranno essere sottoposti a procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e a Valutazione di incidenza ambientale (VIncA), i quali a loro volta prevedono ulteriori passaggi e soggetti competenti. Nell'ambito della procedura di VAS ed ai fini della espressione del «parere motivato», il MATTM e' Autorita' competente ed il MiBACT e' Autorita' concertante. Relativamente alla Pianificazione paesaggistica, regolamentata dal decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», le autorita' sono: le Regioni, d'intesa con il MiBACT. Il Piano di gestione dello spazio marittimo, proprio per il suo carattere di piano integrato, avra' un ruolo di riferimento per i singoli piani di settore. In prima applicazione, come gia' detto, i Piani di gestione dello spazio marittimo dovranno recepire la pianificazione esistente, successivamente saranno i piani di gestione dello spazio marittimo a disegnare un quadro integrato nel quale i piani di settore andranno a definire i loro obiettivi e azioni settoriali. 15. Cooperazione con Stati membri e consultazione transfrontaliera e transnazionale E' opportuno avere piani di gestione dello spazio marittimo coerenti e in sinergia con la pianificazione degli Stati membri e degli Stati non membri ma limitrofi. E' a tal fine utile prevedere una partecipazione degli tali Paesi alla pianificazione nazionale fin dai primi momenti (per es. attraverso accordi di programma o tavoli di consultazione, o altro) anche utilizzando progetti europei nei quali l'Italia partecipa. La cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono bacini marini e' finalizzata a garantire la coerenza e il coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene conto in particolare degli aspetti di natura transnazionale ed e' realizzata tramite strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento n. 1380 del 2013 incluso il ricorso al MEDAC, (Mediterranean Advisory Council) nel settore della pesca , reti o strutture di autorita' competenti degli Stati membri o altri metodi che rispondano ai requisiti di cui al primo periodo, come nel caso nel quadro di strategie per i bacini marittimi. La cooperazione con i Paesi terzi di cui al comma del suddetto articolo, e' svolta in conformita' del diritto e delle convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale come la Commissione Generale della Pesca Marittima (GFCM). Come da prassi, la VAS sara' oggetto di consultazione tra Paesi direttamente o indirettamente interessati dagli impatti del Piano, con particolare riferimento alla condivisione dell'informazione ambientale in merito al quadro conoscitivo dell'aquis comunitario, a potenziali problematiche esistenti in area vasta, altresi' in relazione alla valutazione della sostenibilita' ambientale del Piano in relazione agli obiettivi di sostenibilita' ed alle strategie condivise in ambito comunitario. Sulla base di cio', nella gestione ed attuazione dei numerosi programmi comunitari che interessano l'Italia , come ad esempio INTERREG e le Macro-strategie regionali, si rimanda alla consultazione della Decisione di esecuzione della Commissione 2014/388/UE del 16 giugno 2014, la quale stabilisce l'elenco delle regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020. Pertanto, i piani di gestione tratteranno anche attivita' soggette ad interazione extra-nazionale e dovranno quindi essere redatti in considerazione della complessita' dei rapporti politici bilaterali e del quadro generale delle problematiche attualmente non risolte con i Paesi transfrontalieri riguardo alla delimitazione degli spazi marittimi. In tale ambito quindi, il Comitato Tecnico, nel riportare o indirizzare progetti e accordi tecnici di competenza dei singoli Ministeri e/o di enti/organizzazioni nazionali, dovra' prevedere sempre uno stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) al fine di evitare attivita' potenzialmente pregiudizievoli agli interessi nazionali (ad es. condotte o comportamenti che possano configurare eventuale acquiescenza a situazioni lesive, in contrasto con le posizioni ufficiali dello Stato italiano). I tavoli o gli incontri tecnici scaturenti dalle attivita' di cooperazione internazionale potranno essere considerate, in coerenza alla linea individuata per ciascun caso dal MAECI, occasioni favorevoli per sensibilizzare gli Stati transfrontalieri anche sull'opportunita' di intraprendere negoziati per la delimitazione dei relativi spazi marittimi quando non ancora definiti. In questo ambito, riferimenti cartografici e rappresentazioni geografiche ufficiali dovranno riportare solo le delimitazioni marittime e terrestri ufficialmente approvate in ambito nazionale. 16. Processo partecipativo e coinvolgimento dei portatori di interesse La partecipazione, sia in fase di programmazione che di monitoraggio ed attuazione dovra' essere la piu' estesa possibile, cosi come da indirizzo delle politiche europee. Tale attivita' sara' garantita attraverso il procedimento di VAS. Il CT, gia' nella sua composizione, vede un insieme ampio di soggetti pubblici che partecipano alla redazione del piano. Il CT puo', inoltre, prevedere consultazioni ed audizioni con altri soggetti pubblici e privati al fine di meglio focalizzare le varie problematiche trattate. Strumento fondamentale per assicurare la massima partecipazione sara' il sito web attraverso il quale informare ed avviare le consultazioni e rendere pubblici i vari documenti prodotti. 17. Gestione delle informazioni e strumenti per il supporto alle decisioni La gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attivita' di pianificazione dello spazio marittimo e' attribuito all'Autorita' competente, ossia il MIT, come ben specificato all'articolo 10 del decreto legislativo n. 201/2016. Le Amministrazioni centrali e locali che detengono le informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo assicurano la collaborazione e garantiscono l'accesso ai dati all'Autorita' competente. I principi informatori della rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino (European Marine Observation and Data Network - EMODNET) sono validi e compatibili con quelli di altre iniziative suscettibili di applicazione nella PSM. La ricerca per convertire i dati in conoscenze integrate a sostegno della PSM a diversi livelli puo' avvalersi di progetti finanziati dall'UE nell'ambito della strategia europea per la ricerca marina e marittima. COM(2008) 534 definitivo «Una strategia europea per la ricerca marina e marittima». La raccolta di dati e informazioni pertinenti deve essere effettuata attraverso una collaborazione nell'ambito delle regioni marittime, non solo tra Stati membri dell'UE, bensi' anche con altri interlocutori di tali regioni: paesi terzi, organizzazioni regionali e altre parti interessate. Al fine di gestire in modo condiviso e coordinato le informazioni necessarie alla definizione di tutti i piani d'interesse, il Comitato tecnico si avvale di strumenti rispondenti alle norme di legge vigenti e di prodotti realizzati ed aggiornati dai competenti Enti cartografici di Stato (legge 2 febbraio 1960, n. 68). In tale ottica, il Ministero della difesa supporta il Comitato tecnico per la acquisizione della cartografia e la realizzazione di prodotti cartografici digitali dedicati (Carte Tematiche). Riguardo agli strumenti di supporto alla decisione, come richiamato dalla direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, cosi come dal decreto legislativo n. 201/2016 che la recepisce, strumento centrale al processo decisionale e redazionale dei piani di gestione dello spazio marittimo e' l'approccio ecosistemico. Per quest'ultimo si rimanda al capitolo dedicato. Altri strumenti a supporto della valutazione ambientale, come da normativa specifica, sono la VAS e la VIncA. La costruzione del piano 18. Analisi iniziale Ci si riferisce in questo capitolo alla analisi iniziale e alla costruzione del quadro conoscitivo. Tale analisi fornira' informazioni sullo stato della gestione e degli usi marittimi, dell'ambiente, garantendo informazioni di base. I principali contenuti scaturenti dall'analisi che dovranno avere un livello di approfondimento adeguato alla scala di azione del piano. Con riferimento alle fasi di costruzione del Piano, il processo di VAS va avviato simultaneamente al processo di formazione del Piano, in modo tale da orientare quest'ultimo, fin dalle prime fasi, verso un quadro strategico sostenibile. Sara' quindi di prioritaria importanza prevedere lo sviluppo di un documento preliminare su cui svolgere le attivita' di scoping in modo da consentire una prima fase di consultazioni, in grado di fornire elementi per le successive fasi decisionali funzionali allo sviluppo e alla stesura del Piano definitivo. Il Piano dovra' prevedere le seguenti fasi: a) avvio simultaneo del processo di costruzione del piano e della procedura di VAS, sulla base di un documento preliminare che inquadrera' il contesto ambientale, cosa il piano si propone di fare (obiettivi), le potenziali misure che intende adottare, i soggetti amministrativi che per le proprie competenze, direttamente o indirettamente, possano essere interessati dal piano; b) consultazione con i soggetti competenti di cui sopra (anche transfrontaliero), anche ai fini VAS; c) redazione della bozza di proposta di piano e della documentazione richiesta dalle procedure di VAS e di VIncA; d) attestazione di corrispondenza ai sensi del decreto legislativo n. 201/2016, art. 5, comma 5; e) consultazione pubblica, anche transfrontaliera; f) valutazione ai fini VAS e VIncA - pronuncia del parere motivato; g) redazione proposta finale di piano; h) approvazione e pubblicazione del piano, e di tutta la documentazione prevista ai fini VAS; i) attuazione del piano e del piano di monitoraggio; j) reportistica. 19. Definizione degli obiettivi strategici e obiettivi specifici della pianificazione 19.1 Definizione del documento programmatico con obiettivi di Blue Growth e target di sostenibilita' Questa sezione dovra' presentare le modalita' di definizione della vision del piano, dagli obiettivi strategici a quelli gestionali. Tali obiettivi sono quelli indicati dal decreto legislativo n. 201/2016 e dalla direttiva 2014/89/UE, integrati dal decreto legislativo n. 190/2010 e dalla direttiva 2008/56/CE (strategia marina), dal decreto legislativo n. 152/2006 e direttiva 2000/60/CE, e dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, previsti nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, indicata nell'art. 3 della legge n. 221/2015 «Collegato Ambientale». Nella redazione del piano di gestione dello spazio marittimo andranno indicati, caso per caso, partendo dagli obiettivi generali, e tenendo conto di quanto indicato al cap.3, gli obiettivi specifici che si intende perseguire, cosi come gli indicatori che verranno a questi correlati. 19.2 Quadro di coerenza - Piani e programmi esistenti a tutte le scale di gestione e pianificazione Dovranno essere prodotte delle tabelle di coerenza (interna ed esterna) al fine di verificare se sussistono sinergie e/o antagonismi sia tra obiettivi/misure interne al piano che tra obiettivi/misure con altri piani, programmi e strategie, nonche' per i settori di cui alla lettera c) e i) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 201/2016, in sede di prima approvazione e successivamente in sede di revisione il Comitato tecnico, su indicazione dell'amministrazione competente, devono essere indicate le autorizzazioni di infrastrutture per l'approvvigionamento energetico e i titoli minerari rilasciati o in corso di rilascio; inoltre per ciascuno dei titoli minerari di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi il piano deve recepire la durata massima, comprensiva delle proroghe previste per legge. Un primo elenco, da integrare caso per caso, puo' essere ripreso dalle indicazioni di cui al capitolo 9 in generale e dal relativo allegato nello specifico per i piani/programmi nazionali/regionali/locali. 19.3 Quadro vincolistico e sistema delle tutele esistenti Il piano di gestione dello spazio marittimo non si applica alle attivita' il cui unico fine e' la difesa o la sicurezza nazionale ne' alla pianificazione urbana e rurale, (art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 201/2016). Il piano di gestione tuttavia terra' conto di eventuali specifiche destinazioni funzionali che verranno indicate dagli organi del Dicastero della difesa, alla luce delle previsioni contenute nel Titolo VI (Limitazioni a beni e attivita' altrui nell'interesse della difesa) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Dovranno altresi' essere individuate tutte le aree che per qualsivoglia motivo siano vincolate ad uso esclusivo e quindi, seppur considerate nel processo di pianificazione integrata non vedranno la sovrapposizione di piu' settori di interesse sulle stesse. Il CT si avvale delle informazioni sui vincoli paesaggistici tratti dai sistemi informativi del MiBACT (SITAP) e regionali . e delle informazioni sul patrimonio culturale tratte dal sistema VIR (Vincoli in rete) e dal sito «Progetto Archeomar» (censimento dei beni archeologici sommersi), entrambi del MiBACT. 20. Misure/Azioni A fronte degli obiettivi strategici e specifici, dovranno essere individuate le misure e le azioni utili al loro perseguimento. Dovranno essere ben individuati per ciascun obiettivo le misure/azioni e relativi indicatori, al fine di poter dare seguito al monitoraggio in fase di attuazione e poter procedere efficacemente nel caso di eventuali disallineamenti tra obiettivi previsti e quanto prodotto. 21. Finanziamento del piano Dovranno essere indicate le fonti di finanziamento disponibili 22. Elaborati minimi per la presentazione del piano Per la redazione del Piano di gestione dello spazio marittimo, anche alla luce della procedura di VAS, l'elenco di elaborati minimi che dovranno essere prodotti e' il seguente: a. proposta preliminare di Piano di gestione dello spazio marittimo (contiene le cartografie); b. valutazione ex-ante; c. rapporto ambientale preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma; d. proposta di Piano di gestione dello spazio marittimo (contiene le cartografie); e. rapporto ambientale e valutazione d'incidenza; f. documentazione acquisita nell'ambito della consultazione; g. sintesi non tecnica. Una volta approvato il piano, oltre alla documentazione sopra riportata dovranno essere resi pubblici i seguenti documenti: a. parere motivato; b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali (da intendersi inclusive delle valutazioni di impatto sul patrimonio culturale e sul paesaggio) sono state integrate nel piano o programma, come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o programma adottato alla luce delle alternative possibili individuate; c. le misure adottate in merito al monitoraggio. Relativamente al riferimento cartografico per la rappresentazione dei dati di interesse per la stesura dei piani afferenti le aree marittime dovra' essere impiegata la Documentazione Nautica Ufficiale redatta dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, in accordo con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90 art. 222. 23. La valutazione del piano Il CT nell'ambito del processo di redazione del piano eseguira' la valutazione delle attivita' e delle misure, previste dal piano, seguendo un approccio integrato ed ecosistemico nel rispetto della procedura VAS, abbracciando tutti gli aspetti riconducibili ai tre elementi economico, sociale-culturale e ambientale. Il processo di valutazione deve informare tutto il processo di elaborazione del piano fin dalle prime fasi e procedere in parallelo fino alla sua adozione definitiva. 24. Sistema di monitoraggio del piano Per ciascun piano dovra' prevedersi un sistema di monitoraggio e controllo, nonche' misurazione dei risultati, da attuarsi attraverso apposite procedure ed indicatori previsti nella fase di redazione del piano. Il monitoraggio dei Piani di gestione dello spazio marittimo viene svolto dall'Autorita' competente (MIT) supportata dal Comitato tecnico, che informa annualmente il TIC dello stato di attuazione degli stessi. La decisione di avviare una revisione dei piani di gestione potra' essere assunta direttamente dal CT cosi' come dal TIC sia a valle della reportistica prodotta a seguito del monitoraggio che a seguito di un aggiornamento delle Linee Guida che comportino variazioni significative per la realizzazione dei piani di gestione ovvero in considerazione di significativi aspetti sociali, economici, ambientali e culturale che comportano la messa in discussione degli obiettivi che i piani e/o delle Linee guida. Ogni modifica dei piani dovra' essere pubblicata ai sensi del successivo cap. 26. 25. Attestazione di corrispondenza Prima della sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 201/2016, per la preventiva attestazione di corrispondenza, ciascun piano verra' valutato dal TIC. Il TIC, eventualmente, potra' richiedere integrazioni, chiarimenti e modifiche. Attuazione ed aggiornamento del piano 26. Durata del Piano Il Piano avra' una durata di 10 anni, con possibilita' di una revisione di medio termine, ovvero se ritenuto necessario a valle dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione del piano o di eventi che ne richiedano la revisione (secondo quanto previsto dal cap. 24). 27. Pubblicazione dei risultati dei piani, del processo di valutazione, del processo di modifica agli stessi da parte dell'Autorita' competente Sul sito web dedicato, oltre a quanto indicato dal cap. 2.2 e cap. 6, andranno pubblicati a cura dell'Autorita' competente i Report annuali relativi all'attuazione degli stessi nonche' tutte le variazioni e le procedure propedeutiche a tali eventuali variazioni. Gli allegati, di cui si riportano i titoli, verranno presentati in un file separato. Allegato 1, «Matrice coerenza decreto legislativo n. 201/2016 - direttiva 2008/56/CE». Allegato 2, «Approccio ecosistemico». Allegato 3, «Cartografia delle aree marittime». Allegato 4, «Il Quadro di riferimento». (1) http://www.msfd.eu/knowseas/library/PB2.pdf