(Allegato)
                                                             Allegato 
 
              Tavolo interministeriale di coordinamento 
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
                Dipartimento per le politiche europee 
 
 
                     Linee guida per la gestione 
                       dello Spazio marittimo 
 
Decreto  legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201  «Attuazione  della
  direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione
  dello spazio marittimo.» 
Anno 2017 
Prefazione. 
    La pianificazione dello  spazio  Marittimo  deve  presupporre  il
concetto di «Sistema Mare» quale organico  governo  delle  istanze  e
delle esigenze, in un'ottica di sviluppo sostenibile, derivanti dalle
molteplici attivita' umane che interessano gli  spazi  marini  e  del
loro riverbero nelle relazioni  dell'Italia  con  il  Mediterraneo  e
nelle relazioni dell'Italia, come attore leader del Mediterraneo, con
il resto del mondo. 
    La nuova missione affidata alla pianificazione del  Sistema  Mare
richiede  quindi   una   governance   adeguata,   che   consenta   un
coordinamento forte, perche' un'azione sistemica unica e  strutturata
e' uno dei principali fattori abilitanti per poter agire con successo
in un contesto europeo  ed  internazionale,  favorendo  uno  sviluppo
economico  sociale  ed  ambientale  sostenibile  nel  rispetto  della
Strategia  Europa  2020  e  dell'Agenda   2030   per   uno   sviluppo
sostenibile. 
    Le linee guida partono da un insieme  ragionato  e  integrato  di
quanto oggi esistente per fornire  indirizzi  rispetto  al  risultato
strategico a  cui  la  pianificazione  dello  spazio  marittimo  deve
tendere, individuando e proponendo una serie di obiettivi  strategici
integrati di carattere generale. Gli obiettivi individuati dai  piani
dovranno essere sfidanti ma al tempo stesso realistici,  al  fine  di
contribuire efficacemente ad  uno  sviluppo  sostenibile  costante  e
continuo, che tenga conto della tutela del territorio, del  paesaggio
e  del  patrimonio  culturale,  nonche'  gli  aspetti  relativi  alla
sicurezza, in conformita' con quanto previsto dalla direttiva. 
    Le presenti linee guida indicheranno quindi: 
    il percorso metodologico da seguire per l'elaborazione dei  Piani
di gestione dello spazio marittimo  in  un'ottica  di  trasparenza  e
semplificazione, realizzato attraverso una  governance  interna,  che
preveda il costante coinvolgimento di tutte  le  parti  economiche  e
sociali  interessate  nelle  fasi  piu'   importanti   del   processo
decisionale; la necessita' di tenere in considerazione gli  strumenti
di pianificazione/programmazione gia' in essere nelle specifiche aree
che verranno toccate da queste attivita'; il controllo e monitoraggio
dei processi e quindi dei risultati da raggiungere; la promozione  di
un approccio trasparente, integrato e condiviso nella  pianificazione
e nella gestione dello spazio marittimo; 
    come individuare gli obiettivi strategici ed operativi,  i  quali
dovranno essere - come gia' sottolineato - sicuramente  ambiziosi  ma
realistici per potersi declinare in azioni concrete e misurabili; 
    il principio generale in base  al  quale  l'individuazione  degli
obiettivi  strategici  dovra'  tener   conto   degli   obiettivi   di
sostenibilita'  ambientale  pertinenti  agli  ambiti  territoriali  e
interessati dal processo di pianificazione. 
Principi 
1. Governance nazionale dello spazio marittimo, principi ispiratori 
    La pianificazione dello spazio marittimo si  applica  alle  acque
marine della regione del Mare Mediterraneo. 
    Non si applica alle acque costiere o parti di esse che  rientrano
nelle  pianificazioni  urbane  e  rurali  disciplinate   da   vigenti
disposizioni di  legge,  purche'  cio'  sia  indicato  nei  piani  di
gestione dello spazio marittimo. 
    Non si applica alle attivita' il cui unico fine e' la difesa o la
sicurezza nazionale, ne' alla pianificazione urbana e rurale. 
    La pianificazione deve comunque tenere conto di tutti gli aspetti
relativi alla sicurezza degli usi civili  e  produttivi  del  mare  e
delle attivita' che vi si svolgono. Tra le quali: 1) la  vigilanza  a
tutela degli interessi  marittimi  e  delle  attivita'  marittime  ed
economiche  nazionali;  2)  la  sorveglianza   per   la   prevenzione
dell'inquinamento  e  le  procedure  di   risposta   operativa   agli
inquinamenti; 3) la sicurezza degli approvvigionamenti  energetici  e
delle attivita' minerarie off-shore; 4) le attivita' di  polizia  del
mare e di polizia mineraria. 
    La pianificazione dello spazio marittimo  e'  attuata  attraverso
l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione
spaziale e temporale delle pertinenti attivita' e dei pertinenti  usi
delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere: 
    a) zone di acquacoltura; 
    b) zone di pesca; 
    c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo  sfruttamento
e l'estrazione di petrolio,  gas  e  altre  risorse  energetiche,  di
minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
    d) rotte  di  trasporto  marittimo  e  flussi  di  traffico,  ivi
compreso il sistema portuale; 
    e) zone di addestramento militare; 
    f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone
protette; 
    g) zone di estrazione di materie prime; 
    h) ricerca scientifica; 
    i) tracciati per cavi e condutture sottomarine; 
    j) turismo; 
    k) patrimonio culturale sottomarino; 
    l) paesaggi costiero. 
    Come   si   puo'   evincere   dall'elenco   su   riportato,    le
amministrazioni competenti per la pianificazione di settore operano a
diversi livelli, ma anche la gestione complessiva delle attivita' che
si svolgono nello spazio marittimo e' molto frammentata,  in  termini
di settori di competenza,  di  giurisdizione  spaziale  e  di  quadri
normativi. Il Comitato Tecnico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
201/2016 dovra' quindi lavorare per affrontare le difficolta' che  si
presentano  relative   alla   governance   ed   alla   frammentazione
istituzionale, e supportare, attraverso la definizione di  misure  di
pianificazione specifiche, la definizione di azioni integrate. 
    Tra  i  principi  ispiratori  dei   piani   riveste   particolare
importanza  quello  dell'ottimizzazione  degli  sforzi  e  della  non
duplicazione dei costi  per  attivita'  di  precipua  responsabilita'
dello Stato quali la vigilanza, il controllo e  la  protezione  degli
spazi marittimi che non devono costituire oggetto di terziarizzazione
verso il mondo privato quando nella pubblica Amministrazione esistono
capacita' utilizzabili per tale scopo. 
    Altro  principio  di  fondamentale  importanza  e'  quello  della
coerenza dei piani con gli accordi internazionali  gia'  sottoscritti
dall'Italia. 
    La  pianificazione  verra'  impostata  utilizzando  un  approccio
ecosistemico,  tenendo  conto  delle  interazioni  terra-mare  e  del
rafforzamento della cooperazione transfrontaliera. 
    Il decreto legislativo n.  201/2016  individua  diversi  soggetti
aventi   funzioni   specifiche   nel   processo    attuativo    della
pianificazione, di cui si dara' un cenno nel capitolo successivo. 
    Fin dai primi  momenti  della  pianificazione,  sara'  necessario
assicurare un flusso informativo costante e garantire  una  attivita'
di  partecipazione  di  tutte  le  strutture   centrali   competenti,
interessate direttamente e/o  indirettamente,  con  gli  usi  di  cui
sopra,  cosi  come  di  tutte  le   strutture   competenti   per   la
pianificazione territoriale  e/o  settoriale  di  livello  nazionale,
regionale/locale  che  insistono  sulle  aree  limitrofe  alle   zone
individuate  dal  Piano  e  che  incidono  o   vengono   interessate,
direttamente  e/o  indirettamente  con   la   pianificazione   spazio
marittima. Tale attivita' dovra' essere svolta simultaneamente  e  in
stretto raccordo con gli Stati dell'U.E. e non-UE, che si  affacciano
sugli stessi mari. 
2. Presentazione degli Attori coinvolti e modalita' di coinvolgimento
  al fine di dare attuazione alla governance nazionale 
    Il decreto legislativo n. 201/2016 prevede il  coinvolgimento  di
diversi attori: 
    2.1. Tavolo interministeriale di coordinamento (TIC) 
    Il TIC opera presso il  Dipartimento  per  le  politiche  europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Del tavolo fanno parte un rappresentante per ognuno dei  seguenti
Ministeri: degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale,
delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle
politiche agricole, alimentari e  forestali,  dell'ambiente  e  della
tutela del  mare  e  del  territorio,  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  della  difesa,  dell'istruzione  e  della
ricerca scientifica, della  salute,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'economia e delle  finanze,  del  Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie della presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli.  Il  tavolo  e'
presieduto da un rappresentante del  Dipartimento  per  le  politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Il tavolo ha il compito, oltre che di elaborare le presenti Linee
guida, quello di individuare le aree marittime di riferimento nonche'
i criteri per la determinazione delle aree terrestri rilevanti per le
interazioni terra-mare e quello di attestare  la  corrispondenza  dei
Piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo  con  il  processo   di
pianificazione definito dalle linee guida. 
    2.2. Autorita' competente (AC) 
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualita'  di
Autorita' competente e' tenuto a svolgere le seguenti attivita': 
    i.  effettuare  la  ricognizione  iniziale  degli  atti  e  delle
ordinanze dell'Autorita'  marittima,  dei  programmi  e  processi  di
pianificazione e di  gestione  degli  usi  e  degli  spazi  marittimi
prescritti  dalla  legislazione  vigente  ed  esistenti   a   livello
regionale, nazionale, europeo  o  internazionale  e  delle  esistenti
valutazioni ambientali strategiche; 
    ii. inviare alla Commissione europea e agli  altri  Stati  membri
interessati copia dei  piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo,
compreso    il    pertinente    materiale    esplicativo    esistente
sull'attuazione della direttiva 2014/89/UE, entro tre mesi dalla loro
approvazione, nonche' gli aggiornamenti successivi  dei  piani  entro
tre mesi dalla pubblicazione; 
    iii. trasmettere alla Commissione europea le informazioni di  cui
all'allegato della direttiva  2014/89/UE  e  le  relative  modifiche,
entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto; 
    iv.  relazionare  annualmente  al  Parlamento  in   merito   alle
attivita' svolte per il  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al
presente decreto; 
    v. curare, con il supporto del CT, il monitoraggio dello stato di
attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo. 
    Il Ministero delle infrastrutture, inoltre,  in  qualita'  di  AC
assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei
procedimenti di elaborazione ed aggiornamento dei piani di  gestione,
anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale  dei
relativi  documenti  ed  informazioni.   L'AC   coordina   anche   la
definizione, la gestione e l'aggiornamento  del  sistema  informativo
integrato a supporto dell'attivita' di  pianificazione  dello  spazio
marittimo. 
    L'AC, infine, d'intesa con il Ministero  degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale,  sentito  il  CT,  assicura   la
cooperazione con gli Stati Membri ed i Paesi terzi  nelle  rispettive
azioni di pianificazione degli spazi marittimi. 
    2.3. Comitato tecnico (CT) 
    Il CT opera  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti in quanto autorita' competente. 
    Il CT e' composto da: 
    a. tre rappresentanti del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di cui uno con funzioni di presidente; 
    b. due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
    c. due rappresentanti del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
    d. due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; 
    e. due rappresentanti del Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
    f. un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza dei
presidenti delle Regioni per ciascuna area marittima di  riferimento.
Nel caso in cui piu' Regioni fanno parte di  una  area  marittima  di
riferimento, il Comitato e' composto da  un  rappresentante  di  ogni
Regione interessata. 
    Al Comitato tecnico partecipa, in  qualita'  di  osservatore,  un
rappresentante del Ministero della difesa. 
    Alle  riunioni  del  Comitato  tecnico  possono  partecipare,  in
qualita' di osservatori, i rappresentanti di  altre  amministrazioni,
ogni qualvolta siano trattate tematiche di competenza  delle  stesse.
Alle riunioni del Comitato  possono  essere  invitati  a  partecipare
rappresentanti di  enti  ed  istituti  di  ricerca,  di  associazioni
riconosciute e di categoria. 
    Qualora nelle riunioni vengano trattate tematiche attinenti  alla
sicurezza  degli  approvvigionamenti  energetici  e  alle   attivita'
minerarie offshore, su impulso dei rappresentanti del Ministero dello
sviluppo economico sara' garantita la partecipazione di  uno  o  piu'
rappresentanti del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare,
di cui al decreto legislativo n. 145/2015. 
    Il Comitato  Tecnico  autoregolamenta  il  proprio  funzionamento
all'atto del suo insediamento:  il  Comitato  Tecnico  assicura,  nel
rispetto del principio di leale collaborazione, l'effettivita'  della
copianificazione Stato-Regioni  laddove  il  processo  pianificatorio
incida su materie in cui queste ultime hanno  competenza  legislativa
esclusiva o concorrente, prevedendo che, in tali  casi,  il  Comitato
adotti la propria decisione all'unanimita' o  comunque  con  il  voto
favorevole del/dei rappresentante/i della/e Regione/i. 
3. Obiettivi strategici 
    Partendo dal decreto legislativo n. 201/2016, art.  3,  comma  1,
lett. b), si intende per "«pianificazione dello spazio marittimo»: un
processo mediante il  quale  vengono  analizzate  ed  organizzate  le
attivita' umane nelle zone marine al  fine  di  conseguire  obiettivi
ecologici, economici e  sociali."  Tale  processo  e'  finalizzato  a
"promuovere la crescita  sostenibile  delle  economie  marittime,  lo
sviluppo sostenibile delle zone  marine  e  l'uso  sostenibile  delle
risorse marine, assicurando  la  protezione  dell'ambiente  marino  e
costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo
conto  delle  interazioni  terra-mare  e  del   rafforzamento   della
cooperazione  transfrontaliera,  in   conformita'   alle   pertinenti
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite  sul  diritto  del
mare (UNCLOS), del 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre
1994, n. 689." art. 1,  comma  1.  "La  pianificazione  dello  spazio
marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile  dei  settori
energetici  del  mare,  dei  trasporti  marittimi,  della   pesca   e
dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento
dell'ambiente, compresa la  resilienza  all'impatto  del  cambiamento
climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza  delle  pertinenti
attivita' e dei pertinenti usi", art. 4 comma 1. 
    Nell'individuazione  degli  obiettivi  strategici  dovra'  essere
assicurata la coerenza con gli obiettivi ambientali,  secondo  quanto
previsto  dalla  direttiva  2008/56/CE  (direttiva  quadro   per   la
strategia marina) recepita con decreto legislativo 190/2010 (allegato
1), adottati con  decreto  ministeriale  17  ottobre  2014  (Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014). 
    Tenendo in conto questo primo set  di  obiettivi  strategici,  in
coerenza con il decreto legislativo n. 106/2010,  delle  peculiarita'
delle regioni marine  e  delle  relazioni  terra-mare  e,  andando  a
studiare i piani di settore di cui agli usi elencati al capitolo 1 ed
all'elenco  di  piani/programmi  di  cui  all'Allegato  4,   potranno
altresi' essere individuati eventuali ulteriori obiettivi  strategici
e/o obiettivi specifici e  si  formera'  l'insieme  di  obiettivi  di
sviluppo sostenibile, che i Piani di gestione dello spazio  marittimo
andranno a perseguire. 
    I piani di  gestione  dello  spazio  marittimo,  nell'indicazione
degli obiettivi sopra richiamati, mireranno  a  sviluppare  proposte,
direttive   e   raccomandazioni   per   un   processo   operativo   e
transfrontaliero di pianificazione marittima che: 
    a)  permetta  lo  sviluppo  di   diverse   attivita'   marittime,
prevenendo conflitti per l'uso dello spazio e assicurando allo stesso
tempo un buono stato degli  ecosistemi  marini  e  la  fornitura  dei
Servizi Ecosistemici; 
    b) aumenti la fiducia per investimenti  in  infrastrutture  e  in
altre attivita' economiche, rispondendo  alle  peculiarita'  di  ogni
area, garantendo prevedibilita', trasparenza  e  norme  piu'  chiare.
Cio' contribuira' a rafforzare lo sviluppo  delle  fonti  energetiche
rinnovabili e delle relative reti, istituire zone marine  protette  e
agevolare gli investimenti nel petrolio e nel gas; 
    c) accresca il coordinamento tra  le  amministrazioni  attraverso
l'uso di un unico strumento per conciliare lo sviluppo di  una  serie
di attivita' marittime, garantendo maggiore semplicita' e costi  piu'
contenuti; 
    d) promuova un'effettiva cooperazione transfrontaliera; 
    e) accresca la coerenza tra la pianificazione dello spazio marino
e terreste, anche in relazione con  le  buone  pratiche  di  Gestione
Integrata delle Coste (Integrated Coastal Management- ICM); 
    f) favorisca lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura tenendo in
considerazione le zone prioritarie per l'acquacoltura (AZA); 
    g) contribuisca ad un nuovo approccio nella gestione della  pesca
riconoscendone  allo  stesso  tempo  la  valenza   socioeconomica   e
culturale; 
    h)   protegga   l'ambiente   tramite   l'individuazione   precoce
dell'impatto e  delle  opportunita'  per  un  uso  polivalente  dello
spazio; 
    i)  promuova  forme  di  fruizione  turistica  sostenibile,   non
distruttive  dei  caratteri   di   naturalita'   e   delle   qualita'
paesaggistiche delle fasce  costiere,  contenendo  in  particolare  i
fenomeni di urbanizzazione continua e  compatta  lungo  la  linea  di
costa; 
    j)  promuova  la  qualita'  progettuale   degli   interventi   di
ampliamento e/o adeguamento  delle  aree  portuali,  con  particolare
attenzione alla salvaguardia e alla  valorizzazione  delle  strutture
insediative storiche e dei valori scenici e panoramici  del  rapporto
di inter-visibilita' terra-mare; 
    k) promuova la gestione integrata dei bacini idrografici e  delle
aree costiere quale  presupposto  essenziale  per  il  contrasto  dei
fenomeni di erosione degli arenili; 
    l) salvaguardi e valorizzi il patrimonio archeologico sommerso e,
piu'     complessivamente,      il      patrimonio      archeologico,
storico-architettonico (manufatti isolati quali fari e torri, antiche
strutture per la lavorazione del pescato - tonnare e simili -, nuclei
e  centri   storici,   edilizia   rurale   e   sistemazioni   agrarie
storico-tradizionali, chiese e cappelle votive, ecc.) e paesaggistico
delle fasce costiere, anche ai  fini  di  una  offerta  turistica  di
qualita'; 
    m) salvaguardi le attivita' marinare a carattere  tradizionale  e
di valore storico-identitario; 
    n) assicuri  una  razionale  pianificazione  localizzativa  degli
impianti eolici off-shore, preventiva rispetto alla  assegnazione  in
concessione degli  specchi  acquei  dedicati  ed  attenta  ai  valori
paesaggistici costieri; 
    o) assicuri con le opportune forme di rispetto  dell'ambiente  la
realizzazione delle opere nazionali di interesse strategico; 
    p) favorisca la promozione e lo sviluppo di idonee  attivita'  di
ricerca e innovazione nel perseguimento dei vari obiettivi indicati; 
    q) persegui l'obiettivo  di  valorizzazione  della  reddittivita'
degli asset  pubblici  e  delle  concessioni  demaniali  marittime  e
minerarie in linea  con  gli  indirizzi  formulati  dal  Governo  nel
Documento di economia e finanza e  con  gli  interventi  di  riordino
della materia, assicurando il  coinvolgimento  delle  Amministrazioni
impegnate nell'attuazione di detti indirizzi. 
4. Mezzi finanziari per la costruzione dei piani 
    Le innumerevoli e complesse  funzioni  dell'Autorita'  competente
richiedono apposita struttura a cio' deputata, che  dovrebbe  operare
ad invarianza finanziaria  come  da  espressa  previsione  normativa,
tenendo conto delle diverse fonti di finanziamento disponibili. 
5. Finalita' della pianificazione dello spazio marittimo 
    Nel percorso che ci si prefigge, gli obiettivi da  raggiungere  e
le finalita' da conseguire sono le seguenti: 
    a)  il  rispetto  degli   obiettivi   evidenziati   dal   decreto
legislativo n. 201/2016 che ha recepito la direttiva 2014/89/UE; 
    b) la verifica  e,  ove  consentito  e  ritenuto  necessario,  la
modifica ed adeguamento degli obiettivi gia' previsti  da  strategie,
piani e programmi esistenti (vedi analisi di coerenza esterna); 
    c)  la  previsione,  laddove  possibile,  ed  il   miglioramento,
dell'utilizzo delle aree marittime; 
    d) la valorizzazione delle potenziali sinergie evidenziate  anche
per lo  sviluppo  delle  attivita'  economiche  basate  sui  principi
dell'economia circolare e del riuso e per lo sviluppo delle attivita'
di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico; 
    e) la prevenzione, ovvero laddove non possibile,  la  ricerca  di
soluzioni mitigatorie o compensatorie di  eventuali  antagonismi  che
vengono ad evidenziarsi; 
    f) l'aumento della cooperazione internazionale. 
6. Partecipazione degli stakeholder e pubblicita' del processo  della
  pianificazione dello spazio marittimo 
    La partecipazione ai processi di pianificazione e' un elemento di
fondamentale  importanza  che  l'Unione  europea  richiama  in   ogni
occasione. Diverse sono le norme alla base  di  questo  principio,  a
partire dalla Convenzione di Aarhus. La Convenzione, in vigore dal 30
ottobre 2001, parte dall'idea che un maggiore  coinvolgimento  e  una
piu' forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi
di tipo ambientale  conduca  ad  un  miglioramento  della  protezione
dell'ambiente. Essa intende contribuire a salvaguardare il diritto di
ogni individuo, delle generazioni attuali  e  di  quelle  future,  di
vivere in un ambiente atto ad assicurare  la  sua  salute  e  il  suo
benessere. 
    Il coinvolgimento degli stakeholder nell'uso/gestione degli spazi
marittimi e costieri, oltre  a  far  emergere  conflitti  presenti  e
potenziali su scala locale/regionale, porta anche alla necessita'  di
una loro risoluzione. 
    Questi aspetti sono ripresi dalla normativa relativa alla VAS che
ugualmente  garantisce   una   piena   partecipazione   al   processo
pianificatorio di tutti i soggetti, dalle  amministrazioni  pubbliche
al  singolo  cittadino,   nonche'   pone   grande   attenzione   alla
consultazione transfrontaliera. 
    E' fondamentale sviluppare un  piano  di  gestione  dello  spazio
marittimo accettato dal punto di vista sociale e politico e condiviso
dalle diverse autorita' e stakeholder coinvolti. Tale  approccio  con
buona  probabilita'  abbassera'   il   livello   conflittuale   sopra
richiamato a tutto vantaggio di una maggiore possibilita' di successo
del  piano,  ottenuto  attraverso  il  pieno   coinvolgimento   della
popolazione interessata. 
    L'elemento centrale per assicurare  la  partecipazione  sara'  il
sito web dedicato alla  pianificazione  dello  spazio  marittimo  che
verra' realizzato dall'Autorita' competente  allo  scopo  di  fornire
informazioni sia di carattere  generale  che  puntuali,  relative  ai
singoli piani ed alle varie fasi di consultazione, di monitoraggio  e
di reportistica. 
    Piu' in generale potranno essere utilizzati vari metodi, quali: 
    a) e-mail diretta a persone interessate; 
    b) comunicato stampa; 
    c) media locali; 
    d) newsletter o blog sull'argomento; 
    e) on-line attraverso i siti web delle Amministrazioni pubbliche; 
    f) riunioni e sessioni pubbliche; 
    g)  consultazione  con  i  Paesi  confinanti   anche   sfruttando
tavoli/convenzioni gia' in atto. 
7. Tempistica 
    In prima attuazione, i piani di gestione dello  spazio  marittimo
saranno approvati anche in tempi  diversi  e  comunque  entro  il  31
dicembre 2020. 
 
                      Il quadro di riferimento 
 
8. La direttiva 2014/89/UE ed il decreto legislativo n.  201/2016  di
  recepimento 
    8.1 direttiva 2014/89/UE 
    La  direttiva  n.  2014/89/UE  istituisce  un   quadro   per   la
pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere  la
crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo
sviluppo sostenibile delle zone  marine  e  l'uso  sostenibile  delle
risorse marine (art. 1). 
    Essa si inserisce nel contesto  della  direttiva  2008/56/UE,  la
direttiva  quadro  sulla  strategia  per   l'ambiente   marino,   che
costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata
dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per  gli  Stati
membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari  e  delle
economie marittime e costiere e sviluppando un  processo  decisionale
coordinato per raggiungere  un  buono  stato  ecologico  delle  acque
marine. La PMI individua la  pianificazione  dello  spazio  marittimo
come strumento politico intersettoriale che consente  alle  autorita'
pubbliche  e  alle  parti  interessate  di  applicare  un   approccio
integrato, coordinato e transfrontaliero. 
    La direttiva 2008/56/UE (recepita nell'ordinamento nazionale  dal
decreto  legislativo  n.  190/2010)  stabilisce  che,  al   fine   di
promuovere la crescita  sostenibile  delle  economie  marittime,  sia
applicato l'approccio ecosistemico, che  richiede  che  la  pressione
collettiva delle attivita' sia mantenuta  entro  livelli  compatibili
con il buono stato ecologico per consentire agli ecosistemi marini di
reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo  contribuendo  nel  contempo
all'uso sostenibile dei beni e dei  servizi  marini  da  parte  delle
generazioni presenti  e  future.  In  questo  campo  opera  anche  il
regolamento  (UE)  n.  1255/2011,  che  prevede  la  concessione   di
finanziamenti  volti  a  sostenere  la  pianificazione  dello  spazio
marittimo e della gestione integrata delle zone costiere. 
    8.2 decreto legislativo n. 201/2016 
    Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2014/89/UE in  base
alla delega di cui all'art. 1, allegato B,  punto  numero  46,  della
legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al  Governo  per  il  recepimento
delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri  atti  dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2014). 
    Esso quindi ha come finalita' quella di istituire  un  quadro  di
riferimento per la pianificazione dello spazio marittimo al  fine  di
promuovere la  crescita  sostenibile  delle  economie  marittime,  lo
sviluppo sostenibile delle zone  marine  e  l'uso  sostenibile  delle
risorse marine, assicurando  la  protezione  dell'ambiente  marino  e
costiero mediante l'applicazione dell'approccio eco  sistemico.  Tale
pianificazione viene  attuata  mediante  i  piani  di  gestione,  che
individuano la distribuzione spaziale e temporale delle  attivita'  e
degli usi  delle  acque  marine,  presenti  e  futuri.  E'  prevista,
altresi',  l'armonizzazione,  nei  piani  di  gestione  dello  spazio
marittimo, dei piani e dei  programmi  esistenti  e  delle  attivita'
terrestri utili coinvolti nella interazioni terra-mare. 
    In generale, si tratta  di  sviluppare  le  grandi  potenzialita'
legate all'economia del mare in un'ottica di sostenibilita' e  di  un
approccio ecosistemico.  Il  Mediterraneo  e'  un  ecosistema  marino
aperto e complesso, ma e' al contempo uno dei mari  piu'  trafficati,
sviluppandosi su di  esso  attivita'  di  pesca,  traffico  navale  e
commerciale. 
9. Principali strategie, piani e programmi 
    La  complessita'  della  materia  e'   facilmente   evidenziabile
dall'imponente produzione di strategie, normative,  programmi,  piani
che ai  vari  livelli,  globale,  mediterraneo,  europeo,  nazionale,
regionale/locale, sono state prodotte. 
    La pianificazione dello spazio marittimo dovra' tener  conto  del
quadro  strategico,  normativo  e   pianificatorio   esistente,   con
l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse  e  nel  rispetto
della sostenibilita' economica, sociale ed  ambientale.  I  Piani  di
gestione dello spazio marittimo ne dovranno fare riferimento e  darne
evidenza attraverso  matrici  di  coerenza  con  i  propri  obiettivi
strategici e specifici. 
    In allegato si propone un  elenco,  non  esaustivo,  a  cui  fare
riferimento nella  redazione  del  Piano  di  gestione  dello  spazio
marittimo, da integrare, se necessario,  caso  per  caso,  con  altri
documenti che verranno evidenziati  nel  corso  della  redazione  dei
singoli piani,  anche  alla  luce  dei  passaggi  consultivi  con  le
amministrazioni, dei processi partecipativi, e  dell'aggiornato  alla
luce di nuove strategie, norme, piani e programmi adottati. 
10. Ambito di applicazione 
    L'articolo  2  del  decreto  legislativo  n.  201/2016  individua
l'ambito di applicazione. 
    1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione
del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti  di
esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali  disciplinate
da vigenti disposizioni di legge, purche' cio' sia indicato nei piani
di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, al
fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni. 
    2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il cui unico
fine e' la difesa o la sicurezza nazionale  ne'  alla  pianificazione
urbana e rurale. 
    Nel  decreto  legislativo  si  fa  uso  di  riferimenti  spaziali
differenti (area, zona, spazio,  regione,  sottoregione).  Alcuni  di
questi riferimenti spaziali sono  definiti  a  priori,  altri  devono
essere elaborati nel corso del  processo  di  pianificazione.  Alcuni
fanno  riferimento  a  criteri  geologico/giuridici,  altri   a   usi
produttivi, altri ancora a criteri meramente geografici etc..  Sembra
utile,  di  seguito  fare  qualche  precisazione  per   definire   un
vocabolario condiviso. 
    Spazio  marittimo:  nel  decreto  legislativo  non  si  da'   una
definizione specifica, ma si fa riferimento alle  enunciazioni  della
Convenzione UNCLOS (e a precedenti norme nazionali).  Nell'ambito  di
tale trattato sono individuati gli ambiti marini che  attengono  alla
giurisdizione degli Stati. 
    Ai fini del decreto legislativo rilevano solo le: 
      1) acque marine: acque, fondali e sottosuolo situati  oltre  la
linea  di  base  che  serve  a  misurare  l'estensione  delle   acque
territoriali, fino ai confini  della  zona  su  cui  lo  Stato  ha  o
esercita  diritti  giurisdizionali,   in   conformita'   al   diritto
internazionale del mare; 
      2) acque costiere: le acque  superficiali  situate  all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante,  in  ogni  suo  punto,  un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione; queste ultime rilevano solo nella  misura
in cui non rientrino nella pianificazione urbana o rurale  in  virtu'
di  vigenti  disposizioni  di  legge.  Le  acque  costiere   e/o   di
transizione,  interne  alla  linea  immaginaria  e  non  oggetto   di
pianificazioni urbane e/o rurali, sono incluse  nella  pianificazione
dello spazio Marittimo. 
    Trattandosi di definizioni giuridiche, la  loro  estensione  puo'
variare nel tempo (p.e. zone di pesca protette,  zone  di  protezione
ecologica). 
    Regione  marina:  specificato  senza  necessita'   di   ulteriori
approfondimenti   nel   decreto   legislativo,   fa   riferimento   a
delimitazioni  geografiche:   Baltico,   Atlantico   nordoccidentale,
Mediterraneo, Mar Nero. 
    Sottoregioni marine: specificato senza  necessita'  di  ulteriori
approfondimenti  nel  decreto  legislativo:   le   sottoregioni   del
Mediterraneo  sono:  Mediterraneo  occidentale,  Adriatico,  Ionio  e
Mediterraneo centrale, Egeo  e  Mediterraneo  orientale.  Il  decreto
legislativo stabilisce che le linee guida vadano  definite  per  ogni
Sottoregione  (le  tre  che  interessano  l'Italia  sono:  Adriatico,
Mediterraneo occidentale, Ionio e Mediterraneo centrale).  Su  questo
punto non c'e' discrezionalita'. 
    Zone: fa riferimento alla attivita' umana ed  all'uso  dell'acqua
marina di cui al decreto legislativo n. 201/2016, art.5, comma 1. 
    Aree marittime. Il decreto legislativo stabilisce  che  le  linee
guida devono contenere [...] l'individuazione delle aree marittime di
riferimento. Delle «aree marittime» non c'e' una precisa definizione.
Dunque le aree marittime di riferimento devono essere individuate dal
Tavolo interministeriale di  coordinamento  nell'ambito  delle  linee
guida (definite a loro volta per ogni sottoregione).  Sta  invece  al
Comitato tecnico redigere un Piano di gestione per ogni area. 
    La maggior parte degli Stati mediterranei adotta il limite  delle
12 miglia per le proprie acque territoriali, ridotto a  6  miglia  in
alcuni casi, ma  ancora  pochi  (ma  in  aumento)  hanno  avviato  il
processo per stabilire  una  Zona  Economica  Esclusiva  (ZEE),  come
definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto  del  Mare
(UNCLOS). Pertanto, l'esistenza di ancora ampie  aree  (sia  pure  in
diminuzione  per  il  progressivo  aumento  delle  zone  soggette   a
giurisdizione nazionale) di  acque  internazionali  nel  Mediterraneo
richiede un livello elevato di cooperazione tra gli Stati costieri al
fine di assicurare l'uso sostenibile delle risorse  marine  (come  ad
esempio la pesca). Non risultano ancora formalizzate le delimitazioni
tra l'Italia ed alcuni Paesi confinanti. In questo contesto, la sfida
per un'allocazione razionale dello spazio marino, al fine di  ridurre
i conflitti tra le diverse attivita' che si svolgono nel Mediterraneo
e' piu' grande, ma probabilmente anche piu' necessaria  che  altrove.
Le aree  che  si  trovano  oltre  le  acque  territoriali  richiedono
specifiche strategie di pianificazione e di gestione, basate  su  una
struttura di governance transfrontaliera, da adottare a seconda della
domanda futura  di  spazio,  per  anticipare  possibili  conflitti  e
rafforzare  le  sinergie.   Pertanto   e'   necessario   un   impegno
significativo per superare la definizione dei confini che sono  stati
stabiliti considerando solo le questioni politiche legate  alle  aree
di competenza (ad esempio i confini nazionali). Il superamento di  un
approccio  tradizionale  per  la  definizione  dei  confini  dovrebbe
necessariamente essere basato sulla cooperazione transfrontaliera. 
    Relativamente alle Aree che si  trovano  in  acque  territoriali,
caratterizzate da un'alta intensita' di usi e dalla presenza di sfide
ambientali legate alla distribuzione spaziale di usi marittimi e alle
loro interazioni con determinate componenti ecologiche,  il  processo
di pianificazione richiede il coordinamento con i diversi sistemi  di
pianificazione regionale e locale 
    Il TIC ha individuato tre aree marittime cosi'  come  specificato
al successivo cap.13, stabilendo altresi' che le presenti Linee guida
si applicano a tutte e tre le aree marittime. 
 
                     Inquadramento metodologico 
 
11. La pianificazione dello spazio marittimo 
    La pianificazione esplicita e rappresenta i macro-conflitti e  le
sinergie insistenti su una specifica «area  marittima»,  al  fine  di
individuare soluzioni a problematiche  reali  da  considerarsi  nella
definizione di un piano di  gestione.  L'attivita'  di  analisi  deve
consentire   l'individuazione   di   questioni   rilevanti   per   la
pianificazione,  che  possono  essere  potenzialmente  affrontate  da
strategie  e  misure  di  pianificazione   attraverso   un'attuazione
coerente di politiche settoriali 
    Gli obiettivi strategici indicati nel presente  documento  devono
essere declinati a livello locale, anche in conformita' a un processo
di coinvolgimento degli attori, e devono essere  formulati  obiettivi
di gestione operativi nelle varie regioni. 
12. Approccio Ecosistemico 
    Di approccio ecosistemico -AE (Ecosystem Approach  -  EA)  se  ne
parla sin dal 2000, Conferenza delle  Parti,  COP  5  Decisione  V/6,
nell'ambito della Convenzione sulla Diversita'  Biologica  (CBD).  Il
principio  dell'approccio  ecosistemico   e'   anche   sotteso   alle
formulazioni del Codice di Condotta della Pesca  Responsabile  (CCRF,
FAO 1995). A livello normativo europeo, ritroviamo l'EA citato  nella
Direttiva MSFD  (Marine  Strategies  Framework  Directive)  del  2008
(2008/56/CE), nella Politica Comune  delle  Pesca  (Common  Fisheries
Policy - CFP) in cui ci si riferisce alla EA dal 2002  (COM(2002)186)
e nella Direttiva per la pianificazione dello spazio marittimo  (MSP)
del 2014 (2014/89/UE). 
    Pertanto,  l'Approccio  Ecosistemico,  rappresenta  lo  strumento
principale per il corretto  sviluppo  della  Pianificazione  Spaziale
Marittima svolgendo un ruolo di raccordo tra la PSM e la MSFD. 
    Esso si articola sostanzialmente su 2 livelli: 
      1)  il   livello   strategico,   rappresentato   dall'opportuna
integrazione ed applicazione dei metodi e degli  obiettivi  declinati
all'interno della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (MSFD), che
rappresenta il Pilastro Ambientale della Politica Marittima Integrata
e che dunque e' lo strumento di  interconnessione  ed  interrelazione
tra le  diverse  normative  di  settore.  A  tal  proposito,  saranno
considerati quali riferimenti le definizioni di  GES  ed  i  connessi
target ambientali ai sensi della Direttiva  2008/56/Ce  recepita  dal
decreto  legislativo  n.  190/2010,   come   adottati   con   decreto
ministeriale 17 ottobre  2014  (Gazzetta  Ufficiale  n.  261  del  10
novembre 2014); 
      2)  il  livello   funzionale   -   procedimentale,   costituito
dall'applicazione  dello  strumento  operativo   della   VAS,   quale
metodologia in grado di declinare concretamente la modalita' con  cui
l'Approccio Ecosistemico debba essere integrato ed utilizzato per  la
definizione dei piani della PSM. 
    L'AE  e'  stato  definito   in   diversi   modi,   nello   studio
commissionato dalla Commissione europea, «The ecosystem  approach  in
marine management» del 2012 (1) , si puo' trovare un approfondimento. 
    Il  processo  di  pianificazione  dovra'  essere  adattativo   ed
evolversi  attraverso  un  continuo  esercizio  di   valutazioni   di
sostenibilita'  socio-culturale-economico-ambientale   al   fine   di
arrivare a un piano integrato che riesca a tener conto di  tutti  gli
aspetti in gioco. 
    Cio' comporta l'attuazione di un piano di monitoraggio  in  grado
di intervenire anche attraverso correzioni, al fine di rispettare gli
obiettivi prefissati. 
    Riferimenti principali a  cui  si  invita  ad  indirizzarsi  sono
quanto previsto dalla COP  5  (UNEP/CBD/COP/5/23,  103-109)  e  dalla
Strategia marina (direttiva 2008/56/CE). (Allegato 2) 
13. Individuazione delle aree marittime 
    Le definizioni di cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
201/2016 ripercorrono quelle contenute  nel  decreto  legislativo  n.
152/2006 in materia ambientale e nel decreto legislativo n.  190/2010
di recepimento della direttiva 2008/56/CE. In particolare, 
      per acque  marine  sono  da  intendersi  le  acque,  fondali  e
sottosuolo situati al di la' della linea di base che serve a misurare
l'estensione delle acque territoriali, fino ai confini della zona  su
cui lo Stato ha o esercita diritti giurisdizionali, in conformita' al
diritto internazionale del mare; 
      le acque costiere sono acque superficiali  situate  all'interno
rispetto ad una retta immaginaria distante, in  ogni  suo  punto,  un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite  esterno
delle acque di transizione,  gia'  definite  nella  parte  terza  del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive  modificazioni,  i  loro
fondali e sottosuolo. Le acque costiere e/o di  transizione,  interne
alla linea immaginaria e non oggetto  di  pianificazioni  urbane  e/o
rurali, sono incluse nella pianificazione dello spazio Marittimo. 
    La direttiva non si applica alle acque costiere o parti  di  esse
che rientrano nelle pianificazioni urbane e  rurali  disciplinate  da
vigenti disposizioni di legge degli Stati membri, fermo restando  che
i piani di gestione dello spazio marittimo tengono conto delle citate
pianificazioni urbane e rurali al fine di assicurare la coerenza  tra
le  rispettive  previsioni  ed   assicurare   che   i   processi   di
pianificazione dello spazio marittimo tengano conto delle interazioni
terra-mare (cosi' come espressamente richiamato in piu'  parti  della
direttiva 2014/89/UE). 
    Le definizioni di regione marina, regione del Mare  Mediterraneo,
sottoregioni  marine  del  Mare  Mediterraneo,  sono  mutuate   dalla
ripartizione geografica che il legislatore ha adottato  nel  predetto
decreto  legislativo   n.   190/2010,   per   definire   gli   ambiti
«territoriali» del processo di pianificazione dello spazio marittimo. 
    Il  decreto  legislativo  n.  201/2016  non  definisce  le   aree
marittime  di  riferimento,  demandando  tale  attivita'  al   Tavolo
interministeriale di Coordinamento (TIC) 
    Partendo da quanto  gia'  indicato  al  capitolo  10,  il  Tavolo
interministeriale ha individuato tre aree marittime  di  riferimento,
riconducibili alle tre sottoregioni  di  cui  alla  strategia  marina
(art. 4 della direttiva 2008/56/UE): 
    il Mare Mediterraneo occidentale; 
    il Mare Adriatico; 
    il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale. 
    Tale soluzione permettera' di mettere a fattor comune  il  lavoro
gia'  svolto  nell'ambito  della   strategia   marina   relativamente
all'individuazione  degli  indicatori  e  all'acquisizione  dei  dati
ambientali. 
    La  documentazione  relativa  ai   riferimenti   cartografici   e
rappresentazioni  geografiche  e'  fornita   dal   Comitato   tecnico
dall'Istituto Idrografico della Marina Militare,  conformemente  alle
previsioni di cui all'articolo 222 del decreto del  presidente  della
repubblica 15 marzo 2010, n. 90. (Allegato 3) 
    Le Regioni appartenenti alle tre aree  marittime  di  riferimento
come indicato nella cartografia sono: 
    Mare Mediterraneo occidentale: Liguria, Toscana, Lazio, Campania,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; 
    Mare Adriatico: Friuli Venezia Giulia,  Veneto,  Emilia  Romagna,
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia; 
    Mar Ionio e il Mare Mediterraneo  centrale:  Puglia,  Basilicata,
Calabria, Sicilia. 
    13.1  Individuazione  delle  aree  terrestri  rilevanti  per   le
interazioni terra-mare 
    Ai sensi dell'art. 3 del  decreto  legislativo  n.  201/2006,  si
intende per «interazioni terra-mare»:  interazioni  in  cui  fenomeni
naturali o attivita' umane  terrestri  hanno  impatto  sull'ambiente,
sulle risorse e sulle attivita' marine e in cui fenomeni naturali  od
attivita' umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle  risorse  e
sulle attivita' terrestri. 
    La  continuita'  nella  pianificazione  dal  suolo  al  mare   e'
fondamentale e richiede coerenza fra strategie e  piani  marittimi  e
terrestri, anche in fase di attuazione. E' necessario dunque dedicare
un'attenzione specifica alla strategia  spaziale  per  lo  spazio  di
transizione dalla terra al mare, che costituisce parte  del  processo
di gestione integrata delle zone costiere (GIZC). 
    Ad oggi il complesso iter  sistematico  di  tutela  dell'ambiente
marino (inteso quale area comprensiva di tratti di costa e della zona
acquea   antistante),   e'   strettamente   legato   alla   complessa
problematica connessa alla cosiddetta gestione integrata  delle  zone
costiere,   in   particolare:   secondo   quanto    previsto    dalla
Raccomandazione  relativa  all'attuazione  della  gestione  integrata
delle zone costiere in Europa (2002/413/CE) del 30 maggio 2002, dalla
Direttiva quadro sulla strategia per  l'ambiente  marino  2008/56/CE,
recepita in Italia con il decreto legislativo n. 190 del  13  ottobre
2010, dal Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del
Mediterraneo della Convenzione di Barcellona e  relativa  Risoluzione
(c.d.  interim  arrangements),  non  ancora  ratificato  dall'Italia,
peraltro entrato in vigore il 24 marzo 2011 e  approvato  dall'Unione
europea  con  Decisione  2010/63/CE  e  pertanto   parte   integrante
dell'«acquis communautaire». 
    In prima battuta, comunque, le aree terrestri  rilevanti  per  le
interazioni terra-mare avranno come riferimento l'ambito territoriale
dei comuni costieri e di specifici ambiti, da definire tenendo  conto
di elementi e fattori quali: 
    bacini idrografici di superficie e bacini imbriferi significativi
in relazione agli assetti costieri, da individuarsi  all'interno  dei
Distretti idrografici di cui  alla  direttiva  2000/60/CE  cosi  come
recepita dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
    aree naturali protette (SIC e ZPS,  Rete  Natura2000),  marine  e
terrestri, con particolare  riguardo  ai  casi  in  cui  l'equilibrio
ecosistemico  marino  incida  particolarmente  su  quello  terrestre,
creando condizioni favorevoli per produzioni agricole tipiche e/o per
il  sussistere  di  assetti  paesaggistici  costieri   di   rilevante
interesse culturale e naturale; 
    siti UNESCO; 
    tratti  costieri  caratterizzati  da  elevati  valori  scenici  e
panoramici nel rapporto di intervisibilita' terra-mare; 
    presenza  di  infrastrutture  marino  costiere  con   particolare
riguardo alle aree portuali (piani regolatori portuali) rilevanti per
le  attivita'  umane  connesse  all'utilizzo  delle  risorse   marino
costiere. 
    Quanto sopra dovra' essere integrato, caso per caso, nei  diversi
Piani di gestione dello spazio marittimo. 
    13.2 Individuazione di sub aree-marittime 
    I piani di gestione dello spazio marittimo, onde tener conto  dei
caratteri  estremamente  variegati  che  distinguono   le   complesse
articolazioni fisiche e spaziali delle aree marittime di  riferimento
e   delle    relative    regioni    costiere,    possono    procedere
all'individuazione  di  sub-aree   determinate   sulla   base   delle
caratteristiche  dominanti  e  peculiari   che   ne   consentono   la
riconoscibilita', sia sotto il profilo  morfologico  ed  ecosistemico
che sotto il profilo dei caratteri paesaggistici, storici, economici,
produttivi, socio-culturali. 
    In tale operazione i piani tengono conto  altresi'  di  eventuali
zonizzazioni gia' previste dalle normative di settore, curandone  per
quanto  possibile  la  armonizzazione  reciproca  e  con  i   criteri
prescelti per l'identificazione delle  sub-aree  o,  in  alternativa,
dando comunque conto delle  diverse  tipologie  di  zonizzazione  che
interessano l'area di riferimento. 
    I piani, proprio al fine di  favorire  la  definizione  omogenea,
armonizzata ed  allineata  al  livello  nazionale,  transnazionale  e
transfrontaliero,  degli  ambiti  geografici  opportuni   sui   quali
sviluppare la PSM, potranno avvalersi dei risultati conseguiti  dalle
diverse iniziative  e  progetti  europei  in  essere,  finalizzati  a
supportare i paesi nell'implementazione della Pianificazione Spaziale
Marittima, integrando ed adattando,  qualora  ritenuto  opportuno,  i
risultati conseguiti. 
14.  Governance  multilivello  e  integrazione   tra   pianificazione
  terrestre e marina 
    Il  numero  di  settori  interessati,   e   i   diversi   livelli
territoriali chiamati in gioco, che devono trovare un  coordinamento,
rende  la  pianificazione  dello  spazio   marittimo   un   esercizio
estremamente complesso. 
    A tale scopo il  decreto  legislativo  n.  201/2016  ha  previsto
l'istituzione  di  un  Tavolo  interministeriale   di   coordinamento
composto da numerose amministrazioni centrali e del Comitato  Tecnico
composto dalle amministrazioni centrali che in  base  alle  tematiche
richiamate dal decreto  legislativo  sono  le  piu'  coinvolte  e  le
Regioni. 
    Il Dipartimento per le politiche europee coordina  i  lavori  del
TIC nella redazione delle Linee Guida. 
    Ai fini dell'approvazione delle stesse con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri  sono  previsti  due  pareri  obbligatori,
quello della Conferenza nazionale della Autorita' di sistema portuale
e quello della Conferenza Stato  regioni,  nonche'  un  passaggio  al
Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), di cui alla
legge n. 234/2012. 
    Il TIC su iniziativa di una  amministrazione  membro  del  Tavolo
potra' valutare la revisione delle presenti Linee Guida. 
    L'approvazione delle Linee guida revisionate seguira'  lo  stesso
procedimento previsto per la loro iniziale approvazione. 
    Si ricorda che questa tipologia  di  Piani,  per  la  natura  dei
contenuti, dovranno essere  sottoposti  a  procedura  di  Valutazione
ambientale strategica (VAS) e a Valutazione di  incidenza  ambientale
(VIncA), i quali a loro volta prevedono ulteriori passaggi e soggetti
competenti. Nell'ambito della procedura  di  VAS  ed  ai  fini  della
espressione del «parere motivato», il MATTM e'  Autorita'  competente
ed  il  MiBACT   e'   Autorita'   concertante.   Relativamente   alla
Pianificazione paesaggistica, regolamentata dal  decreto  legislativo
n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», le  autorita'
sono: le Regioni, d'intesa con il MiBACT. 
    Il Piano di gestione dello spazio marittimo, proprio per  il  suo
carattere di piano integrato, avra' un ruolo  di  riferimento  per  i
singoli piani di settore. In prima applicazione, come gia'  detto,  i
Piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo  dovranno  recepire  la
pianificazione esistente, successivamente saranno i piani di gestione
dello spazio marittimo a disegnare un quadro integrato  nel  quale  i
piani di settore andranno  a  definire  i  loro  obiettivi  e  azioni
settoriali. 
15. Cooperazione con Stati membri e consultazione transfrontaliera  e
  transnazionale 
    E' opportuno avere  piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo
coerenti e in sinergia con la pianificazione  degli  Stati  membri  e
degli Stati non membri ma limitrofi. E' a tal  fine  utile  prevedere
una partecipazione degli tali Paesi alla pianificazione nazionale fin
dai primi momenti (per es. attraverso accordi di programma  o  tavoli
di consultazione, o altro) anche  utilizzando  progetti  europei  nei
quali l'Italia partecipa. 
    La cooperazione con gli Stati membri con i quali  si  condividono
bacini  marini  e'  finalizzata  a  garantire  la   coerenza   e   il
coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo
della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene
conto in particolare degli aspetti di  natura  transnazionale  ed  e'
realizzata tramite strutture regionali di cooperazione  istituzionale
esistenti ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento n. 1380 del  2013
incluso il ricorso al MEDAC,  (Mediterranean  Advisory  Council)  nel
settore della pesca , reti o strutture di autorita' competenti  degli
Stati membri o altri metodi che rispondano ai  requisiti  di  cui  al
primo periodo, come nel caso nel quadro di  strategie  per  i  bacini
marittimi. La cooperazione con i Paesi terzi  di  cui  al  comma  del
suddetto articolo, e' svolta  in  conformita'  del  diritto  e  delle
convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi  internazionali
e  la  cooperazione  istituzionale  regionale  come  la   Commissione
Generale della Pesca Marittima (GFCM). 
    Come da prassi, la VAS sara' oggetto di consultazione  tra  Paesi
direttamente o indirettamente interessati dagli  impatti  del  Piano,
con  particolare  riferimento  alla  condivisione   dell'informazione
ambientale in merito al quadro conoscitivo dell'aquis comunitario,  a
potenziali  problematiche  esistenti  in  area  vasta,  altresi'   in
relazione alla valutazione della sostenibilita' ambientale del  Piano
in relazione agli  obiettivi  di  sostenibilita'  ed  alle  strategie
condivise in ambito comunitario. 
    Sulla base di cio', nella gestione  ed  attuazione  dei  numerosi
programmi comunitari che  interessano  l'Italia  ,  come  ad  esempio
INTERREG  e   le   Macro-strategie   regionali,   si   rimanda   alla
consultazione  della  Decisione  di  esecuzione   della   Commissione
2014/388/UE del 16 giugno 2014, la quale  stabilisce  l'elenco  delle
regioni e delle zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo
di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere  e
transnazionali dell'obiettivo di  cooperazione  territoriale  europea
per il periodo 2014-2020. 
    Pertanto,  i  piani  di  gestione  tratteranno  anche   attivita'
soggette ad interazione  extra-nazionale  e  dovranno  quindi  essere
redatti in considerazione della complessita'  dei  rapporti  politici
bilaterali e del quadro generale delle problematiche attualmente  non
risolte con i  Paesi  transfrontalieri  riguardo  alla  delimitazione
degli spazi marittimi. 
    In tale ambito quindi,  il  Comitato  Tecnico,  nel  riportare  o
indirizzare progetti e accordi  tecnici  di  competenza  dei  singoli
Ministeri e/o  di  enti/organizzazioni  nazionali,  dovra'  prevedere
sempre uno stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri
e della  cooperazione  internazionale  (MAECI)  al  fine  di  evitare
attivita' potenzialmente pregiudizievoli agli interessi nazionali (ad
es.  condotte  o  comportamenti  che  possano  configurare  eventuale
acquiescenza a situazioni  lesive,  in  contrasto  con  le  posizioni
ufficiali dello Stato italiano). 
    I tavoli o gli incontri tecnici  scaturenti  dalle  attivita'  di
cooperazione internazionale potranno essere considerate, in  coerenza
alla  linea  individuata  per  ciascun  caso  dal  MAECI,   occasioni
favorevoli  per  sensibilizzare  gli  Stati  transfrontalieri   anche
sull'opportunita' di intraprendere negoziati per la delimitazione dei
relativi spazi marittimi quando non ancora definiti. 
    In questo ambito,  riferimenti  cartografici  e  rappresentazioni
geografiche  ufficiali  dovranno  riportare  solo  le   delimitazioni
marittime e terrestri ufficialmente approvate in ambito nazionale. 
16.  Processo  partecipativo  e  coinvolgimento  dei   portatori   di
interesse 
    La  partecipazione,  sia  in  fase  di  programmazione   che   di
monitoraggio ed attuazione dovra' essere la  piu'  estesa  possibile,
cosi come da indirizzo delle politiche europee. 
    Tale attivita' sara' garantita attraverso il procedimento di VAS. 
    Il CT, gia' nella sua composizione,  vede  un  insieme  ampio  di
soggetti pubblici che partecipano alla redazione del piano. 
    Il CT puo', inoltre, prevedere  consultazioni  ed  audizioni  con
altri soggetti pubblici e privati al fine di  meglio  focalizzare  le
varie problematiche trattate. 
    Strumento fondamentale per assicurare la  massima  partecipazione
sara' il sito  web  attraverso  il  quale  informare  ed  avviare  le
consultazioni e rendere pubblici i vari documenti prodotti. 
17. Gestione delle informazioni e  strumenti  per  il  supporto  alle
decisioni 
    La gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a
supporto dell'attivita' di pianificazione dello spazio  marittimo  e'
attribuito  all'Autorita'  competente,  ossia  il   MIT,   come   ben
specificato all'articolo 10 del decreto legislativo n. 201/2016. 
    Le  Amministrazioni  centrali   e   locali   che   detengono   le
informazioni  necessarie  per  i  piani  di  gestione  dello   spazio
marittimo assicurano la collaborazione e  garantiscono  l'accesso  ai
dati all'Autorita' competente. 
    I principi informatori della rete europea per l'osservazione e la
raccolta di dati sull'ambiente marino  (European  Marine  Observation
and Data Network - EMODNET) sono validi e compatibili con  quelli  di
altre iniziative suscettibili di applicazione nella PSM. 
    La ricerca per  convertire  i  dati  in  conoscenze  integrate  a
sostegno della PSM a  diversi  livelli  puo'  avvalersi  di  progetti
finanziati dall'UE nell'ambito della strategia europea per la ricerca
marina e marittima. COM(2008) 534 definitivo «Una  strategia  europea
per  la  ricerca  marina  e  marittima».  La  raccolta  di   dati   e
informazioni  pertinenti  deve  essere  effettuata   attraverso   una
collaborazione nell'ambito delle  regioni  marittime,  non  solo  tra
Stati membri dell'UE, bensi' anche con altri  interlocutori  di  tali
regioni:  paesi  terzi,  organizzazioni  regionali  e   altre   parti
interessate. 
    Al fine di gestire in modo condiviso e coordinato le informazioni
necessarie alla definizione di tutti i piani d'interesse, il Comitato
tecnico si avvale  di  strumenti  rispondenti  alle  norme  di  legge
vigenti e di prodotti realizzati ed aggiornati  dai  competenti  Enti
cartografici di Stato (legge 2 febbraio 1960, n. 68). In tale ottica,
il Ministero  della  difesa  supporta  il  Comitato  tecnico  per  la
acquisizione  della  cartografia  e  la  realizzazione  di   prodotti
cartografici digitali dedicati (Carte Tematiche). 
    Riguardo  agli  strumenti  di  supporto  alla   decisione,   come
richiamato  dalla  direttiva  sulla   pianificazione   dello   spazio
marittimo, cosi come dal  decreto  legislativo  n.  201/2016  che  la
recepisce, strumento centrale al processo decisionale  e  redazionale
dei  piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo   e'   l'approccio
ecosistemico. Per quest'ultimo si rimanda al capitolo dedicato. 
    Altri strumenti a supporto della valutazione ambientale, come  da
normativa specifica, sono la VAS e la VIncA. 
 
                      La costruzione del piano 
 
18. Analisi iniziale 
    Ci si riferisce in questo capitolo alla analisi iniziale  e  alla
costruzione   del   quadro   conoscitivo.   Tale   analisi   fornira'
informazioni sullo  stato  della  gestione  e  degli  usi  marittimi,
dell'ambiente,  garantendo  informazioni  di   base.   I   principali
contenuti scaturenti dall'analisi che dovranno avere  un  livello  di
approfondimento adeguato alla scala di azione del piano. 
    Con riferimento alle fasi di costruzione del Piano,  il  processo
di VAS va avviato  simultaneamente  al  processo  di  formazione  del
Piano, in modo tale da orientare quest'ultimo, fin dalle prime  fasi,
verso un quadro strategico sostenibile. 
    Sara' quindi di prioritaria importanza prevedere lo  sviluppo  di
un documento preliminare su cui svolgere le attivita' di  scoping  in
modo da consentire una prima  fase  di  consultazioni,  in  grado  di
fornire elementi per le successive fasi decisionali  funzionali  allo
sviluppo e alla stesura del Piano definitivo. 
    Il Piano dovra' prevedere le seguenti fasi: 
    a) avvio simultaneo del processo di costruzione del piano e della
procedura  di  VAS,  sulla  base  di  un  documento  preliminare  che
inquadrera' il contesto ambientale, cosa il piano si propone di  fare
(obiettivi), le potenziali misure che intende  adottare,  i  soggetti
amministrativi  che  per  le  proprie  competenze,   direttamente   o
indirettamente, possano essere interessati dal piano; 
    b) consultazione con i soggetti competenti di  cui  sopra  (anche
transfrontaliero), anche ai fini VAS; 
    c)  redazione  della  bozza  di  proposta  di   piano   e   della
documentazione richiesta dalle procedure di VAS e di VIncA; 
    d)  attestazione  di  corrispondenza   ai   sensi   del   decreto
legislativo n. 201/2016, art. 5, comma 5; 
    e) consultazione pubblica, anche transfrontaliera; 
    f) valutazione ai  fini  VAS  e  VIncA  -  pronuncia  del  parere
motivato; 
    g) redazione proposta finale di piano; 
    h)  approvazione  e  pubblicazione  del  piano,  e  di  tutta  la
documentazione prevista ai fini VAS; 
    i) attuazione del piano e del piano di monitoraggio; 
    j) reportistica. 
19. Definizione degli  obiettivi  strategici  e  obiettivi  specifici
  della pianificazione 
    19.1 Definizione del documento  programmatico  con  obiettivi  di
Blue Growth e target di sostenibilita' 
    Questa sezione dovra'  presentare  le  modalita'  di  definizione
della  vision  del  piano,  dagli  obiettivi  strategici   a   quelli
gestionali. 
    Tali obiettivi sono quelli indicati dal  decreto  legislativo  n.
201/2016  e  dalla  direttiva  2014/89/UE,  integrati   dal   decreto
legislativo n.  190/2010  e  dalla  direttiva  2008/56/CE  (strategia
marina), dal decreto legislativo n. 152/2006 e direttiva  2000/60/CE,
e dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, previsti  nella  Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile,  indicata  nell'art.  3  della
legge n. 221/2015 «Collegato Ambientale». 
    Nella redazione del piano  di  gestione  dello  spazio  marittimo
andranno indicati, caso per caso, partendo dagli obiettivi  generali,
e tenendo conto di quanto indicato al cap.3, gli obiettivi  specifici
che si intende perseguire, cosi come gli indicatori  che  verranno  a
questi correlati. 
    19.2 Quadro di coerenza - Piani e programmi esistenti a tutte  le
scale di gestione e pianificazione 
    Dovranno essere prodotte delle tabelle di  coerenza  (interna  ed
esterna) al fine di verificare se sussistono sinergie e/o antagonismi
sia tra obiettivi/misure interne al piano  che  tra  obiettivi/misure
con altri piani, programmi e strategie, nonche' per i settori di  cui
alla lettera c)  e  i)  del  comma  1  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo  n.  201/2016,  in   sede   di   prima   approvazione   e
successivamente  in  sede  di  revisione  il  Comitato  tecnico,   su
indicazione dell'amministrazione competente, devono  essere  indicate
le  autorizzazioni   di   infrastrutture   per   l'approvvigionamento
energetico e i titoli minerari rilasciati o  in  corso  di  rilascio;
inoltre per ciascuno dei titoli minerari  di  prospezione  ricerca  e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi il piano deve  recepire
la durata massima, comprensiva delle proroghe previste per legge. 
    Un primo elenco, da integrare caso per caso, puo' essere  ripreso
dalle indicazioni di cui al capitolo 9 in  generale  e  dal  relativo
allegato     nello     specifico      per      i      piani/programmi
nazionali/regionali/locali. 
    19.3 Quadro vincolistico e sistema delle tutele esistenti 
    Il piano di gestione dello spazio marittimo non si  applica  alle
attivita' il cui unico fine e' la difesa o la sicurezza nazionale ne'
alla pianificazione urbana e rurale, (art. 1,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 201/2016). 
    Il  piano  di  gestione  tuttavia  terra'  conto   di   eventuali
specifiche destinazioni funzionali che verranno indicate dagli organi
del Dicastero della difesa, alla luce delle previsioni contenute  nel
Titolo VI (Limitazioni a beni e attivita' altrui nell'interesse della
difesa) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Dovranno altresi'  essere  individuate  tutte  le  aree  che  per
qualsivoglia motivo siano vincolate ad uso esclusivo e quindi, seppur
considerate nel processo di pianificazione integrata non vedranno  la
sovrapposizione di piu' settori di interesse sulle stesse. 
    Il CT si avvale  delle  informazioni  sui  vincoli  paesaggistici
tratti dai sistemi informativi del MiBACT (SITAP)  e  regionali  .  e
delle informazioni sul patrimonio culturale tratte  dal  sistema  VIR
(Vincoli in rete) e dal sito  «Progetto  Archeomar»  (censimento  dei
beni archeologici sommersi), entrambi del MiBACT. 
20. Misure/Azioni 
    A fronte degli obiettivi strategici e specifici, dovranno  essere
individuate le misure  e  le  azioni  utili  al  loro  perseguimento.
Dovranno  essere   ben   individuati   per   ciascun   obiettivo   le
misure/azioni e relativi indicatori, al fine di poter dare seguito al
monitoraggio in fase di attuazione e  poter  procedere  efficacemente
nel caso di eventuali disallineamenti tra obiettivi previsti e quanto
prodotto. 
21. Finanziamento del piano 
    Dovranno essere indicate le fonti di finanziamento disponibili 
22. Elaborati minimi per la presentazione del piano 
    Per la redazione del Piano di gestione  dello  spazio  marittimo,
anche alla luce della procedura di VAS, l'elenco di elaborati  minimi
che dovranno essere prodotti e' il seguente: 
    a.  proposta  preliminare  di  Piano  di  gestione  dello  spazio
marittimo (contiene le cartografie); 
    b. valutazione ex-ante; 
    c.  rapporto  ambientale  preliminare   sui   possibili   impatti
ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma; 
    d. proposta di Piano di gestione dello spazio marittimo (contiene
le cartografie); 
    e. rapporto ambientale e valutazione d'incidenza; 
    f. documentazione acquisita nell'ambito della consultazione; 
    g. sintesi non tecnica. 
    Una volta approvato il piano,  oltre  alla  documentazione  sopra
riportata dovranno essere resi pubblici i seguenti documenti: 
    a. parere motivato; 
    b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali (da intendersi inclusive delle  valutazioni
di impatto sul patrimonio  culturale  e  sul  paesaggio)  sono  state
integrate nel piano o programma, come si e' tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali
e' stato scelto  il  piano  o  programma  adottato  alla  luce  delle
alternative possibili individuate; 
    c. le misure adottate in merito al monitoraggio. 
    Relativamente al riferimento cartografico per la rappresentazione
dei dati di interesse per la stesura  dei  piani  afferenti  le  aree
marittime dovra' essere impiegata la Documentazione Nautica Ufficiale
redatta dall'Istituto Idrografico della Marina Militare,  in  accordo
con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010,  n.
90 art. 222. 
23. La valutazione del piano 
    Il CT nell'ambito del processo di redazione del  piano  eseguira'
la valutazione delle attivita' e delle misure,  previste  dal  piano,
seguendo un approccio integrato ed ecosistemico  nel  rispetto  della
procedura VAS, abbracciando tutti gli aspetti  riconducibili  ai  tre
elementi economico, sociale-culturale e ambientale. 
    Il processo di valutazione deve informare tutto  il  processo  di
elaborazione del piano fin dalle prime fasi e procedere in  parallelo
fino alla sua adozione definitiva. 
24. Sistema di monitoraggio del piano 
    Per ciascun piano dovra' prevedersi un sistema di monitoraggio  e
controllo, nonche' misurazione dei risultati, da attuarsi  attraverso
apposite procedure ed indicatori previsti nella fase di redazione del
piano. 
    Il monitoraggio dei Piani  di  gestione  dello  spazio  marittimo
viene svolto dall'Autorita' competente (MIT) supportata dal  Comitato
tecnico, che informa annualmente il TIC  dello  stato  di  attuazione
degli stessi. 
    La decisione di avviare  una  revisione  dei  piani  di  gestione
potra' essere assunta direttamente dal CT cosi' come dal  TIC  sia  a
valle della reportistica prodotta a seguito del  monitoraggio  che  a
seguito  di  un  aggiornamento  delle  Linee  Guida  che   comportino
variazioni significative per la realizzazione dei piani  di  gestione
ovvero in considerazione di significativi aspetti sociali, economici,
ambientali e culturale che comportano la messa in  discussione  degli
obiettivi che i piani e/o delle Linee guida. Ogni modifica dei  piani
dovra' essere pubblicata ai sensi del successivo cap. 26. 
25. Attestazione di corrispondenza 
    Prima della sua  approvazione  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
n.  201/2016,  per  la  preventiva  attestazione  di  corrispondenza,
ciascun piano verra' valutato dal TIC. 
    Il   TIC,   eventualmente,   potra'   richiedere    integrazioni,
chiarimenti e modifiche. 
 
                Attuazione ed aggiornamento del piano 
 
26. Durata del Piano 
    Il Piano avra' una durata di 10 anni,  con  possibilita'  di  una
revisione di medio termine, ovvero se  ritenuto  necessario  a  valle
dell'attivita' di monitoraggio dell'attuazione del piano o di  eventi
che ne richiedano la revisione (secondo quanto previsto dal cap. 24). 
27.  Pubblicazione  dei  risultati  dei  piani,   del   processo   di
  valutazione,  del  processo  di  modifica  agli  stessi  da   parte
  dell'Autorita' competente 
    Sul sito web dedicato, oltre a quanto indicato  dal  cap.  2.2  e
cap. 6, andranno pubblicati a cura dell'Autorita' competente i Report
annuali  relativi  all'attuazione  degli  stessi  nonche'  tutte   le
variazioni e le procedure propedeutiche a tali eventuali variazioni. 
    Gli allegati, di cui si riportano i titoli,  verranno  presentati
in un file separato. 
    Allegato 1, «Matrice coerenza decreto legislativo n.  201/2016  -
direttiva 2008/56/CE». 
    Allegato 2, «Approccio ecosistemico». 
    Allegato 3, «Cartografia delle aree marittime». 
    Allegato 4, «Il Quadro di riferimento». 

(1) http://www.msfd.eu/knowseas/library/PB2.pdf