Allegato Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Farmaco di nuova registrazione. ALECENSA. Codice ATC - principio attivo: L01XE36 - Alectinib. Titolare: Roche Registration Limited. Codice procedura: EMEA/H/C/4164. GUUE 31/03/2017. Indicazioni terapeutiche. «Alecensa» in monoterapia e' indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK). «Alecensa» in monoterapia e' indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo in stadio avanzato precedentemente trattati con crizotinib. Modo di somministrazione. Il trattamento con «Alecensa» deve essere avviato e supervisionato da un medico esperto nell'uso di medicinali antitumorali. Al fine di selezionare i pazienti affetti da NSCLC positivo per ALK e' necessario utilizzare un test per ALK validato. Lo stato di NSCLC ALK-positivo deve essere accertato prima dell'inizio della terapia con «Alecensa». «Alecensa» e' un medicinale per uso orale. Le capsule rigide devono essere ingerite intere, non devono essere aperte ne' dissolte e devono essere assunte in corrispondenza dei pasti (vedere paragrafo 5.2). Confezioni autorizzate: EU/1/16/1169/001 - A.I.C. n. 045267010/E in base 32: 1C5G22 - 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PA/ALU/PVC) - 224 (4 x 56) capsule; EU1/16/1169/002 - A.I.C. 045267022/E in base 32: 1C5G2G - 150 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 240 capsule. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio. I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale. Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pneumologo, internista (RNRL).